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LE BOLLE DOGANALI

Le bolle doganali

Operazioni documentate da bolla doganale: disciplina Iva e aspetti contabili

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Le merci destinate ad essere vincolate a un regime doganale, con eccezione del regime di zona franca, devono essere oggetto di una dichiarazione in Dogana appropriata al regime in questione (art. 158 del regolamento UE 9.10.2013 n. 952 c.d. “Codice Doganale dell’Unione” in sigla “CDU”).
I regimi doganali, previsti dall’art. 5 punto 16 del CDU sono i seguenti:
⦁ Immissione in libera pratica;
⦁ Regimi speciali (transito, deposito, uso specifico e perfezionamento);
⦁ Esportazione.
 

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L'articolo è tratto dall'ebook Le Bolle doganali - che analizza la disciplina relativa alle operazioni più frequenti documentate da bolla doganale. Vengono affrontati li aspetti normativi dal punto di vista IVA e, successivamente gli aspetti contabili. L'ebook è disponibile anche in abbinamento al Video Corso: Pacchetto Bolle doganali:videocorso accreditato+ebook

1) L’immissione in libera pratica

L’immissione in libera pratica ha ad oggetto beni non comunitari introdotti nel territorio dello Stato per i quali siano state assolte tutte le formalità doganali e pagati i relativi dazi.
La riscossione dell’IVA, invece, avverrà nello Stato di immissione del bene al consumo. Infatti, non costituisce, ai fini IVA, importazione in Italia, l’immissione in libera pratica di un bene proveniente da un Paese Terzo in altro Stato comunitario con trasferimento dello stesso immediatamente dopo l’introduzione in Italia.
In effetti, in questo caso siamo in presenza di un’importazione realizzata nello Stato membro di introduzione, seguita da un acquisto intracomunitario realizzato in Italia dal cessionario nazionale.
Al contrario, costituisce importazione con sospensione dell’imposta l’introduzione in Italia di beni extracomunitari destinati a proseguire verso altro Stato membro.
 

2) Importazioni: aspetti contabili

L’importazione in Italia di beni provenienti da un Paese extra UE, comporta per l’acquirente italiano l’assolvimento di pratiche doganali espletate, normalmente, dallo spedizioniere che cura il trasporto del bene e l’obbligo di assoggettare nel nostro Paese tale acquisto ad IVA.
Di seguito si esamineranno gli aspetti contabili relativi alla rilevazione in contabilità di tali operazioni.

I documenti contabili che intervengono in un’operazione di importazione sono i seguenti:
⦁ la fattura del fornitore extra UE,
⦁ la bolla doganale e
⦁ la fattura dello spedizioniere, che anticipa l'IVA e i diritti doganali in dogana chiedendone successivamente il rimborso al cessionario unitamente alle spese di trasporto.

È necessario specificare che i documenti che rilevano da un punto di vista IVA sono soltanto la bolla doganale e la fattura dello spedizioniere.

Per quanto riguarda la fattura del fornitore extra UE, tale documento espone il costo per l’acquisto del bene senza addebito dell’IVA (che è pagato in Dogana) e come tale non andrà registrata nel registro degli acquisti ma solo a libro giornale ai fini della contabilità generale.

Dato che la detrazione dell'IVA sulle importazioni è effettuata con il sistema ordinario della registrazione dell'operazione e computo nelle liquidazioni periodiche, la bolletta doganale, in quanto unico documento attestante l'operazione, va registrata e numerata progressivamente, nel registro degli acquisti ed è rilevante ai fini dell’IVA.

I dati numerici necessari per l’annotazione della bolletta doganale / DAU nel registro degli acquisti (imponibile, aliquota e imposta) sono contenuti nella casella 47 in corrispondenza del codice identificativo del tributo.

3) Esportazioni: aspetti IVA - quadro normativo

L’art. 8 del D.P.R. 633/72, reca la disciplina ai fini IVA delle operazioni di esportazione “proprie”, ossia caratterizzate dal fatto che la merce lascia effettivamente il territorio comunitario per una destinazione estera, nonché la disciplina di una particolare forma di operazioni assimilate alle esportazioni, rappresentate dalle cessioni poste in essere nei confronti degli “esportatori abituali” (c.d. esportazioni indirette), che possono beneficiare, a certe condizioni, della non imponibilità all’IVA degli acquisti effettuati entro il limite dato del c.d. plafond.

Il comma 1 espone tale impostazione e definisce i modelli di esportazione, distinguendo tra:
⦁ Esportazioni dirette, triangolari e congiunte (lettera a),
⦁ Esportazioni improprie (lettera b) ed
⦁ Esportazioni indirette (lettera c).

Il comma 2 detta norme di dettaglio circa le condizioni che legittimano la non applicazione dell’imposta nelle cessioni/prestazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali.

Il comma 3 tratta le sorti del plafond nel caso di affitto di azienda ed infine, il comma 4 amplia il concetto di esportazione riconducendovi le cessioni poste in essere con le piattaforme marine insistenti nel mare territoriale.

Le operazioni che integrano i requisiti di cui all’art. 8 del D.P.R. 633/72, beneficiano in quanto esportazioni, della non imponibilità.
Si tenga presente che il concetto di esportazione valido ai fini dell’IVA si differenzia sensibilmente da quello doganale; infatti, quest’ultimo si perfeziona al semplice valico della frontiera comunitaria, mentre nell’IVA vale una nozione “rafforzata” che prevede, accanto a tale elemento, anche il contestuale trasferimento del diritto di proprietà (o di un diritto reale di godimento) dei beni oggetto di esportazione.

