Innovativa, quanto attesa, la decisione di accoglimento, del Tribunale di Ancona del 25/1/2018 in volontaria giurisdizione, ad istanza del Trustee di un Trust testamentario.
L’agognata decisione di un Tribunale italiano, in V. G., ad istanza del Trustee di un trust testamentario, con la quale chiedeva prudentemente, tanto l’autorizzazione di stare in giudizio di impugnazione testamentaria, quanto il prelevamento dal trust fund delle spese legali giusta la prospettiva del Friendly propsective cost order[1], apre definitivamente le porte dell’ordinamento italiano all’ingresso, a pieno titolo, dello strumento giuridico del trust dopo che la L. 112 del 22/6/2016, meglio nota con la locuzione “Dopo di noi” (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), ne aveva conferito valenza ordinamentale rilevante di indiscusso pregio.
In vero, la disposizione testamentaria disponeva l’istituzione di un trust, ad opera dell’esecutore testamentario, le cui regole di funzionamento tra l’altro prevedevano la decadenza di quei beneficiari (eredi legittimari) in disaccordo fra loro, ed allora, la quota loro spettante sarebbe stata oggetto di conseguente devoluzione in beneficienza.
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1) Il Caso
Tizio, dispone per testamento la istituzione di un trust (testamentario) interno patrimoniale, regolato dalla (TJL) Trust Jersey Law 1984, secondo la Convenzione de l’Aja di cui alla Legge 16 ottobre 1989, n. 364 di ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a l'Aja il 1° luglio 1985 e Pubblicata nel Supplemento Ordinaro alla G.U. n. 261 del 8 novembre 1989, ad opera dell’esecutore testamentario, peraltro erede legittimario e Trustee, all’esito della istituzione di detto Trust.
Il de cuius disponeva tra altro che la nuda proprietà di tutti i suoi beni avrebbe costituito il fondo del nascente trust per una durata di 25 anni decorrenti dalla su morte, e, ove quel beneficiario non lo avesse accettato o non avrebbe rispettato le regole gestorie ivi impresse, allora sarebbe decaduto dal novero dei beneficiari del trust e sostituito indefettibilmente dal “Santuario del Sacro Cuore di Gesù dei Salesiani di Bologna o alternativamente al Santuario Sant’Antonio di Padova”.
Dette disposizioni testamentarie risulteranno impugnate per asserita nullità ad opera dei restanti eredi al fine di renderle inefficaci e con esse anche la istituzione del trust, dopo che, nei modi di rito, l’atto di impugnazione al Trustee del trust veniva ritualmente notificato.
Pertanto, il Trustee del trust, nonostante la previsione della disposizione negoziale, giusta l’Art. 35 dell’atto istitutivo del trust testamentario, consentiva egli il rimborso delle spese legali, tanto in qualità di chiamato quanto in qualità di attore, e, nonostante in fine la Legge Regolatrice (TJL 1984) riconosceva esso la prerogativa di rivolgersi alla Corte ogni qualvolta lo avesse ritenuto opportuno per ricevere direttive in ordine a determinati comportamenti di gestione da tenere, adisce senza indugio alcuno, per tuziorismo, la giurisdizione volontaria del Tribunale di Ancona per ivi sentire accogliere la istanza di autorizzazione a stare in giudizio e l’autorizzazione al conseguente prelievo dal fondo delle relative spese legali.
Il Tribunale adito accoglie quanto richiesto limitatamente al primo grado e nei limiti dei parametri professionali vigenti.
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2) Riflessioni
Occorre rammentare al riguardo, ai fini di un’agile comprensione valoriale della decisione nei cui confronti si riflette, che le norme afferenti la competenza giurisdizionale in tema di trust sono controverse. In fatti, essa, riflette indefettibilmente dal Paese della cui Legge Regolatrice si giovi, potendo, comprensibilmente, essere derogata in favore di un altro Paese con il quale esista una relazione, convenzione, accordo o regolamento, come peraltro espressamente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiamata a decidere con la sentenza n. 14041 del 20/06/2014, ivi stabilendo, viepiù, il principio in virtù del quale, la clausola di proroga della giurisdizione inserita nell’atto istitutivo di un trust vincola, tanto il disponente, quanto i soggetti del trust, a vario titolo, quantunque non personalmente firmatari della clausola, tante volte, quante sono le contestazioni mosse in ordine ai diritti ed obblighi inerenti l’istituto destinatorio e suo funzionamento, escludendo evidentemente dal novero quella clausola, e ove prevista, inefficace, che vincoli anche soggetti, i quali, rispetto al trust, siano o si pongano in posizione di terzietà, ed, ai quali, la paternità della stessa, non sia in alcun modo riconducibile.
