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FRANCHISING NEL REGNO UNITO DOPO LA BREXIT

Franchising nel Regno Unito dopo la Brexit

Il Franchising nel Regno Unito è una modalità molto diffusa: anche dopo la Brexit non dovrebbe subire cambiamenti

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Il franchising è una tipologia di business da lungo tempo consolidata che ha consentito alle imprese di adattarsi alle nuove tecnologie e ai cambiamenti dell’ambiente economico.

Il modello di business in franchising è stato introdotto nel Regno Unito per la prima volta nel corso del diciottesimo secolo, periodo in cui i produttori di birra offrivano supporto finanziario ai publicans in cambio dell’esclusiva sulla birra servita dagli stessi.

Uno studio della British Franchise Association del 2012 ha rivelato che nel Regno Unito ci sono circa 1.000 marchi che fanno uso del modello di franchising, contribuendo all’economia del paese per un importo complessivo di 13.4 miliardi di sterline. Nonostante il modello di franchising venga solitamente associato al settore della vendita al dettaglio e all’industria del cibo e delle bevande, il modello di franchising nel Regno Unito abbraccia una vasta categoria di settori di business.

Nel Regno Unito non sono previste specifiche leggi in materia di franchising. Tuttavia, i franchisors affiliati con la BFA (British Franchise Association) devono assicurarsi che i loro contratti siano conformi con il Codice di Condotta della BFA.

Pertanto, gli accordi di franchising sono disciplinati principalmente dalla legge relativa ai contratti.

I franchisors devono inoltre tenere in considerazione anche gli effetti prodotti dalla normativa generale applicabile alle relazioni commerciali, come ad esempio il diritto del lavoro, la normativa sulla concorrenza, la normativa in materia di protezione dei dati personali e i regolamenti in tema di antiriciclaggio, anti-corruzione, traffico di esseri umani e schiavitù.

Non vi è una definizione legale di significato generale applicabile al termine di “franchising” nel Regno Unito.

La BFA ha adottato la definizione utilizzata dalla European Franchise Federation:

un sistema di commercializzazione di beni e/o servizi e/o tecnologie, che si basa su una stretta e attiva collaborazione tra imprese legalmente e finanziariamente separate e indipendenti, il Franchisor e gli Individual Franchisees, laddove il primo garantisce ai secondi il diritto, e impone l’obbligo, di condurre un’attività commerciale in accordo con il concetto di franchising.

Non vi sono implicazioni dal punto di vista normativo per i franchisors esteri che volessero espandersi nel Regno Unito, in quanto il paese è aperto al business e non attua discriminazioni contro attività commerciali estere.

Gli investimenti stranieri e le proprietà straniere sono soggetti ad un regime normativo relativamente semplice.

Per quanto riguarda la Brexit e gli effetti che questa potrebbe produrre in materia di franchising, sembra poco probabile che vi siano significativi cambiamenti.

In Inghilterra e Galles non sono previste restrizioni sulla tipologia di società che deve utilizzare un franchisor: tuttavia, quasi sempre i franchisors svolgono attività tramite società a responsabilita’ limitata (Limited Liability Companies).

Vista la piccola dimensione territoriale del Regno Unito, i franchising regionali sono poco comuni e un franchisor solitamente tende a garantire franchising individuali ai franchisee. Per quanto riguarda invece i franchisors stranieri, il metodo più comune di entrare nel Regno Unito è quello di concedere un “master franchise” o un accordo di sviluppo che copre tutto il territorio del Regno Unito.

La British Franchise Association è stata costituita nel 1977 e fa parte della European Franchise Federation.

L’obiettivo principale di tale associazione è quello di “promuovere un’etica di franchising nel Regno Unito e aiutare tale settore ad acquisire credibilità, aumentando le circostanze favorevoli alla crescita economica”.

I suoi membri sono obbligati a rispettare il codice etico, i cui principi si basano sul contenuto del codice della European Franchise Federation.

1) Accordi di Franchising

Nel Regno Unito non sussistono restrizioni dal punto di vista legale sulla forma degli accordi di franchising.

Per quanto riguarda i requisiti o le restrizioni relative a specifiche previsioni contrattuali, così come anche le restrizioni dopo la risoluzione del contratto, gli stessi potrebbero in certi casi essere disciplinati dalla normativa in materia di concorrenza.

Le clausole chiave negli accordi di franchising comprendono:

  • La concessione di diritti;
  • La licenza relativa alla proprietà intellettuale del franchisor;
  • Le obbligazioni di entrambe le parti nel corso del rapporto;
  • I termini finanziari dell’accordo di franchising;
  • Il diritto di recesso;
  • Le restrizioni dopo la risoluzione del contratto;
  • Le clausole di non concorrenza.

