Countdown per la scadenza della delega che assegna al Governo il compito di ridefinire, e dare il conseguente via libera, col necessario intervento di Ministeri e Parlamento, all’epocale riforma sulle procedure concorsuali. La bozza di decreto, nell’ultima versione del 4 ottobre scorso, chiama ad operare, all’interno dei più moderni, seppur complessi, interventi in favore delle imprese in crisi, anche i dottori commercialisti. E ciò si traduce, nell’ambito della carriera di molti (commercialisti ed esperti contabili), nell’apertura di innovative, ed al contempo interessanti, opportunità professionali.
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1) Elaborazione degli indicatori della crisi (Articolo 13)
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili viene chiamato ad elaborare i cd. indicatori della crisi, ovvero dei rilevatori che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di una crisi in atto:
- tenendo conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali,
- con cadenza almeno triennale,
- con riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T.,
- che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi,
- che una volta individuati verranno approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento:
- alle start-up innovative (di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221),
- alle PMI innovative (di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33),
- alle società in liquidazione,
- alle imprese costituite da meno di due anni.
Tenendo conto delle specificità delle singole imprese, che potrebbe rendere gli indici elaborati concretamente inidonei a evidenziare la possibile situazione di crisi, la stessa bozza di decreto prevede che l’impresa, nella nota integrativa al bilancio di esercizio, possa dichiarare le ragioni per le quali ritiene inadeguati gli indici elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed indicarne altri, ritenuti più idonei. In tal caso, un professionista indipendente, quindi anche un commercialista, attesterà l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa e, a partire dall’esercizio successivo, l’impresa sarà “valutata” sulla base di questi diversi indici.
Lo stesso progetto di decreto individua come indicatori di crisi:
- gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.
- il rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi,
- i reiterati e significativi ritardi nei pagamenti.
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2) Delegati all’interno del comitato dei creditori (Articolo 138)
La riforma in esame conferma il ruolo di perito ed esperto della materia al dottore commercialista, già assegnato dalla precedente disciplina. In particolare, la norma che attiene alle modalità di funzionamento del comitato, organo titolare di poteri sempre più ampi (pareri vincolanti, autorizzazioni), che si pone come necessario interlocutore del curatore nella gestione del patrimonio oggetto della liquidazione, prevede la possibilità che un componente possa delegare, a sue spese e previa comunicazione al giudice delegato, a un avvocato o un dottore commercialista l’espletamento delle sue funzioni anche solo in parte e quindi, ad esempio, quando gli atti da autorizzare o i pareri da fornire comportino complesse valutazioni tecniche.
In sintesi il comitato dei creditori deve essere nominato:
- dal giudice delegato,
- entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale,
- sulla base delle risultanze documentali,
- sentito il curatore,
- tenuto conto della disponibilità ad assumere l’incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente,
- con tre o cinque membri scelti tra i creditori,
E inoltre:
- entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente,
- si considera costituito con l'accettazione della nomina da parte dei suoi componenti comunicata al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato,
- ogni componente può delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione al giudice delegato.
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3) Componenti dell’OCRI (Articolo 352)
L’art. 16 prevede l’istituzione dell’OCRI - Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa - presso ciascuna CCIAA, con il compito di:
- ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15 (degli organi di controllo societari e di creditori pubblici qualificati),
- gestire il procedimento di allerta,
- assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi.
Al contempo, l’art. 17, statuisce che, ricevuta:
- la segnalazione (di cui agli articoli 14 e 15),
- ovvero l’istanza del debitore (di cui all’articolo 19, comma I),
il referente procede senza indugio a:
- dare comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società, se esistenti,
- nominare un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell’albo di cui all’articolo 356 dei quali:
- uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale;
- uno designato dal presidente della CCIAA o da un suo delegato, diverso dal referente;
- uno, appartenente all’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore.
Tuttavia, fino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza (disciplinato all’articolo 356), i componenti del sunnominato collegio (quindi, di cui all’articolo 17, comma I, lettere a) e b), sono individuati tra i soggetti iscritti:
- all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
- all’albo degli avvocati,
i quali abbiano:
- svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore,
- assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.
4) Componenti dell’ Osservatorio permanente (Articolo 353)
Il Ministro della giustizia istituisce, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico, un osservatorio permanente sull’efficienza:
- delle misure di allerta,
- delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa.
L’osservatorio è composto da nove componenti, dei quali:
- due magistrati designati dal Ministro della giustizia;
- due esperti nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze;
- due esperti nominati dal Ministro dello sviluppo economico;
- un esperto nominato dalla Banca d’Italia;
- un esperto nominato dal Consiglio nazionale forense;
- un esperto nominato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e revisori contabili.
5) Incaricati nelle procedure (Articolo 358)
Nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza, possono essere chiamati a svolgere le funzioni di:
- curatore,
- commissario giudiziale,
- liquidatore,
varie figure, tra le quali, la prima categoria elencata dalla disposizione riguarda, appunto, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (oltre che quelli iscritti all’albo degli avvocati).