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DECRETO DIGNITÀ 2018: ECCO TUTTE LE NOVITÀ

Decreto dignità 2018: ecco tutte le novità

Lavoro, semplificazioni fiscali, delocalizzazione, norme contro la ludopatia: ecco tutte le norme contenute nel cd. decreto dignità

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Il D.L "Misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" meglio noto come "decreto dignità" è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 luglio 2018. Ecco le novità del testo

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1) Decreto dignità 2018: le novità per il lavoro

Il provvedimento mira, in particolare a limitare l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorendo i rapporti a tempo indeterminato. Si riduce in tal modo il lavoro precario, riservando la contrattazione a termine ai casi di reale necessità da parte del datore di lavoro.

A questo scopo, si prevede che, fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche causali, l’eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze temporanee e limitate. In presenza di una di queste condizioni già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 24 mesi.

Al fine di indirizzare i datori di lavoro verso l’utilizzo di forme contrattuali stabili, inoltre, si prevede l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale – attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione;

2) Decreto dignità 2018: contrasto alla delocalizzazione delle imprese

Sono previste misure contro il fenomeno della “delocalizzazione” produttiva delle imprese, ovvero lo spostamento in altri Paesi di processi produttivi o di fasi di lavorazione alla ricerca di migliori margini di competitività derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro ovvero da vantaggi in termini di fiscalità. Sono molte infatti le imprese, per lo più appartenenti a multinazionali o a gruppi industriali di rilevanti dimensioni in termini di fatturato e occupazione, che negli ultimi anni hanno scelto di delocalizzare le attività al di fuori del territorio nazionale. 

Le norme, ponendo limiti più stringenti alle imprese ridefiniscono divieti e sanzioni. Per prima cosa ampliano l’ambito oggettivo di applicazione del vincolo della delocalizzazione rispetto alla disciplina vigente, essendo quest’ultima

  • limitata alle delocalizzazioni effettuate in Paesi non appartenenti all’Unione europea
  • riferita esclusivamente a imprese beneficiarie di contributi in conto capitale,
  • condizionata al verificarsi di una riduzione di personale pari almeno al 50%.

Una particolare attenzione è stata data al super/iper ammortamento prevedendo un meccanismo di “recapture” delle agevolazioni concesse per i casi in cui nel corso della fruizione del beneficio i beni agevolati formino oggetto di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione. In particolare la norma stabilisce che in caso di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione all’estero dei beni per i quali si è fruito dell’agevolazione l’impresa è tenuta a restituire, attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile, i benefici fiscali applicati nei periodi d’imposta precedenti.

In caso di delocalizzazione dell’attività economica o attività analoga o di una loro parte per la quale siano stati concessi aiuti di Stato, l’impresa beneficiaria  decade dal beneficio concesso ed è sottoposta a sanzioni pecuniarie di importo da due a quattro volte quello del beneficio fruito.

L'arco temporale di mantenimento obbligatorio delle attività economiche che hanno beneficiato del sostegno pubblico pari a 10 anni stante la molteplicità delle tipologie di aiuti, le diverse amministrazioni potranno individuare le modalità attraverso le quali verrà attuato il controllo del rispetto del vincolo, nonché le modalità per la restituzione dei benefici, unitamente agli interessi, calcolati al tasso di riferimento vigente all’atto dell’erogazione del beneficio e maggiorati sino a 5 punti percentuali.

3) Decreto dignità 2018: contrasto alla ludopatia

Con il decreto arriva il divieto della pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro, escluse le lotterie nazionali e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'obiettivo dichiarato  è quello di combattere l'aumento del rischio, soprattutto per i soggetti più vulnerabili, di una dipendenza dal gioco con veri e propri effetti patologici, che si riflettono sul soggetto con gravi disagi per la persona, compromettendo l’equilibrio familiare e lavorativo.
Pesanti sanzioni per i trasgressori tramite "maxi-sanzioni" destinate a finanziare il fondo per il contrasto al gioco d'azzardo.

Salve in ogni caso le campagne già in corso fino al 30 giugno 2019. 

4) Decreto dignità 2018: ecco le semplificazioni fiscali

Per quanto riguarda le semplificazioni fiscali contenute nel decreto:

  • in merito alle Disposizioni in materia di accertamento sintetico e redditometro è stata previsto l'aggiornarmento dello strumento di accertamento del reddito delle persone fisiche previsto dall’art. 38, comma quinto, del d.P.R. 600/73 stabilendo che il Ministero dell’Economia e delle finanze, possa emanare il decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti. Invece, il decreto ministeriale del 16 settembre 2015, attualmente vigente non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull’anno di imposta 2016 e successivi.
  • il successivo articolo contiene disposizioni sulle spesometro. Com'è noto l'articolo 21, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 prevede che i contribuenti trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. A sua volta, l’articolo 1-ter del D.L. n. 148 del 2017 prevede come facoltà dei contribuenti quella di trasmettere i dati con cadenza semestrale. Con specifico riferimento alle comunicazioni dei predetti dati relativi al terzo trimestre del 2018, il comma 1 dell’articolo in esame interviene prevedendo che gli stessi possono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre.  Il comma 2 chiarisce che, per coloro che optino per l’invio a cadenza semestrale, i termini sono fissati rispettivamente al 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre e al 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre.
  • si prevede l’abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle PA, da prte di soggetti i cui compensi sono assoggettati a ritenute.
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