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TRANSFER PRICING 2021

Transfer Pricing 2021

Il Transfer pricing e il principio del valore normale nel Tuir - Inquadramento della normativa nazionale

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La disciplina del transfer pricing è oggetto di crescente interesse tra i consulenti e i responsabili amministrativi delle aziende. Ciò discende anche dall’attenzione che l’Amministrazione finanziaria ha sempre più frequentemente riservato a queste tematiche.

Nel corso degli anni ci si è resi conto che gli accertamenti sui prezzi infragruppo non sono una prerogativa dei grossi gruppi internazionali, ma anche delle c.d. piccole multinazionali tascabili.

L'ebook Transfer price - il punto a inizio 2021 (eBook), da cui è tratto questo breve estratto, affronta la tematica del transfer pricing sia analizzando cosa prevede la disciplina interna, art. 110 co. 7 Tuir, il D.M 14.5.2018, il provvedimento 30.5.2018 emanato ai sensi dell’art. 31 quater DPR 600/73 e normative collegate, e il più recente Provvedimento dell’Agenzia Entrate 23.11.2020, n. 0360494, gli spunti forniti in documenti di Prassi da parte dell’Agenzia delle Entrate, e la disciplina dettata in ambito internazionale (OCSE). 

Un capitolo è dedicato al commento delle più recenti sentenze sul tema.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Questo speciale è tratto dall' eBook Transfer price - il punto a inizio 2021 (eBook)

1) Transfer Pricing 2021: cosa prevede la norma

L’art. 110 co. 7 del Tuir prevede che “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma”.

Il comma in commento, in sostanza, disciplina la normativa nazionale in materia di transfer pricing nei rapporti infragruppo tra soggetti italiani ed esteri.

Il comma riportato, è stato oggetto di modifica da parte dell’art. 59, comma 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, che ha introdotto alcune novità al regime del transfer pricing.

2) Transfer Pricing prima della riforma

Il previgente co. 7 art. 110 prevedeva che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllavano l'impresa, ne erano controllate o erano controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, dovevano essere valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti.

Il valore normale andava determinato a norma del comma 2 del medesimo articolo che rimandava di fatto alla definizione di valore normale contenuto nell’art. 9 del Tuir.

Il valore normale, definito al comma 3 dell’art. 9, era ed è tuttora “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”.

Il previgente comma 7 dell’art. 110 prevedeva, in sostanza, che in sede di determinazione di prezzi infragruppo, laddove fossero necessari aggiustamenti di prezzo, il contribuente doveva operare in modo diverso a seconda dei casi:

  • Automaticamente mediante l’applicazione del valore normale se dall’aggiustamento derivava un aumento del reddito;
  • Diversamente, se ne derivava una diminuzione del reddito, il valore normale trovava comunque applicazione ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali «procedure amichevoli» previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.

Ciò che emergeva già dal dato normativo, era un significativo riferimento al prezzo della transazione, quasi da far intendere che il metodo da applicare alla determinazione dei prezzi infragruppo era quello del confronto del prezzo (CUP).

Il comma 3 dell’art. 9 prevede tutt’ora, infatti, che “Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”.

3) Transfer Pricing 2021: le nuove regole

La nuova versione del co. 7 dell’art. 110 così come modificata dal D.L. 50/2017 si pone maggiormente coerente con le linee guida in materia di transfer price elaborate dall’OCSE.

Il riferimento al valore normale, e quindi al prezzo, è sostituito dal principio elaborato dall’OCSE e contenuto anche nell’articolo 9 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni.

Proseguendo nella lettura del comma 7 art. 110, passiamo ad esaminare la questione dell’aggiustamento dei prezzi.

La norma, in sede di aggiustamento dei prezzi infragruppo, trova ora la medesima applicazione: 

  • Così come accadeva ante D.L. 50/2017, se dall’aggiustamento deriva un aumento del reddito, si applica il prezzo determinabile in condizioni di libera concorrenza e circostanze comparabili;
  • se dall’aggiustamento deriva una diminuzione del reddito, si applica la medesima disposizione, secondo le nuove modalità e le condizioni previste dal nuovo art. 31-quater del DPR 600/73, cui abbiamo dedicato un apposito paragrafo in seguito. 

Infine, segnaliamo che il comma 7 dell’art. 110 prevede che con apposito decreto del MEF possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l’applicazione dello stesso comma 7. In data 21 febbraio 2018 è stato pubblicato nel sito del Ministero dell’Economie e delle Finanzia una bozza di decreto in consultazione. La versione definitiva è uscita il 14 maggio 2018. Si rinvia ai successivi paragrafi per un commento.

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