Il Consiglio dei ministri, a una manciata di giorni dalla scadenza della delega, approva il testo del decreto legislativo già licenziato il mese scorso e che, riprendendo lo schema di decreto formulato dalla commissione Rodorf, rivisita tutto il sistema normativo e giudiziario delle procedure d’insolvenza, introducendo numerose novità, ed in particolare istituti giuridici, lessico, ruolo dei professionisti.
La finalità della delega, come più volte evidenziato nei pregressi contributi, è rappresentato dalla tempestiva emersione delle difficoltà, in modo da porvi rimedio, evitando in tal modo qualsiasi stadio di insolvenza conclamata e, più di tutto, le liquidazioni, concepite dalla riforma in esame come extrema ratio.
1) Misure d'allerta
Fondamentale appare la previsione della fase preventiva di allerta, strutturata quale congegno a sostegno dell’impresa che presenta i primi sintomi della crisi, e che potrà trovare esito nella relativa composizione assistita, all’interno della quale potranno anche dipanarsi le trattative per il conseguimento di accordi con i creditori.
In altre parole, l’inserimento delle misure d’allerta appare indirizzato a fare emergere la recessione aziendale, in un momento temporale che non consenta l’irrimediabilità della crisi, e nella finalità ultima di scavalcare quell’impasse che regna nel vigente contesto normativo, o meglio l’avvio della procedura concorsuale quando è ormai irrecuperabile ogni dinamica aziendale e, al contempo, ai creditori non è garantito il soddisfacimento nella misura che spetterebbe loro.
2) OCC presso le CCIAA
Presso ogni CCIAA verrà istituito un organismo il cui scopo istituzionale sarà, appunto, quello di assistere l’entità debitrice nel corso della procedura di composizione assistita della crisi.
Strategicamente, l’opzione normativa è ricaduta su un ente non giurisdizionale, ma comunque dotato di un’autorità pubblica nel settore impresa, come la Camera di Commercio, in modo che la composizione anticipata della crisi non venga concepita alla stregua del primo passo verso la liquidazione, bensì come uno stratagemma per evitarla, sempreché venga attivata in uno stadio anteriore rispetto alla crisi acclamata.
3) Incentivi e deterrenti per chi utilizzerà gli strumenti per comporre la crisi
Per raggiungere le finalità enucleate, la riforma prevede una serie di:
- incentivi patrimoniali e di composizione del debito, per chi si avvarrà, appunto, dello strumento di composizione anticipata della crisi;
- deterrenti, per chi, al contrario, non vi farà accesso, nonostante la sussistenza dei presupposti.
4) Attivatori del sistema di allerta
La delega ha concepito il sistema di allerta in cui la segnalazione della situazione di crisi dovrà principiare dagli organi di controllo societari.
In particolare i sindaci:
- dapprima hanno l’onere di investire l’organo amministrativo,
- in seconda battuta interpelleranno l’Organismo di composizione della crisi istituito presso la Camera di commercio, ed in ipotesi di omesso riscontro dell’organo gestorio, entro 30 giorni, ovvero di mancata adozione delle misure individuate nei successivi 90 giorni.
Obblighi dei creditori pubblici qualificati:
Più in dettaglio, l’articolato fa ricadere l’obbligo di segnalazione dei principali indizi di difficoltà finanziaria, su alcuni creditori istituzionali, come l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, gli agenti della riscossione delle imposte.
Segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Rispetto all’impianto normativo predisposto dalla precedente maggioranza, il Governo Conte, per i crediti risultanti dai ruoli esecutivi, ha previsto quale limite minimo di rilevanza l’importo di 1 milione di euro, mentre era stata già fissata la soglia pari al 5% del fatturato, e in ogni caso superiore a 30 mila euro.
Sistemi di rilevamento:
Il nuovo esecutivo, emendando quanto già ipotizzato dall’articolato predisposto dal predecessore, ha previsto l’entrata in vigore, con effetto subitaneo, della disciplina che prevede:
- l’obbligo, in capo agli amministratori, di fornire l’impresa di sistemi di rilevamento della condizione economica finanziaria,
- l’obbligo dei sindaci di riscontrare l’adeguatezza dei detti sistemi,
- la nomina obbligatoria del sindaco unico nelle imprese ove, secondo la vigente disciplina, non si prevede organo di controllo alcuno.
5) Elaborazione degli indici di crisi
L’articolato rimette l’elaborazione degli indici di crisi al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, che dovranno tener conto, differenziando gli stessi indici, per categorie:
- start-up innnovative,
- Pmi innovative,
- società in liquidazione,
- imprese con meno di un biennio di attività.
Indici personalizzati.
Infine, si consente all’impresa che, in considerazione delle proprie peculiari caratteristiche, non ritenga adeguati gli indici predisposti a livello nazionale dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti, e quindi approvati dal Ministero dello Sviluppo economico, di indicare, nella nota integrativa al bilancio, un differente sistema di indici da utilizzare, purché la relativa adeguatezza, rispetto al peculiare contesto di riferimento, risulti attestata da un professionista indipendente.