HOME

/

LAVORO

/

PENSIONI 2024

/

QUOTA 100 E PENSIONI D’ORO:LUCI E OMBRE DELLE PROPOSTE DI RICALCOLO CONTRIBUTIVO

Quota 100 e Pensioni d’oro:luci e ombre delle proposte di ricalcolo contributivo

Novità Pensioni: proroga cd.opzione donna, reintroduzione del cd. sistema delle quote con la cd. Quota 100, nuova pensione di anzianità contributiva

Ascolta la versione audio dell'articolo

Milioni di italiani seguono con il fiato sospeso il cantiere delle pensioni che già da questa estate è in pieno fermento per consentire di ‘superare’ la riforma Monti-Fornero inaugurata con l’art. 24 della L. 214/2011.

Il contratto di governo siglato dalle due forze che compongono la maggioranza dell’esecutivo aveva individuato tre principali strade per consentire maggiore flessibilità al quadro degli accessi a pensione a oggi disponibili. Da un lato la proroga della cd. opzione donna, dall’altro la reintroduzione del cd. sistema delle quote con la cd. Quota 100 e, in un secondo momento, con una nuova pensione di anzianità contributiva (con il requisito secco di 41 anni di contributi).

Ti possono  interessare le seguenti  Guide Facili per tutti:  

Consulta anche il libro di carta:

Per una panoramica completa e approfondita vedi l'ebook Pensioni 2024 del prof . L. Pelliccia aggiornato con le novità della legge di bilancio 2024.

E' disponibile anche il TOOL GRATUITO per il calcolo dell'adeguamento delle pensioni 2024

1) Le novità in arrivo per le pensioni

Accanto a tale triplice innovazione, nei primi giorni di agosto è stato incardinato un disegno di legge inerente il ricalcolo delle cd. pensioni d’oro, modificato a metà settembre con una lieve limatura della platea delle pensioni interessate, che sarebbero state identificate da quelle superiori ad almeno 80.000 euro lordi annui a quelle maggiori di 90.000 euro lordi annui, a patto che fossero calcolati almeno in parte attraverso il metodo di calcolo retributivo.

Le pensioni che saranno immuni da tale ricalcolo saranno quelle erogate in forza della L. 222/1984 (p. inabilità e assegno ordinario di invalidità) nonché i trattamenti per i superstiti.

La bozza della norma si propone di rivedere anche le pensioni erogate prima del 2019.

Quanto emerge da un’analisi del meccanismo di ricalcolo è che questo utilizza (in mancanza dei dati contributivi di moltissimi fondi come Ex Inpdap, Inpdai, F. Elettrici di molte delle pensioni attualmente erogate) un dato completamente esterno al calcolo delle pensioni attualmente erogate, vale a dire il coefficiente di trasformazione del montante contributivo.

La norma individua l’età di pensionamento effettivo del soggetto e la confronta a quella prevista dall’attuale ordinamento pensionistico (o a delle date intermedie allegate alla tabella per i pensionamenti già avvenuti), confrontando i due coefficienti di trasformazione relativi alle due età anagrafiche; rispetto a questi due valori teorici il ddl calcola un ‘vantaggio di anticipo’ e lo traduce in termine percentuale decurtando verticalmente la quota retributiva della pensione (se il dipendente si è pensionato a un’età corrispondente a un coefficiente di 4,9%, pur in presenza di 40 anni di contributi richiesti all’epoca del pensionamento, se l’età di pensionamento di vecchiaia prevista sarebbe stata 67 anni con un coefficiente connesso del 5,7%, il taglio sarà del 13% sulla pensione).

I profili di rischio di questo disegno consistono:

  • in primo luogo nel fatto che il ricalcolo sia completamente sganciato dalla contribuzione effettivamente versata,
  • in secondo luogo  nella circostanza che molti pensionamenti (non inseriti nell’elenco di quelli ‘salvaguardati’) siano stati raggiunti proprio in virtù di norme speciali a tutela di particolari categorie: lavoratori esposti all’amianto, precoci, addetti a mansioni usuranti, invalidi all’80% e ciechi.

Accanto questa proposta, ha preso piede un’ulteriore ipotesi di prevedere il ricalcolo degli assegni pensionistici introducendo il metodo di calcolo misto per tutti i contribuenti, inclusi coloro che al 1995 avevano 18 o più anni di contributi, modificando così la L. 335/1995 (che aveva introdotto una clausola di garanzia per l’applicazione estesa del contributivo in virtù di una anzianità contributiva di 18 anni al 31.12 dell’anno della sua entrata in vigore).

Anche in questo caso, rispetto alla equity reputation del metodo contributivo, una più approfondita analisi rivela che questo premia gli assicurati con forti tenori salariali costanti, innalzando i loro trattamenti pensionistici ulteriormente (dinamica già osservata con la Legge Fornero che, dopo aver introdotto per tutti il metodo contributivo dal 2012, necessitò di un intervento correttivo con il c. 707 dell’art. 1 L. 190/2014 per scongiurare la maggiore spesa pubblica proprio collegata ai notevoli vantaggi del metodo contributivo per i contribuenti più abbienti).

Rispetto a questo ventaglio di ipotesi riformiste, rimane sullo sfondo la Quota 100, che – al di là del requisito anagrafico di 62 o 64 anni, dell’esclusione della contribuzione figurativa o di una tolleranza massima di 2 anni di contributi non effettivi - potrebbe comportare un ricalcolo dell’assegno non dissimile da quello della cd. opzione donna.

E se per ovviare a tale perdita, sarà possibile per i datori di lavoro del settore privato partecipare alla spesa pubblica con dotazioni di contributi come incentivo all’esodo, rimane da pensare se questa nuova architettura pensionistica non finisca per ricreare un meccanismo compartecipato come quello dell’Ape aziendale.

Per una panoramica completa e approfondita vedi l'ebook Pensioni 2024 del prof . L. Pelliccia aggiornato con le novità della legge di bilancio 2024.

E' disponibile anche il TOOL GRATUITO per il calcolo dell'adeguamento delle pensioni 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

PENSIONI 2024 · 22/11/2024 Tfr ai fondi pensione: sei mesi di silenzio assenso nel 2025?

Possibile rinnovo della norma sul silenzio assenso per destinare il TFR alla previdenza complementare Ammesso l'emendamento alla legge di bilancio 2025

Tfr  ai fondi pensione: sei mesi di silenzio assenso nel 2025?

Possibile rinnovo della norma sul silenzio assenso per destinare il TFR alla previdenza complementare Ammesso l'emendamento alla legge di bilancio 2025

Montante contributivo pensioni: rivalutazione 2024

Istat comunica il tasso di rivalutazione del montante dei contributi accantonati fino a dicembre 2023, per il calcolo delle pensioni soggette al metodo contributivo: 3,66%

Pensioni dicembre 2024: quattordicesima e importo aggiuntivo

INPS precisa gli importi e modalità di attribuzione delle somme aggiuntive sul rateo di pensione di dicembre 2024 nel messaggio 3821 2024

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.