Con la legge di bilancio 2018 , la tassazione delle rendite finanziarie ha subito un profondo restyling.
Per la prima volta nel nostro ordinamento è stato uniformato il regime fiscale applicabile agli utili e alle plusvalenze e minusvalenze conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, rendendo irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione.
È, quindi, venuta meno, ai fini dell’imposizione dei dividendi e dei capital gain, la distinzione tra partecipazioni qualificate e non, probabilmente perché il regime delle prime era diventato più favorevole di quello relativo alle partecipazioni non qualificate, nonostante si fosse in precedenza sempre scelto di privilegiare i “piccoli risparmiatori” rispetto a quelli interessati alla gestione della società .
Sul punto, la relazione illustrativa al disegno di legge di Bilancio 2018 ha evidenziato che, per i redditi da partecipazioni non qualificate,
“dapprima il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ha portato l’aliquota di imposizione dal 12,5 per cento al 20 per cento e da ultimo nel 2014, per mezzo del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, tale aliquota è stata ulteriormente incrementata al 26 per cento. Diversamente, la percentuale di concorso dei redditi da partecipazioni qualificate al reddito complessivo del contribuente è aumentata al fine di garantire un prelievo aggiuntivo I.R.P.E.F. tale da mantenere invariato il livello complessivo di tassazione società-socio (assumendo l’aliquota marginale I.R.P.E.F.) in considerazione della progressiva riduzione dell’aliquota I.R.E.S..
In particolare, la quota imponibile di tali redditi è passata dal 40% in corrispondenza di un’aliquota I.R.E.S. del 33%, al 49,72% a seguito della riduzione dell’I.R.E.S. al 27,5% e, a partire dall’1° gennaio 2017, al 58,14% per effetto della riduzione dell’aliquota I.R.E.S. al 24 per cento.
Tali modifiche hanno portato il livello di tassazione in capo al socio (nei casi di aliquota marginale massima) rispettivamente dal 18% al 21,38% ed attualmente al 25%”.
In altre parole, il continuo innalzamento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui proventi derivanti da partecipazioni non qualificate e la progressiva riduzione dell’aliquota IRES, dunque, avevano progressivamente portato il “carico” fiscale gravante sul socio al 26% per i redditi derivanti da partecipazioni non qualificate e per i redditi derivanti da partecipazioni qualificate al limite massimo del 25% (pur potendo tale carico fiscale risultare inferiore in relazione all’aliquota marginale effettivamente applicabile al contribuente). In questo modo, tuttavia, veniva meno la regola che riservava un diverso (e più favorevole) trattamento fiscale alle c.d. partecipazioni “non qualificate” rispetto a quelle “qualificate”; regola questa introdotta dalla c.d. “riforma Visco” (d.lgs. n. 461/1997) – e sostanzialmente confermata dalla c.d. “riforma Tremonti” (d.lgs. n. 344/2003) – proprio per non penalizzare i piccoli risparmiatori rispetto agli investitori maggiormente coinvolti nella gestione della società .
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1) Cambia la tassazione degli utili e della cessione delle partecipazioni
La riforma riguarda gli utili derivanti da partecipazioni qualificate conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, il cui regime fiscale - come detto – è stato equiparato a quello delle partecipazioni non qualificate.
Va sottolineato come l’intervento normativo non abbia direttamente interessato la definizione di partecipazione “qualificata” contenuta nell’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR e ciò al fine di non modificare l’ambito applicativo di altre disposizioni che rinviano specificatamente a tale definizione.
Come chiarito nella relazione illustrativa al ddl di bilancio 2018, infatti, le modifiche al regime fiscale delle partecipazioni qualificate “non interferiscono con le disposizioni di cui all’articolo 10, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 in materia di obblighi a carico dei notai e degli intermediari professionali che intervengono nella cessione e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1, dell’art. 68 del T.U.I.R. e nemmeno con la previsione di cui alla lettera f), del comma 1, dell’art. 23 del T.U.I.R. che disciplina, tra l’altro, la territorialità delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti”.
La nozione di partecipazione qualificata risulta tuttora valida anche ai fini della disciplina dei PIR (art. 1, comma 100, della L. 232/2016) per i quali l’applicazione della disciplina agevolativa è condizionata all’obbligo di costituire il piano con strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni sociali “qualificate” .
2) Tassazione utili provenienti da Paradisi fiscali
Per quanto riguarda la tassazione degli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non è stata modificata la concorrenza integrale alla formazione del reddito imponibile del percettore .
La riforma è stata realizzata modificando le seguenti disposizioni normative:
• gli articoli 47 e 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR , per quanto riguarda i redditi di capitale e i redditi diversi;
• gli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, per quanto riguarda la disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi;
• l’art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per quanto riguarda la disciplina della ritenuta a titolo d’imposta applicata agli utili percepiti dalle persone fisiche.
Nei paragrafi successivi sarà esaminato il regime fiscale dei redditi capitale e dei redditi diversi in capo alle persone fisiche non imprenditori alla luce delle novità introdotte dalla riforma.
In particolare, sarà da subito illustrato il regime dei dividendi e capital gain relative a partecipazioni qualificate e non, rinviando ai paragrafi successivo la trattazione delle fattispecie rientranti nei redditi di capitale e diversi di maggior interesse.
3) Indice ebook da cui è tratto l'articolo:
Premessa.
1. Ambito di applicazione della riforma.
2. Dividendi e capital gain da partecipazioni qualificate e non.
2.1 Dividendi
2.1.1 Dividendi domestici derivanti da partecipazioni qualificate e non.
2.1.2. Dividendi in entrata da Paesi “white”
2.1.3. Dividendi in entrata da Paesi “black”
2.1.4 Dividendi in uscita.
2.1.5 Decorrenza e regime transitorio.
2.2 Plusvalenze.
2.2.1 Plusvalenze derivanti da partecipazioni domestiche ed estere white qualificate e non.
2.2.2 Plusvalenze derivanti da partecipazioni estere black qualificate e non.
2.2.3 Compensazione delle minusvalenze.
2.2.4 Decorrenza.
2.2.5 Rivalutazione facoltativa del costo di acquisto delle partecipazioni
2.3 I regimi di detenzione delle partecipazioni
2.3.1 Regime dichiarativo.
2.3.2 Regime del risparmio amministrato.
2.3.3 Regime del risparmio gestito.
3. Gli altri redditi di capitale e diversi soggetti ad aliquota del 26%...
3.1 Redditi di capitale.
3.2 Redditi diversi
4. Redditi di capitale e diversi soggetti ad aliquota agevolata.
4.1 Proventi dei titoli pubblici e di quelli equiparati
4.2. Interessi dei project bond.
4.3 Interessi dei titoli di risparmio per l’economia meridionale.
Allegati
Normativa
Legge del 27/12/2017 n. 205
Testo unico del 22/12/1986 n. 917
Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461
Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600