Senza trasferimento della proprietà si è fuori dalla nozione di esportazione (e dalla portata dell’art. 8) mentre alla concretizzazione della fattispecie in parola non risulta necessario (a differenza di quanto previsto per le cessioni intracomunitarie di cui al D.L. n. 331/93) l’ulteriore requisito della onerosità della cessione (R.M. n. 525446 del 1975).

Si tenga conto che tale regime può scattare anche prima che i beni lascino il territorio dell’Unione europea, nel caso in cui l’acquirente versi all’esportatore il corrispettivo integralmente pattuito in acconto.

Pertanto, anche gli acconti relativi a cessioni all’esportazione, incassati anteriormente alla spedizione all’estero dei beni che formano oggetto delle cessioni stesse, non sono soggetti ad IVA in quanto la riscossione dei medesimi, nonché del successivo eventuale conguaglio di prezzo, e l’emissione delle relative fatture sono da considerare giuridicamente e direttamente dipendenti da un unico contratto avendo per oggetto cessioni di beni all’esportazione non imponibili (R.M. n. 525446 del 1975).

In particolare, nel caso di fatture emesse prima dell’esportazione del bene, il cedente nazionale è tenuto ad osservare la seguente procedura:

⦁ Al momento dell’incasso di ciascun acconto deve essere emessa e successivamente registrata la relativa fattura, indicando che trattassi di operazione non imponibile a norma del suddetto art. 8, comma 1 del D.P.R. 633/72;
⦁ Al momento della spedizione o trasporto all’estero dei beni cui si riferiscono tali acconti deve essere emessa una fattura riepilogativa (senza addebito di alcun corrispettivo, qualora il prezzo pattuito sia stato già integralmente corrisposto in precedenza; ovvero con addebito del solo conguaglio, in caso contrario), anch’essa non soggetta ad IVA, recante l’indicazione del prezzo complessivamente pattuito nonché degli estremi, anche di registrazione, di tutte le fatture già emesse in relazione all’incasso degli acconti di cui al punto 1) (R.M. n. 125/E del 1998).

4) Indice ebook Le bolle doganali

Le bolle doganali

Premessa 5
1. Importazioni: aspetti IVA 6
1.1 Quadro normativo 6
1.2 Nozione di importazione 6
1.11.1 L’immissione in libera pratica 8
1.11.2 Il perfezionamento attivo 8
1.11.3 Ammissione temporanea 8
1.11.4 Operazioni di temporanea importazione senza esenzione da dazi 9
1.3 Importazioni non soggette ad IVA 9
1.4 Momento di effettuazione delle importazioni 10
1.5 La base imponibile IVA 10
1.5.1 Elementi inclusi nel valore in Dogana 10
1.5.2 Elementi esclusi nel valore in Dogana 11
1.5.3 Limitazioni alla determinazione del valore doganale come valore della transazione 11
1.5.4 Determinazione del valore doganale come “valore normale” 12
1.5.5 Applicazione del c.d. “metodo dell’ultimo ricorso” 12
1.6 Importazioni di software 13
1.7 Aliquote IVA 14
1.8 Importazioni in reverse charge 14
1.9 Detrazione IVA 14
1.10 Un caso particolare: immissione in deposito IVA 15
2. Importazioni: aspetti contabili 16
2.1 I documenti che intervengono in un’operazione di importazione 16
2.2 Registrazione della fattura del fornitore extra UE 17
2.3 Registrazione della bolla doganale 18
2.4 Registrazione della fattura dello spedizioniere 19
2.5 Chiusura dei conti fittizi 21
2.6 Operazioni in valuta: risvolti contabili 22
3. Esportazioni: aspetti IVA 24
3.1 Quadro normativo 24
3.2 Le esportazioni dirette 25
3.2.1 Esportazioni triangolari 26
3.2.2 Esportazioni indirette 26
3.3 Esportazioni assimilate 27
3.4 Le operazioni assimilate alle esportazioni 27
3.5 La prova dell’esportazione 28
4. Esportazioni: aspetti contabili 29
4.1 I documenti che intervengono in un’operazione di esportazione 29
4.2 Registrazione della fattura verso il cliente extra UE 30
4.3 Registrazione della fattura dello spedizioniere 31
4.4 Operazioni in valuta: risvolti contabili 32
5. L’angolo operativo: riflessioni e risposte ad alcune questioni 33
5.1 Contabilità semplificata e registrazioni 33
5.2 Fattura elettronica e bolla doganale 33
5.3 Immissione in libera pratica in Italia e successiva cessione intracomunitaria 33
5.4 Omaggi di beni della propria attività a soggetti extra UE 34
5.5 Beni importati in altro Paese membro con successiva destinazione verso l’Italia 35
5.6 Spesometro e bolle doganali 36
5.7 Cessione di campioni gratuiti appositamente contrassegnati a soggetti ExtraUE 37
Riferimenti normativi 38
Legislazione 38
Prassi 38

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Commenti

Bruno - 17/04/2019

Mi pare che non abbiate citato i limiti di cui al presente link: https://www.adm.gov.it/portale/dogane/cittadino/acquisti-su-internet

Antonietta - 10/11/2018

Salve mi occorre assistenza x registrazione bolle doganali...non sonosicura di stare facendo bene..c è qualcuno disposto a darmi spiegazioni?

Registrarsi, conviene.

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