L'utilizzo dei rimborsi spese per i volontari e il coinvolgimento dei lavoratori negli organi sociali dell'impresa sociale Sono due degli ambiti su cui si concentrano le novità in materia di lavoro apportate dai decreti correttivi del Codice del Terzo settore.
Come noto la riforma della legislazione in questo campo, da sempre di grande rilevanza nella società italiana, è stata recentemente messa a sistema nel Codice del Terzo settore CTS - d.lgs 117 2017 - che ha attuato la legge delega 106 2016, e con il D.lgs n. 112 /2017 che si occupa in modo particolare dell'impresa sociale.
Diversi correttivi si sono resi necessari, da ultimo il D.Lgs n. 105/2018 che ha prorogato il termine per l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni, ora fissato al 3 agosto 2019. Per le imprese sociali il termine è fissato al 20 gennaio 2019.
Mancano ancora alcuni decreti ministeriali per l'attuazione piena della Riforma, prima fra tutte quello che deve istituire il Registro Unico del Terzo settore per dare effettivamente una classificazione agli oltre 300 mila enti operanti in italia in questo ambito.
In MATERIA DI LAVORO , come detto sono state effettuate alcune importanti specificazioni nella gestione dei lavoratori anche se manca ancora la contrattazione collettiva riguardo il trattamento retributivo e normativo dei lavoratori dipendenti da associazioni ed enti del Terzo Settore. Gli articoli 16,17 e 18 del D. lgs. 117-2018 sono quelli dedicati a questo specifico ambito.
In generale va detto che nel terzo settore il volontariato ha un ruolo fondamentale, proprio per le caratteristiche e le finalità sociali di questi enti, e all'art. 19 il Codice richiede a tutte le amministrazioni pubbliche la promozione della "cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attivita' scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie,valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attivita' di sensibilizzazione e di promozione"
Il Codice del Terzo settore opera comunque una chiara distinzione del rapporto di lavoro dipendente da quello volontario, per finalità di trasparenza nella gestione e precisa, ad esempio, che i lavoratori non possono essere contemporaneamente volontari e dipendenti dell'ente.
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1) Il lavoro subordinato nel terzo settore
Come detto il Terzo settore non ha un contratto collettivo nazionale specifico per i lavoratori dipendenti. Si deve fare quindi fare riferimento a quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per le mansioni o qualifiche similari. Il codice prevede che:
- le differenze retributive tra lavoratori dello stesso ente non possono essere superiori al rapporto 1:8 calcolato rispetto alla retribuzione lorda annua
- la retribuzione e il trattamento previsti per questi lavoratori non possono essere inferiori ne superiori di oltre il 40% rispetto a quelli previsti dai CCNL di riferimento .
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2) Trattamento e rimborsi per i volontari negli enti del Terzo settore
L'art. 17 del CTS definisce il volontario come "una persona che, per sua libera scelta, svolge attivita' in favore della comunita' e del bene comune senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta', (..) anche per il tramite di un ente del Terzo settore". Vengono espressamente esclusi da questa normativa gli operatori volontari del servizio civile universale,e il personale impiegato nelle attivita' di cooperazione internazionale.
Viene previsto che gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attivita' e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attivita' in modo non occasionale.
Una novità del D.lgs 105 2018 è che i volontari che siano dipendenti in aziende private possono godere della flessibilità di orario e turnazioni previste dai CCNL, sempre compatibilmente con le esigenze aziendali , per poter svolgere l'attività no profit.
In tema di RIMBORSI , il codice prevede che:
- al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo,
- anche a fronte di una autocertificazione, purche' non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e purche l'organo sociale deliberi sulle tipologie di spese e attivita' di volontariato per le quali e' ammessa questa modalita'.
- Questa disposizione non si applica alle attivita' di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.
- Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' volontaria.
L'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni non è considerato un volontario .
Riguardo all'impresa sociale sussiste un preciso limite di utilizzo, infatti il numero di volontari non puo superare quello dei lavoratori assunti e tutte le prestazioni che svolgono devono essere complementari e non sostitutive del lavoro dipendente.
L'art. 18 riguarda invece l' Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' di volontariato, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi, dei volontari utilizzati dagli enti del Terzo settore. Tale copertura assicurativa deve essere specificamente prevista nelle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, ed in questi casi è a carico a carico dell'amministrazione pubblica con la quale vengono stipulate.
Si prevedeva anche un decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Codice, per l'individuazione di procedure assicurative semplificati, e sui relativi controlli, che però risulta ancora mancante.
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3) Coinvolgimento lavoratori, associati e azionisti delle imprese sociali
La riforma del terzo settore prescrive per le imprese sociali l'obbligo di definire con precisione le modalità di coinvolgimento di lavoratori e azionisti all'interno dello statuto e di eventuali regolamenti per garantire loro una influenza sulle decisioni in materia di rapporto di lavoro e qualità del servizio . Viene preannunciato in materia un documento contenente le Linee guida, da parte del Ministero del Lavoro.
Vengono inoltre precisati i meccanismi di partecipazione di lavoratori e utenti alle assemblee sociali e si chiarisce che per le imprese che superano il limite dimensionale art 2435 cc ridotto della metà spetta la rappresentanza all'interno del Consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo .
Il d.lgs 95 2018, che corregge alcuni punti del d.lgs 112, invece, in tema di definizione dell'impresa sociale dovuta all'inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati, ha precisato che i lavoratori molto svantaggiati eventualmente assunti mantengono la loro qualificazione solo nei primi 24 mesi dall'assunzione,
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