L’accordo di franchising non deve essere obbligatoriamente in lingua inglese. Tuttavia, secondo il Codice Etico della British Franchise Association, lo stesso va tradotto nella lingua ufficiale del paese del franchisee.

Non è previsto dalla normativa inglese un esplicito dovere di agire in buona fede in capo alle parti dell’accordo di franchising.

Storicamente, le clausole relative alla buona fede nei contratti di diritto inglese non sono considerate vincolanti. Tuttavia, la recente giurisprudenza prevede che possa essere imposto il dovere di agire in buona fede negli accordi di ordine relazionale (come, ad esempio, quegli accordi che creano delle relazioni continuative tra le parti basate sulla reciproca collaborazione, sulla fiducia e sulla comunicazione – come appunto gli accordi di franchising).

Per quanto attiene invece ai requisiti di documentazione, nel Regno Unito non sono previsti obblighi di registrazione.

Allo stesso modo, non sono previsti nel Regno Unito dei requisiti di due diligenze, ma si tratta semplicemente di una buona pratica commerciale l’effettuare appropriati controlli.

Si applica in questo caso il principio “let the buyer beware”, in base al quale è l’acquirente che si assume il rischio che il prodotto non incontri le sue aspettative.

Quanto agli obblighi informativi precontrattuali, non è prevista nel Regno Unito un’obbligazione di questo tipo in capo ai franchisors.

Tuttavia, il Codice Etico della British Franchise Association richiede ai suoi membri di divulgare determinate informazioni prima di concludere degli accordi di franchising, tra cui:

  • La posizione commerciale e finanziaria del franchisor;
  • Il network di franchising e gli altri franchisees;
  • Eventuali dati finanziari;
  • I termini chiave dell’accordo di franchising.

Se il franchisor, tuttavia, dovesse decidere di comunicare delle informazioni precontrattuali di sua volontà, lo stesso deve assicurarsi che tali informazioni siano accurate e non fuorvianti.

I franchisees a cui sono state rilasciate false dichiarazioni, in base alle quali gli stessi hanno deciso di concludere un accordo di franchising, possono trovare rimedio ai sensi del Misrepresentation Act del 1967 o in base alla giurisprudenza di common law.

Se un franchisee decide di presentare ricorso contro un franchisor per false dichiarazioni, può ottenere il risarcimento per i danni sofferti e le perdite patite e potrebbe essere autorizzato a recedere dall’accordo di franchising.

Spesso, proprio per tali motivi, i franchisors cercano di limitare la loro responsabilita’ per false dichiarazioni inserendo nell’accordo di franchising una dichiarazione in cui si attesta che il franchisee non ha fatto affidamento su dichiarazioni del franchisor diverse da quelle contenute nell’accordo medesimo.

In certi casi, tuttavia, i tribunali si sono rifiutati di riconoscere la validità di tali clausole al fine di proteggere il franchisee.

Per quanto riguarda la scelta del diritto applicabile agli accordi di franchising le parti possono decidere liberamente in tal senso.

Infatti, sia la Convenzione di Roma (relativamente alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali) sia Il Regolamento Roma I enfatizzano il ruolo dell’autonomia delle parti nella scelta del diritto applicabile ai contratti.

Non sono previsti dei requisiti legali per quanto riguarda la natura, l’ammontare e i termini di pagamento delle spese relative agli accordi di franchising.

Solitamente, il franchisor stabilisce una tassa iniziale per la concessione dei diritti, e successivamente una tassa fissa, che generalmente (ma non sempre) si basa su una percentuale del fatturato del franchisee.

Quando il franchisor deve effettuare pubblicità a livello regionale o nazionale per conto dei suoi franchisees, l’accordo di franchising può disporre che ciascun franchisee contribuisca alle spese per tali campagne pubblicitarie in una data percentuale.

Possono inoltre essere previste altri oneri, a seconda del caso specifico e sulla base della libera contrattazione fra le parti.

Anche per quanto riguarda l’eventuale rinnovo dell’accordo di franchising, la decisione spetta alle parti. Non ci sono, dal punto di vista legale, degli obblighi di rinnovo o delle restrizioni in tal senso.

Come già anticipato, non sussiste un obbligo legale di rinnovare un contratto di franchising, e pertanto il franchisor non deve addurre alcuna giustificazione o motivo in caso di rifiuto a rinnovare il contratto. Infatti, né la legge né tantomeno il Codice Etico della BFA prevedono tale obbligo.

