La legge di conversione del decreto legge n. 87 2017 definito decreto Dignità dal ministro firmatario, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto ed è entrata in vigore il 12 agosto 2018.
Vediamo alcune delle modifiche apportate dalle Commissioni al testo originario del decreto in materia di lavoro. Si tratta in particolare di:
- Incentivo per le assunzioni stabili degli under 35 che rinnova il provvedimento della legge di stabilità 2018 anche per il 2019 e 2020
- Ampliamento delle nuove prestazioni occasionali con contratto PRESTO per strutture ricettive del turismo e aziende agricole e pagamento dei compensi in contanti anche negli uffici postali
- rafforzamento dei centri per l'impiego attraverso riserva obbligatoria di assunzioni da parte delle Regioni
- rafforzamento della tutela in caso di procedura di conciliazione nel licenziamento: le mensilità che godono di esenzione fiscale andranno da 3 al 27 ( invece che da 2 a 18 come previsto dal Jobs Act).
- esclusione dei contratti di somministrazione dai vincoli sulla successione dei contratti a termine (cd. stop and go) e specificazione che le causali e il limite di 24 mesi vanno riferiti ai rapporti tra lavoratore e azienda utilizzatrice
- limite contratti di somministrazione in azienda sommati ai contratti a termine, pari al 30% del personale
- esclusione dei rapporti di lavoro domestico dall'incremento pari allo 0,5% dell'addizionale prevista per i rinnovi dei contratti a termine.
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Tratto da La circolare del lavoro n. 30 del 3.8.2018
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1) INCENTIVO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
L’articolo 1-bis del d.l. 87/2018 (cd. Decreto Dignità), introdotto nel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni competenti, conferma la riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (a tutele crescenti), effettuate nel biennio 2019-2020, di soggetti aventi meno di 35 anni . Piu in dettaglio, lo sgravio contributivo è:
- pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto, con esclusione dell'assicurazione INAIL
- è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi
- nella misura massima di 3.000 euro su base annua , riparametrato e applicato su base mensile.
- spetta per i soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano stati mai occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. I periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro non costituiscono una causa ostativa.
- Le modalità di fruizione della riduzione sono demandate ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Allo stesso fine viene incrementato il Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004) di 6,97 milioni di euro per il 2019, 0,48 milioni di euro per il 2020, 2,88 milioni di euro per il 2021.
E' previsto il monitoraggio trimestrale da parte dell’I.N.P.S. degli oneri derivanti con relativa comunicazione delle risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini della copertura finanziaria.
Al momento manca una norma di coordinamento di questo nuovo incentivo con quello attualmente in vigore, ai sensi dell’articolo 1, commi 100-108, della L. 205/2017.
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2) NUOVE REGOLE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI IN ALBERGHI E AGRICOLTURA
L’articolo 2-bis del d.l. 87/2018, c.d. decreto dignità, introduce alcune modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali. In particolare dispone che:
- ai fini del computo del limite dei compensi ridotto al 75% per alcuni soggetti (pensionati e invalidi, giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario o prestazioni di sostegno del reddito) già previsto dalla norma, è necessario che essi autocertifichino la propria condizione all’atto della registrazione sulla piattaforma informatica INPS;
- nel settore agricolo, il prestatore deve anche autocertificare la non iscrizione, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; per l’imprenditore agricolo è esclusa l’applicazione di sanzioni in caso di violazione derivante da informazioni non veritiere contenute nelle autocertificazioni
- per le attività rese da determinati soggetti (v. sopra) il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale non si applica alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori
- ciascun utilizzatore puo versare le somme dovute per l’attivazione del contratto di prestazione occasionale anche attraverso un consulente del lavoro;
- l’imprenditore agricolo , l’azienda ricettiva che opera nel settore del turismo, e gli enti locali possono utilizzare le prestazioni occasionali prenotate, in un arco temporale di 10 giorni (in luogo dei 3 attualmente previsti);
- su richiesta del prestatore al momento della registrazione il pagamento potra essere effettuato anche tramite qualsiasi sportello postale, con oneri a carico del prestatore;