In un recente arresto la Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità del nuovo amministratore appena subentrato alla guida di un soggetto giuridico non può limitarsi al periodo a partire dal quale è avvenuto il subentro, atteso che nel momento in cui si assume la rappresentanza legale di una società è necessariamente porre in essere un’adeguata attività ricognitiva finalizzata a rilevare eventuali anomalie contabili e/o fiscali .
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1) Il reato di omessa dichiarazione.
La condotta illecita di “omessa dichiarazione” è penalmente punita a mente dell’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000.
A seguito della revisione normativa subita nel 2015 dal D.Lgs. n. 74/2000, attualmente il corpo dell’art. 5 risulta essere il seguente:
“1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
1-bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”
La condotta illecita si concretizza, quindi, con la mancata presentazione di una dichiarazione relativa alle imposte dirette o all’IVA.
Con riguardo alla condotta in argomento, la circolare operativa n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza (“Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali”) sottolinea come per espressa previsione normativa la dichiarazione non si considera omessa, ai fini penali, se presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto, aggiungendo che il delitto in questione si configura come reato istantaneo che si consuma, appunto, decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.
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2) Reato di omessa dichiarazione in capo all’amministratore subentrato
Come anticipato in premessa, con la sentenza n. 39230 del 29/08/2018 i giudici di Piazza Cavour si sono recentemente espressi su un caso di condotta illecita di omessa dichiarazione ascritta ad un amministratore di una società, subentrato ad un precedente rappresentante legale nel cui periodo di carica la dichiarazione fiscale è stata omessa.
In sintesi il caso ha riguardato un amministratore e legale rappresentante di una società di capitali subentrato nell’anno 2011 ad un altro amministratore. Il nuovo rappresentante legale, dichiarando di non essere riuscito ad ottenere dal precedente amministratore le scritture contabili aziendali, ha di fatto omesso di presentare la dichiarazione unificata relativa al periodo d’imposta 2011.
A nulla rilevando la tesi difensiva, secondo la quale il neo amministratore non solo non aveva mai ottenuto dal precedente rappresentante legale la documentazione amministrativo-contabile della società, ma lo stesso non era neanche a conoscenza dell’omessa presentazione, da parte del precedente legale rappresentante, delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d’imposta antecedenti al 2011, la Suprema Corte ha sposato appieno il percorso argomentativo esposto dai giudici di merito, secondo i quali appariva implausibile che il nuovo amministratore avesse dapprima acquistato quote sociali e successivamente rivestito la carica di amministratore senza ottenere alcuna informazione sulla stessa società, essendo in ogni caso suo preciso dovere di verificarne la situazione economica e l’adempimento degli obblighi di documentazione contabile e fiscale.
In sostanza la Cassazione ha affermato che partendo dall’assunto che ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto in questione è necessaria la rappresentazione e volizione dell’omessa dichiarazione e del superamento della soglia di punibilità, nonché il dolo specifico di evasione, visto che il contribuente deve perseguire il “fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”, nel ricorso esaminato dagli ermellini risultano non esserci dubbi circa la rappresentazione e volizione dell’omessa dichiarazione.
Con riguardo, poi, alla sussistenza del dolo specifico di evasione, la Corte condivide quanto affermato dai giudici di merito, secondo i quali quando un nuovo amministratore subentra nella carica ha l’onere di verificare la contabilità, i bilanci e le ultime dichiarazioni dei redditi, poiché qualora ciò non avvenga non solo il nuovo legale rappresentante sarà chiamato a rispondere del mancato versamento delle imposte in precedenza non versate dalla precedente gestione, ma anche del reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale e per l’assenza di un preventivo controllo, deve essere ritenuto responsabile quantomeno a titolo di dolo eventuale.
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