Il diritto al rinnovo verrà disciplinato dalle relative clausole contenute nell’accordo di franchising, e solitamente tali clausole prevedono il mancato rinnovo nel caso in cui il franchisee abbia violato l’accordo medesimo.

Le parti sono inoltre libere di determinare altre condizioni di rinnovo o situazioni in cui il rinnovo del contratto potrebbe essere rifiutato.

Dal punto di vista formale, le parti sono libere di decidere con quali modalità rinnovare un contratto di franchising.

Solitamente tale contratto prevede un rinnovo automatico, altre volte è previsto che il franchisee dia debito preavviso al franchisor della sua intenzione di rinnovare il contratto.

Anche per quanto riguarda la risoluzione del contratto, non sono previsti degli specifici requisiti legali. I motivi che possono determinare la risoluzione del contratto, infatti, possono essere stabiliti dalle parti.

Il franchisor, solitamente, richiede di inserire nel contratto il diritto di risolvere anticipatamente il contratto nei seguenti casi:

  • Insolvenza del franchisee;
  • Violazione sostanziale dell’accordo medesimo;
  • Mancato pagamento degli oneri dovuti;
  • Cessazione dell’attività da parte del franchisee.

Gli accordi di franchising solitamente prevedono un determinato numero di obbligazioni in capo al franchisee per quanto riguarda il rispetto degli standard previsti dal franchisor.

Inoltre, viene solitamente previsto in capo a quest’ultimo il diritto di condurre delle ispezioni periodiche e degli audit per verificare che tali standard vengano rispettati.

Infatti, uno dei motivi per cui il franchisor potrebbe richiedere la risoluzione anticipata del contratto è proprio il mancato rispetto da parte del franchisee degli standard e del format previsto dal franchisor per la gestione del business.

Quanto alla modifica delle condizioni e dei termini dell’accordo di franchising, il franchisor non può apportare delle modifiche unilateralmente, ma è sempre necessario l’accordo del franchisee.

Non è prevista nel Regno Unito una normativa specifica per il franchising; tuttavia, le seguenti aree del diritto possono essere utilizzate per la disciplina dei contratti di franchising:

  • La legge applicabile ai contratti;
  • Il diritto di lavoro;
  • La normativa in materia di protezione dei dati;
  • Normative antiriciclaggio, leggi anticorruzione, regolamenti contro il traffico di esseri umani, ecc.

2) Trasferimento e disciplina sulla concorrenza franchising

Non sono previsti specifici requisiti dal punto di vista legale o restrizioni al trasferimento e alla vendita di un business in franchising.

La disciplina di tali attività e infatti rimessa all’autonomia contrattuale delle parti. Solitamente, il franchisor decide di limitare il diritto del franchisee di vendere o trasferire interamente in business, o si riserva il diritto di approvare il cessionario o l’acquirente prima che la vendita o il trasferimento vengano conclusi.

Il franchisor può anche richiedere che gli venga riconosciuto un diritto di primo rifiuto, al fine di consentirgli di riacquistare l’attività in franchising.

Inoltre, il franchisor potrebbe anche decidere di imporre dei criteri per stabilire l’adeguatezza o le caratteristiche del futuro cessionario o acquirente.

Per quanto attiene invece all’intera procedura di vendita o trasferimento, questa varia a seconda del fatto che la vendita abbia ad oggetto l’intera attività o si tratti, invece, di un semplice trasferimento del contratto di franchising.

Divieto di concorrenza e clausole restrittive

Le clausole restrittive nei contratti di franchising possono ripercuotersi sugli scambi commerciali tra paesi membri dell’Unione Europea e, pertanto, violano l’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFEU).

Tuttavia, in quanto accordi di tipo “verticale” (e cioè contratti tra soggetti a differenti livelli nella catena di commercializzazione), i contratti di franchising possono essere esonerati dall’ambito di applicazione dell’articolo 101 del predetto Trattato ai sensi della Regolamento dell’Unione Europea di esenzione per gli accordi verticali (EU Vertical Block Exemption Regulation).

Gli obblighi “in-term” di non concorrenza a tempo indefinito o quegli obblighi “in-term” che hanno una durata superiore ai cinque anni sono considerati nulli ai sensi del regolamento.

Diversamente, gli obblighi di non concorrenza successivi alla scadenza del contratto sono vietati a meno che il know how segreto del franchisor dipenda da questi ultimi; in tal caso, infatti, tali divieti sono validi ma non possono avere durata superiore ad un anno.

