L’attesissimo e faraonico articolato normativo sulla crisi d’impresa ha incluso, nel proprio raggio di riforma delle più generali procedure d’insolvenza, anche la vigente Legge 27 gennaio 2012, n. 3, sullo spinoso tema del sovraindebitamento che, stando alle promesse, verrà completamente stravolto ed ampliato, oltre che collocato nel codice unico della crisi.
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1) Gli obiettivi della riforma per la risoluzione della crisi dell'impresa
Secondo il legislatore delegato, un ammodernamento della seppur recente disciplina del sovraindebitamento introdotta nel 2012, si rende necessario per un due ordini di motivi:
- la necessità di armonizzarla rispetto alle modifiche che verranno apportate alle procedure deputate a regolamentare l’insolvenza e la crisi di impresa, in modo che la regolazione del sovraindebitamento risponda a criteri generali il più possibile comuni alle ulteriori procedure liquidatorie e conservative;
- la quasi totale disapplicazione dell’istituto, che in Italia non sembra ancora avere incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari, in tal modo mancando l’obiettivo, identificato nel concorrere, attraverso l’esdebitazione, alla ripresa dell’economia.
Obiettivi della riforma
Il legislatore delegato, nell’opera di emendamento, punta a semplificare l’attuale testo normativo, considerato complicato e farraginoso, in modo che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento risulti più agile, più rapida, e anche meglio comprensibile agli operatori nelle sue linee essenziali.
A ciò si aggiunga l’ulteriore finalità di assegnare maggiore evidenza al fenomeno esdebitatorio, che rappresenta l’intenzione perseguita dal soggetto destinatario della normativa, in modo che possa accedere a nuove opportunità nel mercato del lavoro, liberato da un peso che rischia di divenire insostenibile tale da precludergli ogni prospettiva futura.
L’articolato, inoltre, appare privo di requisiti soggettivi troppo stringenti, per l’ammissione alla relativa procedura, tenuto conto sia dell’eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), che dell’oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza verificabili in rapporto all’estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di pesante indebitamento, senza rischiare di dare vita a un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell’istituto da frustrare le finalità di politica economica ad esso sottese e consistenti non tanto in una forma di premialità soggettiva, quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti pressati da un debito divenuto insopportabile.
Si tenga altresì conto che il ritocco normativo in questione, oltre a confermare l’assoggettamento alla procedura dell’imprenditore agricolo, inserisce requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati sia nella mala fede (tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito), che nel compimento di atti di frode (di solito operante nelle fasi precedenti o successive all’ammissione alla procedura).
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2) Le novità del sovraindebitamento e i soggetti coinvolti
L’articolo 2 del progetto normativo, recante le principali definizioni normative richiamate dal nuovo articolato:
- alla lettera c) mantiene la nozione di sovraindebitamento, ormai invalsa nell’uso comune (altresì a livello di diritto eurounitario), per due ordini di motivi. Anzitutto essa include gli stati di crisi e di insolvenza e, oltre a ciò, nella finalità di evitare confusioni terminologiche sul piano penale, si differenzia una duplice posizione:
- la prima, propria dell’imprenditore insolvente, assoggettabile alla liquidazione giudiziale (l’“antico” fallimento), come anche alle fattispecie delittuose di bancarotta;
- la seconda, quella che fa capo all’imprenditore sovraindebitato, assoggettabile alla liquidazione controllata, che invece non risponde dei reati di bancarotta, in quanto titolare di un’impresa agricola, ovvero di un’impresa minore.
- alle lettere t) ed u) contiene le definizioni, rispettivamente:
- dei già esistenti organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), destinati a svolgere compiti di assistenza dei soggetti sovraindebitati, ed ora anche nella fase successiva alla ricezione della segnalazione di allerta per gli imprenditori agricoli e per le imprese minori;
- dei neo-istituiti organismi di composizione della crisi di impresa (OCRI) chiamati a ricevere le segnalazioni di allerta per tutte le imprese, gestire la fase dell’allerta, gestire la fase della composizione assistita della crisi per le imprese diverse dalle imprese minori e dalle imprese agricole (quindi non soggette alla procedura di sovraindebitamento).
Dall’articolo 2 si ricava che il sovraindebitamento rappresenta lo stato di crisi o di insolvenza:
- del consumatore,
- del professionista,
- dell’imprenditore agricolo,
- dell’imprenditore minore,
- delle start – up innovative (di cui al decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012),
- di ogni altro debitore “non” assoggettabile: alla liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa, ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Novità.
