Con il decreto Legge 23 Ottobre 2018, n°119, è stata introdotta la tanto attesa Pace fiscale nella quale è stato dedicato un apposito articolo alle Associazioni sportive Dilettantistiche e alle Società Sportive Dilettantistiche. Il combinato disposto degli articoli 2 e 7 consente a tali enti sportivi, a condizione che siano iscritti al CONI, di definire gli atti del procedimento di accertamento notificati e sottoscritti entro il 24 ottobre con il pagamento ridotto della maggior parte delle imposte e degli interessi. Cerchiamo quindi di analizzare le peculiarità della “pace fiscale sportiva dilettantistica”.
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Per approfondimenti sullo stesso tema ti consigliamo la Circolare del Giorno n°227 del 16.11.2018
1) Pace fiscale: requisito soggettivo per le società sportive
Il requisito soggettivo della definizione agevolata in oggetto è disciplinato dai commi 1 e 2 dell’art.7 d.l.119/2018, secondo i quali possono avvalersi dell’agevolazione le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI. Il requisito dell’iscrizione è stato anche ulteriormente chiarito attraverso il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n° 301338/2018 secondo il quale: i soggetti interessati possono procedere alla definizione agevolata se nel periodo d’imposta oggetto di definizione risultano iscritti nel citato Registro.
Non potranno quindi avvalersi della procedura quei soggetti che, pur essendo attualmente iscritti nel registro del CONI, non lo erano nell’annualità accertata. Potranno invece beneficiarne quegli enti sportivi dilettantistici che oggi non risultino iscritti nel Registro del CONI ma lo sono stati all’epoca dell’annualità oggetto di accertamento.
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2) Requisiti oggettivi della pace fiscale per ASD e SSD
Per quanto riguarda i requisiti oggettivi è opportuno specificare che ve ne è uno di carattere generale introdotto dal D.L.119/2018 e rivolto alla generalità dei contribuenti, nonché alle ASD e SSD, ed uno specifico per tali tipologie di Enti.
Il primo requisito è costituito dal fatto che è possibile aderire alla pace fiscale in esame solo per quegli atti del procedimento di accertamento, notificati e sottoscritti entro il 24 Ottobre 2018. Per tali atti, inoltre, non deve essere stata operata l’impugnazione dell’atto ma deve essere ancora possibile farlo in quanto la legge richiede espressamene che si tratti di atti non impugnati ma ancora impugnabili.
Il provvedimento 301338/2018 pubblicato dall’ Agenzia il 14 novembre, attraverso un rimando al provvedimento 298724/2018 del 9 novembre, ha chiarito che possono essere oggetto di definizione anche:
- gli inviti al contraddittorio (per i quali entro il 24 ottobre non è stato ancora sottoscritto e perfezionato un avviso di accertamento con adesione o notificato un avviso di accertamento);
- gli accertamenti con adesione (sottoscritti entro il 24 Ottobre, non perfezionati e ancora perfezionabili alla stessa data);
Altro requisito oggettivo è rappresentato da un limite quantitativo introdotto dal coma 3 dell’art.7 D.L.119/2018 il quale recita: “La definizione agevolata… è preclusa se l’ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata”. Sostanzialmente quindi vi è un limite quantitativo di 30.000 euro a cui fare riferimento:
- per ogni anno accertato,
- per ogni singola imposta accertata (IRES o IRAP).
L’Iva non rientra invece entro tale limite in quanto, come si dirà a breve, deve essere versata per intero.
Qualora la società o l’associazione sportiva dilettantistica superi il suddetto limite è possibile tuttavia aderire alle definizioni disciplinate, per la generalità dei contribuenti, dall’ artt. 2 del DL.119/2018. È quindi previsto che gli enti nei confronti dei quali siano state accertate imposte superiori a 30.000 euro (considerate singolarmente e per ogni esercizio) possano usufruire della definizione, seppur meno vantaggiosa, prevista per il resto dei contribuenti e pagare l’intero importo delle somme accertate a titolo d’imposta e non pagare nulla che riguardi sanzioni e interessi.
Imposta accertata | |
Maggiore di 30.000 euro | minore di 30.000 euro |
Definizione agevolata ex art.2 |
Definizione agevolata ex art.7 |
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3) Pace fiscale ASD e SSD: quanto pagare
Per avvalersi dell’agevolazione è necessario che venga versato un importo pari alla metà delle maggiori IRES e IRAP o il totale della maggiore IVA indicata nell’atto di accertamento.
Deve essere inoltre versato il 5% delle sanzioni ed il 5 % degli interessi dovuti mentre nulla deve essere versato per quanto riguarda eventuali oneri accessori come ad esempio le spese di notifica.
Per quanto riguarda le sanzioni, il 5% deve essere calcolato sul totale delle sanzioni irrogate, così come riportate nel provvedimento di irrogazione presente nell’atto da definire, considerando sia le sanzioni che hanno concorso alla determinazione del cumulo giuridico (indicate nel prospetto A), sia quelle che non vi hanno concorso (indicate nel prospetto B).
In merito agli interessi il 5% deve essere calcolato sull’importo degli ulteriori interessi relativi a ciascuna imposta, a tale importo deve essere aggiunto il 5% degli ulteriori interessi per ogni giorno successivo sino alla data di pagamento inclusa.
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4) Pace fiscale: i termini della definizione
Se gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018, potevano essere perfezionati ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 218/1997, con il pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 119/2018 (20 giorni) e quindi entro il 13 novembre, per tutti gli atri atti è ancora possibile procedere all’adesione.
La disciplina prevede infatti che per gli altri atti di accertamento la definizione debba avvenire entro 30 giorni dal 24.10.2018 (termine: 23.11.2018) o, se più ampio, entro il termine di cui all'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 19.6.1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del decreto. Tale ultimo termine è quello concesso per il ricorso (ordinariamente, 60 giorni): se quindi il termine per il ricorso rimane più ampio di quello di 30 giorni dal 24.10.2018, la definizione può avvenire entro il termine del ricorso.
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5) Modalità di adesione alla pace fiscale
La definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 23 novembre 2018 o, se più ampio come detto pocanzi, entro il termine utile per la proposizione del ricorso.
In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali.
Per predisporre correttamente il pagamento gli enti sportivi dilettantistici devono utilizzare i dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24 ricevuto unitamente all’atto da definire, riducendo gli importi dei tributi del 50% e utilizzando i relativi codici tributo, il codice atto, il codice ufficio e l’anno di riferimento.
È necessario utilizzare un distinto modello F24 o F23 per ogni atto che viene definito e, inoltre, non è possibile avvalersi della compensazione.
Entro dieci giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente consegna all’ufficio competente la quietanza dell’avvenuto pagamento.