Come noto l'assunzione a “tempo determinato” rappresenta oggi il contratto di lavoro maggiormente utilizzato dalle imprese. La normativa in vigore oggi, come modificata dal Jobs Act ( D. Lgs. 81-2015) , ha soppresso l'obbligo della causale di apposizione del termine e anche la contrattazione collettiva ha contribuito a rendere piu appetibile per le imprese attraverso l'introduzione di strumenti di flessibilità in materia.
L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto e una copia del contratto deve essere sempre consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione ( sono esclusi i rapporti di durata inferiore a 12 giorni).
LIMITE MASSIMO: al contratto di lavoro a tempo determinato è apposto un termine che non può essere superiore a trentasei mesi ed è valido anche anche con riferimento alle successioni di contratti stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per mansioni di pari livello e categoria, a prescindere dai periodi di interruzione .
E' prevista la possibilità di una deroga: dopo i 36 mesi un ulteriore contratto di lavoro a termine della durata massima di 12 mesi si puo stipulare presso la direzione territoriale del lavoro competente, alla presenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Sono fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi, e le attività stagionali elencate nel DPR n. 1525 del 1963 ( v. Allegato sotto), integrato dal DPR 11 luglio 1995, n. 378, che ha incluso:
- le attività svolte in colonie montane, marine e curative e
- le attività esercitate dalle aziende turistiche che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi. Si attendeva su questo un decreto del Ministero del lavoro di aggiornamento che non è mai stato emanato
Il superamento del limite comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto (dalla data in cui il limite viene superato).
IL RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
La contrattazione collettiva ha un ruolo importante nel regolare la gestione pratica del contratto a tempo determinato, infatti i CCNL , ma anche i contratti territoriali o aziendali hanno la facoltà di:
- modificare la durata massima dei rapporti di lavoro;
- modificare l’intervallo obbligatorio tra i rinnovi;
- aumentare il limite percentuale quantitativo dei lavoratori a termine da poter assumere;
- regolamentare il diritto di precedenza.
Inoltre i contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle RSA o RSU in merito all’utilizzo del lavoro a tempo determinato.
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Per approfondire vedi anche "Il contratto a termine" di A. Meono in La circolare del lavoro n. 22 del 11 maggio 2018
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1) Proroghe e successioni di contratti a termine
Proroga del contratto: Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato fino ad un massimo di massimo di cinque volte - sempre per mansioni equivalenti. ATTENZIONE se il rapporto di lavoro prosegue alla scadenza del termine senza che sia intervenuta alcuna proroga, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione della retribuzione con le seguenti modalità:
a) 20% sino al decimo giorno;
b) 40% dall'undicesimo giorno in poi.
Tale proroga comunque non può eccedere i trenta o i cinquanta giorni, a seconda che il rapporto originario abbia durata inferiore o meno a sei mesi (pena la trasformazione del rapporto tempo indeterminato)
INTERVALLO prima di un nuovo contratto a tempo determinato: nel caso di assunzione dello stesso lavoratore con un nuovo contratto a tempo determinato è necessario che, dall'interruzione del precedente rapporto siano trascorsi almeno:
- dieci giorni se il precedente rapporto ha avuto una durata inferiore o pari a sei mesi;
- venti giorni in caso di durata superiore a sei mesi.
Sono escluse da tale regola le start up innovative nei primi quattro anni di attività e le aziende che svolgono le attività stagionali sopracitate.
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2) Limiti quantitativi e relative esclusioni
Limiti quantitativi: fatte salve le norme del CCNL , in via generale, il datore di lavoro può assumere a tempo determinato un numero di lavoratori pari al 20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza alla data del 1° gennaio dell’anno al quale si riferisce l’assunzione ( nel primo anno di attività, si calcola sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato al momento dell’assunzione).
Nota : se l'azienda occupa meno di cinque dipendenti è comunque possibile assumere un lavoratore a termine e nel caso di inosservanza della normativa vi è l'applicazione di sanzioni amministrative (non avviene pertanto la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro).
deroghe in presenza di specifiche situazioni :
- avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi;
- start-up innovative per i periodi già indicati con riferimento alle proroghe e ai rinnovi
- attività stagionali;
- specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi;
- sostituzione di lavoratori assenti;- i lavoratori di età superiore a 50 anni;
- contratti stipulati tra università , istituti pubblici di ricerca o enti privati di ricerca e attività di insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica,nonché tra istituti della cultura di appartenenza statale o enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale
casistiche particolari di esclusione :
lavoratori posti in mobilità; datori di lavoro dell'agricoltura ;
- personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;-
- i dirigenti ;
- contratti riferiti a speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi (extra);- con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze;
- personale sanitario (anche dirigente) del Servizio sanitario nazionale;
- personale accademico di cui alla Legge n. 240-2010.
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3) Diritto di precedenza per i lavoratori a tempo determinato
I lavoratori assunti a termine che hanno prestato attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro per un periodo superiore a sei mesi hanno la precedenza, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato, per un periodo di 12 mesi e con riferimento alle mansioni già espletate .
Il diritto di precedenza vale anche per le nuove assunzioni di lavoratori a tempo determinato assunti per lo svolgimento di attività stagionali presso lo stesso datore di lavoro.
Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto a tempo determinato.
E' il lavoratore che deve far valere il diritto di precedenza ,una volta terminato il rapporto di lavoro, in forma scritta manifestando tale volontà al datore di lavoro entro 6 mesi dalla cessazione (3 mesi in caso di attività stagionale).
In mancanza di tale manifestazione di volontà il datore di lavoro può procedere all'assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.
Il datore di lavoro deve informare i lavoratori a tempo determinato, nonché le RSA ovvero le RSU, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell’impresa secondo le modalità definite nei contratti collettivi.
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4) Le sanzioni
In caso di violazioni in materia di contratto a tempo determinato la sanzione più temibile è la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, a partire dalla data di fine rapporto, non dall'inizio del contratto a termine.
In caso di violazione del limite percentuale la sanzione applicabile è la seguente :
- 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se la violazione riguarda un solo lavoratore;
- 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.
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5) Esempio LUL e busta paga con maggiorazione
Si ipotizzi un contratto a tempo determinato scadente il 25 del mese ma che, senza una proroga, cessa definitivamente in data 30 con:
- 40 ore settimanali di lavoro effettive
- retribuzione oraria 10 euro
- ore retribuite del mese 136 a 10 euro = retribuzione 1.360 € ;
- ore retribuite 40 x 12 euro (10 + 2 € di maggiorazione) = retribuzione 480 € ;
COMPILAZIONE LUL:
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BUSTA PAGA:
IMPONIBILE INPS totale 1.840 €
ALIQUOTA INPS 9.19% ( 1.840 X 9.19%) = euro 143,18
IMPONIBILE FISCALE: 1.696,82€ (da assoggettare ad imposizione fiscale e alle detrazioni fiscali spettanti).