PREMESSA
Nel corso di questi ultimi anni, sono stati emanati numerosi provvedimenti per incentivare il rientro nel nostro Paese di lavoratori operanti all’estero.
Queste azioni governative hanno sempre cercato di attrarre quelle figure professionali di alto livello, con esperienze significative maturate all’estero, durante consistenti periodi di permanenza. Gli incentivi proposti, sono sempre stati di natura fiscale e prevedono l’abbattimento della base imponibile, in misura variabile, in base ai vari provvedimenti che si sono alternati nel tempo.
Il primo provvedimento risale all’anno 2003, emanato con il decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 26/11/2003.
L’ultima legge in ordine di tempo è stata la “Legge di bilancio 2017”, legge n. 232 del 11 dicembre 2016, articolo 1 commi 149 – 150 – 151.
Anche le figure professionali interessate a questi provvedimenti si sono ampliate; inizialmente erano previsti solo i ricercatori, successivamente, in base alle necessità nazionali interne, la platea si è estesa comprendendo, docenti, laureati, studenti, maestranze direttive, maestranze qualificate.
Anche i termini adottati per definire di volta in volta queste tematiche sono mutati; all’inizio l’espressione si riferiva al rientro dei “RICERCATORI” in Italia; successivamente ai “CONTRO-ESODATI" (termine ripreso dalla legislazione e dalla prassi), mentre molto più semplicemente ma efficacemente la stampa si riferiva al "RIENTRO DEI CERVELLI". Oggi viene definito questo fenomeno con un termine generico: “IMPATRIATI”.
A parte le definizioni, la sostanza rimane quasi sempre immutata: si sta cercando di compensare il massiccio esodo di risorse umane (soprattutto quelle più giovani) avvenuto nel corso di questi ultimi anni, cercando di creare interessi affinché molti di questi soggetti possano rientrare nel nostro Paese, utilizzando la leva degli incentivi fiscali.
Si ricorda che le misure attualmente in vigore, ormai a regime sono rivolte a:
• RIENTRO DEI RICERCATORI E DOCENTI (art. 44 D.L. 78/2010)
• LAVORATORI IMPATRIATI (comma 1 e 2 dell’articolo 16 D.Lgs. 147/2015)
Vediamo di seguito le modalità di richiesta delle agevolazioni per i lavoratori impatriati, a norma delle disposizioni contenute nella circolare 17/E del 23/5/2017 e un veloce riepilogo dei regimi agevolati attualmente in vigore
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Per una panoramica completa, dello stesso Autore vedi "Incentivi per il rientro dei lavoratori dall'estero" con risposte a casi concreti
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1) Lavoratori dipendenti
Per beneficiare dei regimi agevolativi riservati ai lavoratori impatriati, i docenti e ricercatori, i lavoratori contro-esodati , titolari di reddito di lavoro dipendente, devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro. Tale richiesta, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, deve contenere:
- le generalità (nome, cognome e data di nascita);
- codice fiscale;
- l’indicazione della data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzione successive o più rapporti di lavoro dipendente);
- la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dai regimi agevolativi di cui si chiede l’applicazione;
- l’indicazione dell’attuale residenza in Italia;
- l’impiego a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma della quale si chiede la fruizione;
- la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del d. l. n. 78 del 2010, dalla legge n. 238 del 2010, dall’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 (divieto di cumulo ai sensi dell’articolo 2 del decreto attuativo) e dall’articolo 24-bis del TUIR (divieto di cumulo si sensi dell’articolo 1, comma 154, della Legge di bilancio 2017).
La richiesta deve essere presentata all’attuale datore di lavoro anche in caso di seconda o ulteriore assunzione (rispetto a quella per cui il lavoratore è rientrato).
Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.
Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo per il quale il lavoratore ha presentato la richiesta scritta, al quale saranno commisurate le relative detrazioni.
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2) Lavoratori autonomi
I lavoratori autonomi, docenti e ricercatori, lavoratori contro-esodati e lavoratori impatriati, possono accedere al regime fiscale di favore prescelto direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi o, in alternativa, possono fruire dell’agevolazione in sede di applicazione della ritenuta d’acconto operata dal committente ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sui compensi percepiti. In tal caso, analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi devono presentare una richiesta scritta ai propri committenti.
Tale richiesta, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve contenere:
- La generalità (nome, cognome e data di nascita);
- Codice fiscale;
- L’indicazione della data di rientro in Italia;
- La dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo di cui si chiede l’applicazione;
- La dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degliincentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del d.l.n.78 del 2010, della legge n.238 del 2010, dell’articolo 16 del d.lgs.n.147 del 2015(divieto di cumulo ai sensi dell’articolo 2 del decreto attuativ) e dell’articolo 24-bis del TUIR (divieto di cumulo si sensi dell’articolo 1, comma 154, della legge di bilancio 2017).
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3) Il regime agevolato per gli impatriati nel 2018 (D.Lgs 147 2015 - L.232 2016)
L’articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati” che è diventato strutturale ossia sempre in vigore dal 2017 (L.n.232 2016).
Si prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che si trasferiscono qui, godono di una agevolazione del 50% sulle imposte. I requisiti sono differenziati a seconda che i lavoratori siano laureati o non laureati ma con mansioni dirigenziali o di alta specializzarione.
Nello specifico :
MANAGER E LAVORATORI QUALIFICATI
- svolgimento di ruoli direttivi oppure con requisiti di elevata qualificazione o specializzazione
- i lavoratori non devono esssere stati residenti in Italia nei cinque anni precedenti e
- si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
- l'attivita' lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con societa' che controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa;
- l'attivita' lavorativa e' prestata prevalentemente nel territorio italiano;
LAVORATORI LAUREATI
A norma del comma 2 dello stesso articolo sono destinatari del beneficio fiscale in esame anche:
- i cittadini dell’Unione europea (o di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni) in possesso di un titolo di laurea
- e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, o un’attività di studio fuori dall’Italia, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
- si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
- l'attivita' lavorativa viene svolta presso un'impresa residente in Italia in forza di un rapporto di lavoro con questa o con societa' controllate
- l'attivita' lavorativa e' prestata prevalentemente nel territorio italiano;
Ricordiamo che si tratta di un’agevolazione temporanea, applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2, del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
4) Il regime agevolato ricercatori e docenti nel 2018 (D.L. 78/2010 - L.232 2016)
Il regime inizialmente previsto dal DL 78 2010 , piu volte modificato, è diventato strutturale (cioè sempre valido) a seguito della legge di stabilità 2016 e prevede:
- esenzione dal 90% ai fini delle imposte dirette e dell'Irap del reddito sia da lavoro dipendente che autonomo
- Per docenti e ricercatori italiani, comunitari o extra UE con 2 anni continuativi di documentata attività di ricerca o di docenza all'estero c/o università o centri di ricerca pubblici o privati.
- E richiesta la residenza fiscale italiana
- Il beneficio fiscale ha durata di 3 anni oltre l'anno in cui si prende la residenza fiscale in Italia, e rimanga tale
- Non ci sono limiti di età per fruire del beneficio