Rispetto alla disciplina del 2012, la bozza di riforma sul sovraindebitamento, presenta alcune importanti divergenze:
- il limite temporale di 5 anni per la reiterazione della istanza di esdebitazione;
- il limite massimo di 3 richieste (salvo che la precedente procedura non abbia apportato alcuna utilità ai creditori, nel qual caso l’effetto esdebitatorio non risulta più conseguibile);
- la previsione di disposizioni specifiche per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di presentare un unico piano congiunto;
- la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri del medesimo nucleo familiare;
- la responsabilizzazione del soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione) tenendo conto del presupposto che alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre sovente il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta.
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3) Ambito di applicazione delle procedure del sovraindebitamento
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono 3:
- il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore,
- il concordato minore,
- la liquidazione controllata.
Tali procedure sono riservate a tutti i debitori individuati dall’articolo 2, comma I, lettera c):
- consumatori;
- soggetti, compresi gli imprenditori agricoli, che, pur svolgendo attività imprenditoriale “non” risultano soggetti alle procedure di regolazione della crisi “maggiori”, e quindi a: piani attestati ed accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa (nei casi in cui può essere disposta anche sul presupposto dello stato di insolvenza).
Per le procedure di sovraindebitamento è stata predisposta una disciplina più semplice e specifica rispetto al procedimento unitario, pertanto la disposizione che le regola (articolo 65) vi rinvia nei soli limiti di compatibilità, e per quanto non previsto esplicitamente nelle disposizioni del capo III del titolo IV e del capo IX del titolo V.
In tale prospettiva viene chiarito che:
- la nomina dell’attestatore è sempre facoltativa,
- i compiti propri del commissario e del liquidatore sono sempre svolti dall’OCC, l’organismo di composizione della crisi,
- gli effetti delle procedure si producono anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili delle società di persone.
4) Il debitore cd. “incapiente”
Una delle novità maggiormente di rilievo, a parere di chi scrive, è stata collocata nell’articolo 283 della bozza di riforma, dedicato al debitore cd. “incapiente”, dove si concede l’ulteriore possibilità (limitata al debitore che sia anche “meritevole”) di ottenere il beneficio dell’esdebitazione anche quando lo stesso non risulta in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, tenuto ovviamente conto della prevalente necessità di assicurare il mantenimento della propria famiglia.
La ratio della norma consiste sia nell’offrire una seconda possibilità a colui che non avrebbe alcuna prospettiva di superare lo stato di sovraindebitamento, che nel contrastare un problema sociale, oltre che nel reimmettere nel mercato un soggetto potenzialmente produttivo.
Il beneficio presenta carattere di straordinarietà in quanto può essere concesso per una sola volta, ed al contempo appare mitigato dalla persistenza di un obbligo di pagamento dei debiti ove entro il quadriennio dall’esdebitazione sopravvengano rilevanti utilità (diverse dai finanziamenti ricevuti) tali da consentire il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%.
Ai fini della valutazione di rilevanza delle sopravvenienze, da calcolarsi su base annua, vanno detratte le spese occorrenti per la produzione del reddito nonché quelle necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, che per espressa previsione normativa vengono calcolate in misura pari al doppio dell’indice ISEE.
In merito alla domanda di esdebitazione, l’articolato prescrive che debba essere presentata al giudice tramite l’OCC (i cui compensi sono tuttavia ridotti della metà) in uno alla documentazione necessaria ad individuare:
- i creditori,
- l’ammontare dei crediti,
- gli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel biennio,
- i redditi dichiarati negli ultimi 3 anni,
- tutte le entrate del debitore e del nucleo familiare;
- gli elementi idonei a valutare la meritevolezza del debitore (cause dell’indebitamento, diligenza impiegata nell’assumere obbligazioni, ragioni che hanno comportato l’incapacità ad adempierle, corretta valutazione del merito creditizio del debitore da parte dell’eventuale finanziatore - considerato pure il carico di spese per il mantenimento della famiglia, calcolato su base ISEE - trattandosi di elemento utile per valutare se il debitore sia stato indotto a sopravvalutare le proprie capacità di adempimento).
Per concedere l’esdebitazione il giudice valuta: la sussistenza della meritevolezza, l’insussistenza di atti di frode e, infine, l’insussistenza di atti di dolo o colpa grave nell’indebitamento.
Il decreto emanato dal giudice del Tribunale deve indicare con quali modalità e in quale termine il debitore deve presentare, a pena di perdita del beneficio concesso, la dichiarazione annuale nel caso in cui intervengano sopravvenienze rilevanti (nel senso sopra indicato). Tale decreto deve essere comunicato ai creditori che hanno facoltà di proporre le opposizioni entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ed in esito alle quali il giudice convoca gli opponenti e il debitore, oppure provoca tra i medesimi un contraddittorio scritto, e quindi conferma o revoca il provvedimento sull’esdebitazione con decreto motivato soggetto a reclamo. Infine, è comunicato anche al debitore, il quale può proporre reclamo, in caso di reiezione della domanda.