Una problematica di ordine fiscale che investe la materia del diporto nautico è quella concernente l’inquadramento catastale dei cc.dd. “posti barca”.
Il breve articolo è tratto dall'e-Book La Nautica da diporto Ed. 2018 al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.
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1) Inquadramento fiscale dei posti barca: imposte locali e Iva
Va premesso che, generalmente, le aree portuali (fabbricati, moli, banchine, pontili) sono iscritte in Catasto, nella categoria D/8 (immobili a destinazione speciale).
Sulla questione, l’Agenzia del Territorio, con la Circolare protocollo n. 13329 del 6 febbraio 2002, ha precisato che i posti barca vanno ricompresi nella redditività complessiva delle strutture portuali (cat. D8) di cui fanno parte, tenuto conto che l’autonomo accatastamento dei posti barca è stato previsto solo con la revisione degli estimi e del classamento, attualmente oggetto anche della legge delega n. 23 dell’11 marzo 2014, ma mai completata.
Di converso, il Ministero delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, con la R.M. 6 marzo 2003, n. 1/DPF ha precisato che i beni in concessione di cui si parla possono essere iscritti in catasto nella categoria catastale D/12 riguardante “Unità immobiliari caratterizzate da concessione demaniale per l’uso dello specchio d’acqua e dell’arenile” con rendita catastale regolarmente attribuita.
L’iscrizione in catasto determina l’attribuzione di una rendita, rilevante anche ai fini dell’applicazione delle imposte dirette e delle imposte locali; tuttavia, la circostanza che l’accatastamento non avviene, generalmente, per singoli posti barca, ma nel complesso delle strutture portuali, determina delle problematiche, ai fini civilistici e fiscali, in ragione del fatto che l’assenza di una rendita catastale autonoma, impedisce una precisa identificazione dei posti barca con le conseguenze che ne derivano in termini di corretta imposizione fiscale .
Con la sentenza n. 15198/2016, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento già espresso con la sentenza n. 13794/2005 secondo cui i “posti barca” in porti turistici, così come negli stabilimenti balneari, vanno classificati nel gruppo catastale D nell’ambito dello specifico classamento riferito ai "posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari".
Precisano, poi, i giudici che nel calcolo del valore catastate di un porto turistico vanno ricompresi anche gli specchi d’acqua antistanti al porto ed ai singoli posti barca, i quali sono censibili catastalmente in ragione della loro stabile autonomia funzionale e reddituale .
Ad ogni modo, sulla possibilità che uno “specchio di mare” possa essere assoggettato ad imposizione locale, si deve osservare che è possibile escludere tale circostanza quando lo strumento urbanistico non vi consente la realizzazione di alcun manufatto (id est, gli edifici galleggianti di cui all’art. 812 c.c.): in tal caso infatti non è possibile neppure qualificare l’area quale superficie fabbricabile .
Va, poi, citata la R.M. n. 1/E del 19 gennaio 2010, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la tematica del trattamento Iva dell’attività svolta da una società che loca gli ormeggi.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria, nella citata pronuncia precisa che le locazioni in un porto di posti barca, sia in acqua sia a terra per il rimessaggio invernale delle imbarcazioni, pur riconducendosi all’affitto di beni immobili, rientrano più in particolare tra le locazioni di aree destinate al parcheggio di veicoli, escluse dal regime di esenzione e, di contro, soggette ad aliquota ordinaria.
Più di recente, inoltre, integrando le istruzioni fornite con la Circolare n. 6/2012, l’Amministrazione finanziaria, ha precisato che il canone di locazione non può essere determinato per assimilazione alla somma dei corrispettivi, considerato che i contratti di ormeggio possono includere diversi servizi (assistenza, vigilanza, ecc.), che non includono solo la disponibilità del posto barca e delle attrezzature portuali.
Quindi solo i corrispettivi per tali specifici servizi possono essere considerati rilevanti ai fini della stima diretta per la determinazione della rendita catastale, in ragione del fatto che le indicazioni fornite con la C.M. n. 6/2012 cit., secondo la stessa Amministrazione, sono da ritenere solo orientative, dato che possono sussistere differenze rilevanti per le varie fattispecie immobiliari che formano oggetto di accertamento catastale.