E’ il caso di ribadire, non sottacendo, come i giudici della nomofilachia, nel ritenere inopponibile quella clausola di giurisdizione contemplata nell’atto istitutivo del trust lesiva del diritto del legittimario, abbiano inteso rifarsi pacificamente al citato principio e tanto per essere assurto oramai a orientamento consolidato alla luce delle diverse pronunce di legittimità in tale solco in base alle quali l’erede legittimario assume la qualità di terzo rispetto alle parti dell’atto istituito dal dante causa, qualora egli agisca per far valere la inviolabilità della quota di riserva spettantegli.
L’Art. 5, comma 6 del Regolamento Europeo 44/2001, e, correlativamente la Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, funzionante tra l’Unione Europea e la Confederazione Elvetica, consentono alternativamente di privilegiare giurisdizioni nelle quali, tanto il trust, quanto il disponente o trustee o beneficiario, abbiano inteso stabilire il proprio domicilio rispetto a quella naturale del Paese della Legge Regolatrice scelta, nulla disponendo, in tema di esclusiva giurisdizione tampoco in tema di volontaria giurisdizione, per la quale ultima, in tema di trust, legittimata appare essere quella naturale, ossia quella del paese della Legge Regolatrice.
A tanto in fatti il giudice di legittimità giunge, stabilendo, di contro, che la clausola della competenza giurisdizionale avrebbe potuto essere opposta all’attrice qualora la stessa avesse agito rivendicando la qualità di beneficiario del trust facendo di tal guisa valere i diritti nascenti da tale posizione.
Ad adiuvandum, va evidenziato, in questo contesto, come, il caso, nei confronti del quale si riflette, si differenzi da quelli enunciati, in ragione della particolarità della domanda sottoposta al vaglio della Corte di Volontaria Giurisdizione del paese, l’Italia, nel quale, tanto il trust, quanto i suoi soggetti, hanno stabilito il loro domiciliano in luogo della giurisdizione naturale di Jersey, paese della Legge Regolatrice del trust, scelta dal de cuius.
In fatti, la fattispecie, come noto, non vincolava il giudice adito, dal momento che la domanda non soccorreva soggetti terzi, rispetto al trust, lesi del diritto, ma, esclusivamente soggetti coinvolti e, dunque, consapevoli che la giurisdizione naturale nei casi nei quali la domanda involga decisioni tipiche delle prassi delle Corti inglesi, come quella appunto del “Friendly propsective cost order”, sarebbe spettata a Jersey.
Orbene, la peculiarità della decisione del Tribunale di Ancona, per questo pregevole, insta nell’aver’ emesso una decisione tipica delle prassi di dette Corti, nello specifico di Jersey, e, in quanto tale dimostra indefettibilmente come le corti italiane, ancorchè tardivamente, fino ad ora peraltro ritrose e riluttanti a rendersi competenti in detta materia, abbiano inteso iniziare un nuovo corso dando origine così ad un filone giurisprudenziale assente, con vivo compiacimento degli addetti ai lavori, a tutto vantaggio dell’autonomia privata la quale, nel suo inarrestabile cammino, incontra sempre più l’emancipazione del diritto dei trust nel nostro paese.
[1] nel caso di specie detta Baddoe Order dalla omonima sentenza: Re Baddoe (Downes v Cottam) 1893, 1 Ch 547, cfr. “Lupoi in Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Milano, 2016 (pagg. 117 e 118); Nel diritto inglese dei trust l’ordine di Beddoe è emesso dalle Corti inglesi a tutela del fiduciario, trustee o rappresentante allorchè debba costituirsi o attivarsi in sede legale per questioni afferenti il patrimonio o il fondo fiduciario, autorizzandone di tal guisa il prelievo delle spese occorrenti dal patrimonio o dal fondo fiduciario gestiti, al fine di scongiurare possibili azioni risarcitorie intentate dai titolari del diritto sentendosi lesi specie in caso di insuccesso dell’azione, in fatti, detta applicazione rappresenta per essi fiduciari l'unico rimedio possibile.
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