Seppur nel linguaggio comune il termine “commercio elettronico” faccia venire subito in mente le transazioni effettuate tramite Internet, nella normativa tuttavia non è riscontrabile una definizione unitaria del fenomeno; di fatto le disposizioni emanate a livello nazionale, comunitario o internazionale hanno sempre fatto riferimento a tale fenomeno sulla base dell’interesse da tutelare o di uno specifico profilo giuridico.
In sostanza, una definizione per così dire “capovolta”, ovverosia dal risultato che si vuole ottenere rispetto alla vera e propria nozione giuridica.
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1) Commercio elettronico 2018: definizioni
La prima a darne una definizione univoca è stata la Commissione Europea nella Comunicazione COM (97) 157 intitolata “Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico” del 15 aprile 1997.
Nella comunicazione il commercio elettronico viene definito come: “lo svolgimento di attività commerciali per via elettronica. Basato sull’elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica, esso comprende attività disparate quali:
- commercializzazione di merci e servizi per via elettronica;
- distribuzione on-line di contenuti digitali;
- effettuazione per via elettronica di operazioni quali trasferimenti di fondi, compravendita di azioni, emissione di polizze a carico, vendite all’asta, progettazione e ingegneria in cooperazione; on-line sourcing;
- appalti pubblici per via elettronica, vendita diretta al consumatore e servizi post-vendita.
Il commercio elettronico comprende prodotti (ad es., prodotti di consumo, apparecchiature specialistiche per il servizio sanitario), servizi (ad es., servizi d’informazione, servizi giuridici e finanziari), attività di tipo tradizionale (ad. es., l’assistenza sanitaria e l’istruzione) e di nuovo tipo (ad es., “centri commerciali virtuali”).
Sempre nel 1997 l’Ocse definisce il commercio elettronico come “ogni transazione commerciale avente luogo su reti aperte, quali Internet” , aggiungendo poi che “il commercio elettronico si riferisce generalmente a tutte le forme di operazioni relative ad attività commerciali, relative sia alle organizzazioni sia agli individui, che si basano sul trattamento e la trasmissione di dati digitalizzati, tra cui testo, suoni e immagini visive” .
Una descrizione senz’altro più sintetica viene fornita dall’European Information Technology Observatory , che definisce il commercio elettronico “l’esecuzione di attività che portano ad uno scambio di valoreattraverso le reti delle telecomunicazioni”.
A livello domestico, una prima definizione viene circolarizzata dal Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato nel documento del 1998 denominato/rubricato “Linee di politica industriale per il commercio elettronico”.
Tale documento inquadra il commercio elettronico come “lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprenderebbe attività diverse quali la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la distribuzione on-line di contenuti digitali, l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo della Pubblica Amministrazione”.
Ne deriva quindi che la caratteristica peculiare del commercio elettronico è proprio la sua eterogeneità.
Si può notare, in tal senso, come una prima distinzione fattuale emerge proprio dalle definizioni di commercio elettronico. Ed invero, alcuni limitano tali attività alle reti aperte (reti che consentono l’accesso a chiunque), altri invece ricomprendono nella definizione le attività svolte nelle reti chiuse (o reti intranet) il cui accesso è limitato ad alcuni soggetti.
La dottrina maggioritaria, per altro verso, si è occupata di classificare in maniera omogenea tutta una serie di attività riconducibili all’e-commerce principalmente sotto due profili quello oggettivo e soggettivo.
2) Commercio elettronico 2018: Profilo oggettivo
La prima classificazione assume rilevanza soprattutto ai fini fiscali ed è quella che individua il commercio elettronico “diretto” e quello “indiretto”, una classificazione basata, come vedremo meglio nel prosieguo, sulla diversa natura dei beni oggetto delle transizioni .
Con riserva di successivi approfondimenti, in questa prima fase possiamo evidenziare che il commercio elettronico diretto è quello in cui tutte le fasi della transazione, l’ordine, il pagamento e soprattutto la consegna, avvengono on-line.
Si tratta di una cessione di “beni digitali”, vale a dire beni che possono essere trasmessi con la rete, quindi possono assumere la forma di software, filmati digitali, dischi o canzoni in formato digitale etc.
Rientrano nell’e-commerce diretto anche tutti i servizi forniti direttamente via Internet, come ad esempio i servizi di biglietteria (ad eccezione della semplice prenotazione), i servizi di intrattenimento (giochi e scommesse on-line), i servizi di banking, assicurazioni e brokeraggio ed anche i servizi informativi, legali etc.
Quando, invece, la fase preliminare dell’ordine ed eventualmente anche il pagamento, vengono effettuati tramite Internet, ma il bene viene poi fisicamente spedito al domicilio o alla sede dell’acquirente, si parla di commercio elettronico indiretto.
Rientrano quindi le vendite di beni tradizionali (materiali).
3) Commercio elettronico 2018: Profilo soggettivo
Per quanto riguarda il profilo soggettivo la classificazione si fonda sulla diversa natura dei soggetti coinvolti nelle transazioni.
A tal proposito, possiamo distinguere l’e-commerce tra imprese (B2B – Business to Business), tra imprese e consumatori (B2C – Business to Consumer), tra consumatori (C2C – Consumer to Consumer), intra-aziendale (IB - Intrabusiness), tra imprese e Pubblica Amministrazione (public agencies to business) e tra Pubblica Amministrazione e cittadini (public agencies to citizens).
Le caratteristiche principali delle suddette macrocategorie sono così sussumibili:
- B2B – Business to Business: l’acquirente e il venditore sono entrambi aziende e lo scambio avviene, quindi, solo tra soggetti imprenditori (talvolta in una “Rete chiusa”).
- B2C – Business to Consumer: si ha quando il venditore è un’azienda e l’acquirente è un utente privato, la trattativa è dunque rivolta al consumatore finale sempre in “Rete aperta” e gli importi delle operazioni e i pagamenti sono in genere limitati ed effettuati on-line.
- IB – Intrabusiness: la trattativa coinvolge le sedi di un’azienda distribuite sul territorio di uno stesso Stato o di più Stati, oppure un insieme di aziende appartenenti allo stesso gruppo, sia esso nazionale o multinazionale.
- C2C – Consumer to Consumer: lo scambio elettronico avviene tra consumatori finali come ad esempio le aste on-line .
- PA - Public Agencies (to business or to consumer): si tratta delle erogazioni elettroniche che la PA fornisce a cittadini e imprese attraverso pratiche e procedure che si svolgono attraverso il documento informatico, la firma elettronica e il pagamento elettronico.