Aree geografiche esclusive

I franchisors possono affidare in esclusiva un determinato territorio ai franchisees e proibire a questi ultimi di vendere al di fuori di tale territorio (e cioè procacciarsi clientela al di fuori del territorio loro assegnato).

Il franchisor, tuttavia, non può proibire al franchisee di effettuare delle vendite “passive” a clienti situati al di fuori del territorio assegnato (come, ad esempio, dare mera esecuzione alle richieste della clientela).

Una restrizione di questo tipo, infatti, renderebbe nullo il contratto di franchising ai sensi del Regolamento.

Fissazione dei prezzi e acquisto obbligatorio di prodotti

Clausole finalizzate alla fissazione dei prezzi e l’imposizione dei prezzi di rivendita non sono consentite e, laddove previste, rendono nullo l’intero contratto di franchising.

Tuttavia, ai franchisors è consentito di fissare un tetto massimo ai prezzi di vendita e di indicare al franchisee i prezzi consigliati, a condizione che tali indicazioni non siano vincolanti per il franchisee.

Commercio on-line

Le regole in materia di vendita attiva e passiva si applicano anche al commercio di prodotti on-line.

Il franchisor può limitare le vendite “attive” al di fuori del territorio assegnato al franchisee, ma non può limitare le vendite di tipo “passivo” al di fuori di detto territorio.

Inoltre, il franchisor non può vietare al franchisee di gestire un proprio sito internet, può semplicemente limitarsi a imporre degli standard qualitativi su tali sito.

3) Diritti di proprietà intellettuale e immobiliare

Il franchisor dovrebbe considerare prioritaria la protezione dei propri marchi, domini e diritti d’autore e qualsiasi banca dati in suo possesso.

Siccome il diritto d’autore sorge automaticamente nel momento in cui l’opera viene creata, il franchisor non deve per forza registrare il diritto d’autore nel Regno Unito.

Per quanto riguarda invece i marchi, questi sono protetti nel Regno Unito presentando domanda di all’ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito, mentre per i marchi europei la domanda deve essere presentata all’ufficio per la proprietà intellettuale dell’Unione Europea.

I franchisor, inoltre, dovrebbero considerare la registrazione del nome del proprio marchio e di ogni logo utilizzato dal business come marchio.

Inoltre, il franchisor dovrà stabilire quali beni e servizi dovranno essere tutelati. Qualsiasi registrazione dovrà essere sufficientemente ampia da ricomprendere tutte le tipologie di beni e servizi offerti dall’attività in franchising in modo tale da garantire che nessun altro possa fare uso di un marchio identico o simile in relazione a prodotti o servizi identici o simili.

Le banche dati possono essere protette come una forma di diritto d’autore (che non richiede registrazione) o in base a specifici diritti di database (si tratta di un diritto automatico).

I nomi dei domini non vengono registrati a livello centrale, e pertanto devono essere registrati in un apposito registro. In particolare, il nome del dominio viene registrato per un determinato periodo di tempo, scaduto il quale la registrazione deve essere rinnovata.

Le banche dati, invece, possono essere protette creando una serie di obbligazioni commerciali in capo al franchisee, e dai procedimenti legali in caso di violazioni.

Quanto alle licenze relative ai diritti di proprietà intellettuale, non sono previste nel Regno Unito delle norme che ne richiedano la registrazione.

Per quanto riguarda invece Know-how e segreto commerciale, gli stessi possono essere registrati nel manuale operativo del franchisor, il cui testo sarà coperto e protetto dai diritti d’autore (anche se, precisamente, tale diritto proteggerà solo la forma di espressione del Know-how e non anche le idee sottostanti).

Solitamente, i franchisors tendono a proteggere il proprio Know-how tramite clausole contrattuali sulla riservatezza e divieti di utilizzo imposti in capo al franchisee nel contratto di franchising.

Quanto alle conseguenze derivanti dalle violazioni da parte del franchisee dei diritti di proprietà intellettuale, del Know-how e del segreto commerciale del franchisor, vi sono alcuni rimedi a favore di quest’ultimo.

In particolare, la violazione delle previsioni contrattuali relative all’utilizzo della proprietà intellettuale danno al franchisor il diritto di risolvere il contratto di franchising.

Le violazioni relative alla proprietà intellettuale da parte del franchisee, inoltre, danno al franchisor il diritto di presentare ricorso al tribunale al fine di ottenere, ad esempio, un provvedimento inibitorio per fermare l’utilizzo illecito o per richiedere il risarcimento dei danni a seguito di un utilizzo illecito.

