L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per rilasciare alcune precisazioni in materia di trattamento fiscale dei cosiddetti “beni significativi” in ambito edile, ovvero di quei beni che consentono di ottenere l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% in riferimento alle fatture di acquisto e relativamente agli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi ove i beni compravenduti risultino essere autonomamente funzionali rispetto al manufatto principale.
L’apparato normativo di riferimento viene delineato dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della Legge n. 488/1999 e al D.M. 29 dicembre 1999 del Ministero dell’Economia e Finanze, oggetto della norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 1, comma 19, della legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).
L’appena citata Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 12 luglio u.s. interviene quindi con ulteriori chiarimenti in ordine alla disciplina fiscale dei beni significativi.
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1) Beni significativi: cosa si intende?
In particolare, quest’ultima disposizione prevede che:
“Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.”
In merito alla questione relativa alle modalità di individuazione dei beni significativi per la disciplina dell’IVA agevolata al 10% il Decreto Ministeriale 29 dicembre 1999 indica espressamente i seguenti beni come “significativi”:
• ascensori e montacarichi;
• infissi esterni ed interni;
• caldaie;
• videocitofoni;
• apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
• sanitari e rubinetterie da bagno;
• impianti di sicurezza.
Si tratta di beni per i quali il legislatore ha posto in via normativa la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi (agevolati) di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio realizzati ai sensi dell’articolo 3, lettere a) e b) del D.P.R. n. 380/2001. L’elenco contenuto nel decreto ministeriale deve essere considerato tassativo, in quanto la limitazione imposta all’applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento opera solo in relazione ai beni che sono in esso indicati.
Peraltro, i termini utilizzati per individuare i beni costituenti una parte significativa degli interventi di recupero devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico. Conseguentemente, sono classificabili come “beni significativi” anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati nell’elenco citato, ma che per specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale assumono una diversa denominazione (a titolo esemplificativo, la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia (i.e. bene significativo); diversamente, la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento dell’ambiente non può essere assimilata alla caldaia).
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2) Beni significativi e interventi di manutenzione: alcuni esempi
per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’aliquota del 10% si applica:
1) sull’intero valore della prestazione se i beni “significativi” (come sopra individuati) non superano il 50% del valore complessivo della prestazione
Esempio
Valore complessivo delle prestazioni 100.
Valore dei beni significativi 30.
L’IVA al 10% si applica sull’intero valore della prestazione: 100
2) se l’importo dei beni significativi supera il 50% del valore complessivo della prestazione l’IVA al 10% si applicherà:
• sia sull’importo della prestazione al netto del valore dei beni significativi (esempio: 100 valore complessivo della prestazione – 60 valore dei beni significativi = 40 valore netto della prestazione);
• sia su una quota del valore dei beni significativi pari al valore della prestazione netta come sopra determinata (cioè su 40);
• solo sul residuo (20) verrà applicata l’aliquota ordinaria.
In conclusione:
A). valore complessivo della prestazione 100
B). valore dei beni significativi 60
C). valore netto della prestazione (A-B)100 – 60 = 40
D). quota parte beni significativi uguale al valore netto della prestazione (=C) 40
IVA aliquota ridotta 10% su 80 ( C+D)
IVA aliquota ordinaria (22%) su 20 (A-C-D)
Qualora nell’intervento vengano utilizzati beni significativi in fattura deve distintamente essere indicato:
• il corrispettivo del servizio al netto del valore di detti beni;
• la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l’aliquota ridotta del 10%;
• l’eventuale parte soggetta ad aliquota ordinaria.
La locuzione utilizzata dalla norma “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata” ricomprende:
• singole unità immobiliari a destinazione abitativa ( categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10), a prescindere dall’effettivo utilizzo, e relative pertinenze;
• interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata (non è necessario che ricorra l’altra condizione richiesta dalla legge n. 408 del 1949 – c.d. Tupini - ossia che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra).
L’Agenzia delle Entrate nel citato documento di prassi ha poi ritenuto di dover approfondire il tema in riferimento ai seguenti beni:
• tapparelle, scuri, veneziane;
• zanzariere;
• inferriate o grate di sicurezza.
