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APPRENDISTATO SENZA LIMITI DI ETÀ: NOVITÀ 2018

Apprendistato senza limiti di età: novità 2018

La disciplina aggiornata sull'apprendistato professionalizzante over 29 per i disoccupati e percettori di mobilità

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L’assunzione agevolata  con contratto di apprendistato professionalizzante oltre i 29 anni di età  è riservata ai   disoccupati , o destinatari di un trattamento di disoccupazione o di mobilità .

La fonte istitutiva è l’articolo 47 del D.lgs. n. 81/2015 comma 4 :

“Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge.”

Lo scopo primario della norma è quello di favorire la qualificazione o la riqualificazione professionale di soggetti che hanno perso involontariamente il posto di lavoro e che loro malgrado hanno minori possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro.

Beneficiari
Fatto salvo quanto previsto per i lavoratori percettori di indennità di mobilità, (per i quali il legislatore ha previsto uno specifico regime agevolato), alla luce del comma 4 dell’articolo 47 del nuovo T.U. sull’apprendistato, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, senza riguardo al limite di età, anche  i lavoratori destinatari delle seguente forme di trattamenti di disoccupazione:

a) nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);

b) assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniASpi);
c) indennità speciale di disoccupazione edile;
d) indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

L’assunzione agevolata in esame si riferisce a lavoratori destinatari di un trattamento di disoccupazione, quindi anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento  abbiano titolo alla prestazione ma   non l’abbiano ancora percepita. 

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Per apporfondire scarica la scheda informativa aggiornata "Apprendistato  over 29 percettori disoccupazione 2018" di R. Quintavalle

1) Le deroghe speciali dell'apprendistato per i disoccupati over 29

Per tali lavoratori il contratto di lavoro è a tutti gli effetti un contratto a tempo indeterminato, senza possibilità di interruzione alla fine del periodo formativo,  come avviene per le ordinarie assunzioni in apprendistato di giovani 

Il  recesso potrà avvenire solo per giusta  causa o giustificato motivo.

Per tali lavoratori,  i datori di lavoro non potranno fruire del regime agevolato previsto nei dodici mesi successivi alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

2) Il regime contributivo

Nei confronti degli apprendisti si applicano le seguenti coperture assicurative:  IVS; infortuni sul lavoro e malattie professionali; malattia; maternità; ANF; disoccupazione.
L’aliquota del 10% ordinariamente prevista è così ripartita:
-  9,01% al fondo pensioni lavoratori dipendenti;
-  0,11% alla cassa unica assegni familiari;
-  0,53% all’assicurazione per l'indennità giornaliera di malattia;
-  0,05% all’assicurazione maternità;
-  0,30% all’assicurazione INAIL.

RIEPILOGO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE


Datori di lavoro con numero di addetti pari o inferiori a 9
Primo anno      Datore di lavoro           Lavoratore             Totale versamento
                              3,11%            -            5,84%        -                  8,95%

Secondo anno       4,61%           -             5,84%        -                 10,45%

Terzo anno          10% + 1,61%        -     5,84%         -               17,45%
 

Datori di lavoro con numero di addetti superiore a 9  - nei 3 anni di formazione  -

Datore di lavoro  -  Lavoratore  -  Totale versamento 

10% + 1,61%     -       5,84%        -   17,45%
 

3) Novità 2018: modalità di assunzione e nuove codifiche Uniemens

Nella circolare n. 108 del 14/11/2018,  si precisa che l’assunzione effettuata in apprendistato professionalizzante con soggetti percettori di indennità di disoccupazione si ritiene valida a far data dalla decorrenza della prestazione riconosciuta al lavoratore e, quindi, soltanto per le assunzioni di lavoratori che abbiano già ricevuto comunicazione dell’accoglimento della relativa domanda; non sono ritenute valide, dunque, le assunzioni effettuate precedentemente alla data di  decorrenza della prestazione riconosciuta . 
E’ utile sapere che il lavoratore può conoscere l’importo delle rate di indennità di disoccupazione a lui spettanti accedendo da “Tutti i servizi” a “Nuova Assicurazione sociale per l’impiego (NASpI): consultazione domande” con il proprio PIN. E’ possibile trovare le informazioni relative all’ultima domanda presentata ed il prospetto di calcolo con le indicazioni della durata e degli importi mensili spettanti (comunicato INPS del 6/9/2018).

MODALITÀ DI ASSUNZIONE

Per accedere a tale agevolazione il datore di lavoro invia la dichiarazione di responsabilità di cui all’allegato 2 al messaggio n. 2243 del 31/5/2017, attraverso la funzionalità “Contatti” del cassetto previdenziale, selezionando nel campo “Oggetto” la denominazione “Apprendisti senza limiti di età da disoccupazione o mobilità”,  sarà poi cura dell’Istituto di previdenza di comunicare il benevolo accoglimento al beneficio.

Solo per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, al fine di ammettere il datore di lavoro al beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva il CA 5Q.

Con circolare n. 108 del 14/11/2018 l’INPS ha anche comunicato le nuove codifiche da utilizzare nei flussi Uniemens per tali lavoratori a partire dal mese di dicembre 2018 per le assunzioni avvenute dal 1° gennaio 2017.

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