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AGENDA CON CONTABILITÀ PARALLELA LEGITTIMA AZIONE PENALE IN SEDE DI VERIFICA

Agenda con contabilità parallela legittima azione penale in sede di verifica

Agenda con contabilità parallela rinvenuta durante un’ispezione. Legittima la condanna per dichiarazione infedele.

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Il rinvenimento di documentazione “extracontabile” nel corso di un’attività ispettiva fiscale, come un’agenda contenente la contabilità parallela, non solo è utilizzabile ai fini accertativi, ma può legittimamente avere rilevanza penale qualora dall’attività ispettiva emergano concreti elementi di un fatto apprezzabile come reato.

1) Il rinvenimento di documentazione "extracontabile"

Come si legge nella circolare operativa della Guardia di Finanza, il “Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali” (circolare n. 1/2018), nel corso delle attività di verifica o di controllo è possibile rinvenire, presso la sede o i locali del contribuente, la c.d. documentazione “extracontabile”, che può presentarsi in forma estremamente semplice (come appunti manoscritti, agende, annotazioni, registri vari, corrispondenza, documenti normalmente utilizzati per ragioni di controllo interno della gestione aziendale o della professione o ancora documentazione attestante operazioni bancarie), oppure in forme più complesse, tali da configurare un vero e proprio impianto contabile strutturato ed articolato.

Normalmente le fasi esecutive della verifica o del controllo in cui tale documentazione può essere reperita sono quelle dell’accesso e delle ricerche, oppure durante le operazioni di analisi delle apparecchiature o dei supporti informatici acquisiti ed adeguatamente cautelati nel corso di queste fasi.

Le indicazioni fornite dalla circolare operativa della Guardia di Finanza specificano che poiché l’esibizione della contabilità ufficiale ed obbligatoria costituisce uno specifico obbligo da parte del contribuente sottoposto ad ispezione, le ricerche devono essere invece finalizzate principalmente all’acquisizione di documentazione di tipo extracontabile di ogni genere.

2) Validità, in amibito penale, degli elementi contenuti nella documentazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47104 del 17 ottobre 2018, è entrata nel merito della legittimità di una condanna penale per la commissione del reato di “Dichiarazione infedele”, di cui all’art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nei confronti del titolare di una ditta individuale.

Nel corso di un’attività di verifica svolta dalla Guardia di Finanza, l’imputato avrebbe spontaneamente consegnato ai verificatori alcune agende personali contenenti, come dallo stesso dichiarato in atti, la contabilità parallela della propria attività di commercio di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici.

Secondo la difesa dell’imprenditore, che riteneva che i dati contenuti nelle agende del suo assistito non potevano essere né acquisiti dalla Guardia di Finanza, né utilizzati per la ricostruzione della contabilità dell’impresa, gli elementi di prova basati:

  • sul contenuto delle agende personali del titolare dell’attività e
  • sulle dichiarazioni dallo stesso rese in atti,

non potevano essere utilizzati in sede penale. Ciò in quanto la qualificazione dei corrispettivi annotati sulle agende come dati della contabilità effettiva era stata tratta da dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza nel corso di una verifica fiscale in assenza delle garanzie di legge e quindi alla presenza di un legale di fiducia dell’imputato.

La difesa, infatti, sosteneva che qualora nel corso di una verifica fiscale emergano indizi di reato nei confronti del contribuente, diventa necessario, al fine di legittimare l’utilizzabilità dei dati acquisiti come fonti di prova, procedere secondo le modalità di cui all’art. 220 disp. att. c.p.p.

Di diverso avviso la Corte di Cassazione.

Con riguardo alla necessità del contribuente di farsi assistere da un legale, la Suprema Corte ha osservato che il Processo Verbale di Constatazione non presuppone l’obbligo di avviso al soggetto sottoposto a verifica della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Tale atto, inoltre, è quindi acquisibile ed utilizzabile ai fini probatori ai sensi dell’art. 234 c.p.p.

La Corte ha inoltre stabilito che le agende personali dell’imputato costituivano documenti di cui è sempre consentita a norma dell’art. 237 c.p.p. l’acquisizione e per tale motivo le agende erano pienamente utilizzabili, ciò in quanto provenienti dall’imprenditore stesso che le ha spontaneamente consegnate alla Guardia di Finanza.

Con riguardo alle dichiarazioni, invece, ne sarebbe stata preclusa l’utilizzazione se fossero emersi,  durante la verifica, elementi di rilievo penale a carico del contribuente.

Nel caso di specie, invece, la richiesta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese deriverebbe dalla sola verifica fiscale, che come fatto notare dalla Suprema Corte è un atto di per sé neutro con riferimento all’azione penale, occorrendo per far attribuire rilevanza ad un fatto apprezzabile come reato, che emergano elementi in tal senso già nel corso della verifica fiscale.

I giudici di Piazza Cavour hanno infine precisato che nel momento in cui emergono indizi di reato e non meri sospetti occorre però procedere secondo le modalità prescritte dall’art. 220 disp. att. c.p.p., con la conseguenza che “la parte di documento, compilata prima dell’insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito”.

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