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3) Beni significativi: le tapparelle
Prendendo in considerazione le tapparelle ovvero analoghi sistemi di intercettazione della luce come gli scuri o le veneziane, l’Agenzia ritiene che le stesse debbano essere considerate come funzionalmente autonome rispetto agli infissi. Ciò, in quanto, a differenza degli infissi, idonei a consentire l’isolamento ed il completamento degli immobili, le tapparelle sono installate per uno scopo diverso che è quello di proteggere gli infissi esterni dagli agenti atmosferici ed preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore.
In considerazione di tale autonomia funzionale rispetto agli infissi esterni e/o interni dell’abitazione, le tapparelle (rectius, il valore/costo delle tapparelle) non sono attratte nel valore da attribuire agli infissi (che rientrano nell’ambito dei beni significativi), ma sono ricomprese nel valore della prestazione di servizio soggetta ad IVA con applicazione dell’aliquota agevolata nella misura del 10 per cento. In altri termini, in relazione all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli infissi comprendenti le tapparelle, l’IVA al 10 per cento si applica su di una base imponibile costituita dal corrispettivo pattuito per l’intervento di manutenzione, comprensivo del valore (rectius, costo) delle tapparelle. Gli infissi, invece, devono essere interamente assoggettati ad IVA agevolata con aliquota del 10 per cento solo se il loro valore non supera la metà del valore dell’intera prestazione considerata nel suo complesso (ivi compreso, così come è stato precisato, il valore che è stato attribuito alle tapparelle). L’eventuale eccedenza di valore degli infissi resta, quindi, soggetto ad IVA con aliquota ordinaria.
Diversamente, le tapparelle o gli altri sistemi oscuranti non assumono, in ogni caso, autonoma rilevanza rispetto al manufatto principale, qualora siano strutturalmente integrati negli infissi stessi. In tal caso, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento, il valore degli infissi deve essere ritenuto comprensivo del valore delle tapparelle.
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4) Beni significativi: zanzariere
Le medesime considerazioni che sono state sopra esposte con riferimento alle tapparelle valgono anche per quanto riguarda il trattamento fiscale degli interventi di manutenzione aventi ad oggetto l’installazione di zanzariere. In particolare, le zanzariere non concorrono come gli infissi all’isolamento e al completamento dell’immobile, bensì vengono installate al fine di proteggere gli ambienti interni dall’intrusione di zanzare ed altri insetti. In considerazione di tale autonomia funzionale rispetto agli infissi, l’Agenzia, nel citato documento di prassi, si esprime nel senso di ritenere che il valore delle zanzariere non assume un proprio autonomo rilievo ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota IVA agevolata del 10 per cento. Da ciò consegue che il costo/corrispettivo che deve essere ritenuto imputabile alle zanzariere viene, quindi, ricompreso nel corrispettivo che è stato pattuito per la prestazione complessiva oggetto dell’intervento di manutenzione. Come già chiarito dall’Agenzia in relazione ai sistemi oscuranti, anche le zanzariere non assumono una autonoma rilevanza rispetto agli infissi, qualora siano strutturalmente integrati negli stessi. In tal caso, ai fini dell’individuazione della quota parte della base imponibile soggetta ad aliquota nella misura ordinaria e della quota parte soggetta ad aliquota nella misura del 10 per cento, il valore che deve essere attribuito agli infissi è comprensivo del valore delle zanzariere.
5) Beni significativi: inferriate o grate di sicurezza
Per quanto riguarda le grate di sicurezza, installate al fine di prevenire atti illeciti ed intrusioni da parte di terzi, in linea di principio, le stesse non sono ritenute dall’Agenzia essere riconducibili - neppure sotto il profilo funzionale - ad alcuna delle categorie di beni significativi elencate nel citato decreto ministeriale. Le grate, installate al fine di evitare il compimento di atti illeciti da parte di terzi, non possono quindi essere considerate alla stregua di parti/componenti separate degli infissi , nell’accezione di cui alla norma di interpretazione autentica, in quanto le grate, in virtù della loro autonoma rilevanza sotto il profilo funzionale, costituiscono esse stesse dei beni diversi e indipendenti dagli infissi esterni e/o interni dell’abitazione.
Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10 per cento all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli infissi e delle grate di sicurezza, il valore delle grate non assume autonoma rilevanza e non deve confluire nel valore degli infissi, bensì nel valore complessivo della prestazione soggetta all’aliquota del 10 per cento.