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Trust Farmacia

Il Trust puo' rappresentare una soluzione per la successione della farmacia, inter-vivos o mortis causa, in assenza dell’erede titolato

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Sentenza TAR Lombardia, Brescia sez. II, 30/7/2014 n. 890 sull'illegittimità del negato riconoscimento da parte dell'ASL del trasferimento della titolarità di una farmacia mediante l'istituto del trust.
In sintesi la decisione: E’ illegittimo il negato riconoscimento da parte di una ASL del trasferimento della titolarità di una farmacia mediante l'istituto del trust, costituito (e autorizzato dal Tribunale civile) a beneficio degli eredi del titolare, con affidamento della gestione a un trustee, che nello specifico è stato individuato nella società "Farmacia Pinco", fino al subentro dei suddetti eredi.

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1) Il Caso e il Commento alla sentenza sul trust farmacia

Gli eredi del titolare di un’attività di farmacia, al decesso del Padre, non avendo ancora conseguito i requisiti necessari per la prosecuzione dell’attività a causa della giovane età, avevano chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Brescia l’autorizzazione ad istituire un trust avente il fine della transizione temporale fino all’ottenimento del titolo di Farmacista del  primo degli eredi e comunque non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di età dell’ultimo degli eredi.

Disponevano nel fondo del trust l’asset della farmacia, nominavano Trustee del trust una società di persone abilitate all’esercizio dell’attività e nominavano Beneficiari finali gli eredi del de cuius. 

L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia, (insensatamente) non ritenendo soddisfatto l’art 12, c. 2 della L. 475/68, denegava il rilascio del nulla osta alla titolarità della farmacia in favore del trust reputandolo (nell’ignoranza dello strumento) incompatibile con la gestione della relativa attività; gli eredi venivano inoltre invitati a produrre la documentazione comprovante la cessione della farmacia.

Invero, l’art. 12, comma 2 della L. n. 475/1968 prevede che, in caso di morte del titolare di una farmacia, gli eredi possono effettuare, entro un anno, il passaggio della titolarità a un Farmacista iscritto all’Albo dei Farmacisti; durante tale periodo gli eredi hanno titolo per  continuare l’esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore. Va precisato che il richiamato art. 12, comma 11, esclude la gestione dell’attività senza la cessione dell’azienda.

I beneficiari del trust (eredi) proponevano ricorso avverso il (dissennato) provvedimento dell’ASL avanti al TAR di Brescia il quale, in sede cautelare, accoglieva l’istanza di sospensione degli effetti del provvedimento che in sede di trattazione ne accoglierà la domanda, con sentenza n. 890 del 30.07.2014, di annullamento del provvedimento amministrativo di diniego.

Val la pena rammentare che in sede di trattazione i Giudici amministrativi si soffermavano  sull’esame dell’istituto del trust come disciplinato dalla Convenzione dell’Aja del 1985 e  prendendo atto che il Tribunale civile aveva ritenuto meritevole di tutela e quindi legittimo il trust in questione estendevano tale legittimazione anche al caso di specie affermando un principio secondo il quale il negozio giuridico del Trust di diritto privato diretto a tutelare gli interessi dei beneficiari, Eredi del de cuius Farmacista, risponde appieno ai requisiti amministrativi, di competenza esclusiva della Pubblica Amministrazione, previsti per il trapasso della Farmacia.
Pertanto, il Collegio, osservava, nel caso di specie, che, la coesistenza dei due limiti (ossia cessione di attività di Farmacia e contestuale cessione degli attivi dell’Azienda) di cui all’art. 12, comma 11 della L. n. 475/1968, era soddisfatta con la nomina quale Trustee del “Trust Farmacia Alfa”  rilevando che l’impiego dello strumento giuridico del Trust di fatto realizzava la ineluttabile coesistenza, richiesta dal legislatore, del titolo di Farmacista con la proprità dell’Azienda Farmacia.

Nella pronuncia in commento il Collegio (sapientemente) evidenziava in particolare che, in virtù di quanto previsto dall’art. 11 della Convenzione dell’Aja, come confermato da copiosa giurisprudenza anglosassone e italiana, il trust non è un autonomo soggetto di diritto, conseguentemente il Trust fund, ossia i beni inclusi nel trust, appartengono al Trustee il quale non agisce come legale rappresentante bensì come legale proprietario (legal property) e per ciò stesso proprietario dell’azienda Farmacia, mentre, osservava ancora il Collegio, il vincolo derivante dal trust ha natura obbligatoria per il Trustee.

Giova rammentare inoltre che il resistente ravvisava vieppiù il pericolo (insensato) di interposizione del Guardiano atteso il suo potere di controllo sul Trustee. Il Tribunale amministrativo escludeva tale pericolo osservando che le prerogative del Guardiano (ndr -ove non meglio specificate-) devono essere intese e circoscritte al mero controllo in forza di quanto previsto nell’atto istitutivo del trust a garanzia dei Beneficiari.

Il Collegio osservava ancora che non costituiscono deviazione per il caso di specie le prerogative del disponente di modifica delle regole gestorie e/o revoca del Trustee, atteso che, tali poteri sono esercitabili rispettivamente ad esclusivo vantaggio del ceto Beneficiario e in ipotesi di violazione degli obblighi da parte del Trustee in sostituzione del quale, egli disponente titolare della prerogativa, deve nominare altro analogo soggetto idoneo e ugualmente qualificato ai sensi della Legge n. 475/1968.
Il Tribunale amministrativo definitivamente concludendo riconosceva valido l’impiego dell’istituto del Trust avente Trustee un soggetto abilitato all’esercizio della professione di Farmacista funzionale a integrare i richiesti requisiti di legge che regolano l’attività di Farmacia.

Orbene, come di tutta evidenza, il trust si dimostra essere l’unico strumento per la successione della farmacia inter-vivos o mortis-causa anche in assenza dell’erede titolato all’esercizio della professione.

Il caso in esame invero sconta una diffusa ignoranza dell’istituto giuridico ma che tanto i giudici del merito quanto quelli amministrativi, provvidi ed illuminanti, con la citta Sentenza, hanno saputo respingere con fermezza, statuendo di tal guisa, che la successione inter-vivos della Farmacia in un Trust, in assenza dell’erede titolato, è legittima e dirimente e tanto in quanto integra i chiesti requisiti previsti dalla legge che regola l’esercizio dell’attività di Farmacia aprendo di talché le porte anche all’ipotesi di una segregazione della farmacia nel suo complesso funzionale alla protezione della famiglia ossia garantire ai componenti tutti un sicuro reddito anche per il tempo in cui il titolare non vivrà.

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