Se la violazione relativa alla proprietà intellettuale riguarda dei prodotti, come ad esempio i casi in cui la violazione ha ad oggetto dei marchi di determinati beni, il franchisor può ottenere l’ordine di distruggere tali prodotti o rifarsi sui profitti derivanti dalla vendita di tali beni.

Il franchisor, inoltre, può richiedere al franchisee l’impegno a non commettere altre violazioni della sua proprietà intellettuale in futuro.
In base ai principi di common law è possibile presentare ricorso davanti al tribunale anche nei casi di abuso di denominazione, che si verifica quando un soggetto trae vantaggio dalla notorietà di un altro soggetto.

Ciò, in particolare, può accadere quando un soggetto utilizza un nome simile ad un nome famoso e conosciuto o comunque un nome che implicitamente abbia una connessione con i beni o i servizi del soggetto conosciuto.

Il ricorrente deve dimostrare:

  • Un buon avviamento del proprio marchio;
  • Il verificarsi di un abuso;
  • Il danno sofferto a seguito di tale abuso di denominazione.

Di seguito vengono elencate le normative e le considerazioni che un franchisor dovrebbe tenere a mente in varie situazioni tipo, come ad esempio quando:

Il franchisor è proprietario dell’immobile in cui opera il franchisee:

In questo caso, il franchisor dovrà concedere in locazione l’immobile al franchisee. Le parti, in tal caso, dovranno assicurarsi che i termini del contratto di affitto ed eventuali diritti al rinnovo o alla risoluzione del contratto corrispondano a quanto previsto dal contratto di franchising;

Il franchisor subaffitta il proprio immobile al franchisee:

Il franchisor, in questo caso, dovrà assicurarsi che il termine del contratto di subaffitto sia inferiore rispetto al termine del contratto di affitto del franchisor (solitamente almeno di tre giorni) affinché quest’ultimo possa restituire l’immobile vacante al termine del contratto di affitto principale. Il franchisor, inoltre, dovrebbe accertarsi che il franchisee sia obbligato a rispettare le obbligazioni previste in capo al conduttore principale dal contratto di affitto.

Il franchisee affitta un immobile di proprietà di un soggetto terzo

Il franchisor in questi casi potrebbe dovere fare da garante per le obbligazioni del franchisee in base al contratto di affitto, soprattutto nei casi in cui il franchisee sia una società di nuova costituzione o in fase di avviamento.

Il franchisee è proprietario dell’immobile

Il franchisor in questo caso non potrà gestire il business da tale immobile dopo la risoluzione del contratto di franchising.

4) Responsabilità, Implicazioni fiscali e risoluzioni controversie

La legge considera franchisor e franchisee come due soggetti finanziariamente indipendenti. I contratti di franchising solitamente contengono delle previsioni in base alle quali viene stabilito che le due parti sono indipendenti dal punto di vista legale e commerciale.

Ciò trova conferma nel fatto che le parti del contratto in questione sono società separate con proprietari diversi e che (al di là del rapporto franchisor-franchisee) il franchisor non esercita alcun controllo sul franchisee. In un normale e corretto rapporto di franchising, il franchisee non è e non può essere considerato dal tribunale come dipendente del franchisor.

Non sono previsti nel Regno Unito dei regimi fiscali specifici per il franchising.

I franchisors e i franchisees che sono fiscalmente residenti nel Regno Unito o che esercitano attività commerciale tramite una stabile organizzazione sita nel Regno Unito sono soggetti all’imposta sugli utili societari nel Regno Unito.

Gli azionisti del franchisor o del franchisee che sono residenti fiscalmente nel Regno Unito saranno soggetti invece all’imposta sui dividendi ricevuti.

Quanto all’organismo competente nel giudicare sulle controversie in materia di franchising, tale competenza spetta alla High Court of Justice e alle organizzazioni arbitrali. Nella maggior parte dei casi, la forma tipica per la risoluzione delle controversie in materia di franchising è la litigation (contenzioso) invece che l’arbitrato.

La British Franchise Association offre inoltre dei servizi di mediazione e arbitrato. La mediazione viene talvolta utilizzata, mentre l’arbitrato molto raramente. Alcune volte le parti preferiscono la mediazione in quanto non vincolante e perché in questo caso non viene imposta alle parti una decisione fino a quando non viene raggiunto un accordo vincolante. La mediazione, inoltre, è solitamente un mezzo di risoluzione delle controversie meno costoso rispetto alla litigation e all’arbitrato.

Il Regno Unito fa parte della Convezione di New York sull’esecuzione dei lodi arbitrali e la Convenzione di Bruselles prevede l’esecuzione delle sentenze dei tribunali negli altri paesi dell’Unione Europea.

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