Le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono state rivalutate con il recente decreto direttoriale N. 12 del 6.6.2018.
L' Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato sul tema una circolare (N. 314 del 22.6.2018) che precisa alcune particolarità e fornisce un completo riepilogo delle ammende e sanzioni amministrative originarie , rivalutate nel 2013, attualmente in vigore e di quelle che si applicheranno sulle violazioni accertate a partire dal 1.7.2018.
Tutti gli importi (ammende e sanzioni) aumentano dell' 1,9 %, per effetto dell'applicazione della variazione dell'indice ISTAT calcolata sugli ultimi 5 anni (come previsto dall'art. 4 bis dell'art. 306 Testo Unico ). Le sanzioni erano già state aumentate la prima volta dal decreto legge 76 2013.
Va sottolineato che le variazioni non prevedono applicazione di arrotondamenti , né degli aumenti né della somma risultante dalla loro applicazione.
Le principali violazioni con relative pene o ammende originarie previste dal TU, prima delle rivalutazioni, sono riassunte nella tabella seguente:
TIPOLOGIA VIOLAZIONE |
SANZIONI ORIGINARIE |
DVR |
|
Omessa valutazione di tutti i rischi |
• Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
NOMINE |
|
Omessa nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) |
• Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
Omessa nomina del medico competente , nei casi previsti dal Testo Unico per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria |
• Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro |
FORMAZIONE |
|
Omessa formazione ai lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro , prima dell'assunzione o non oltre 60 giorni successivi |
• Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (*) |
Omessa o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza |
• Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (*) |
Omessa o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio e di primo soccorso |
• Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (*) |
Omessa o insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per sicurezza |
• Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (*) |
VISITE MEDICHE |
|
Mancato invio dei lavoratori alla visita periodica e mancata richiesta al medico competente dell'osservanza degli obblighi previsti a suo carico |
• Ammenda da 2.000 a 4.000 euro (*) |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE |
|
Omessa dotazione ai lavoratori dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale , sentito il RSPP e il medico competente |
• Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro |
PREVENZIONE INCENDI |
|
Omessa dotazione nei luoghi di lavoro di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori |
• Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro |
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1) Le nuove sanzioni in materia di sicurezza dal 1.7.2018
Gli importi rivalutati nel 2013 e nel 2018, relativi alle principali fasce di ammenda sono i seguenti:
SANZIONI ORIGINARIE |
RIVALUTAZIONE 2013 (0.9%) |
RIVALUTAZIONE 2018 (1,9%) |
1000 - 4000€ |
1.096,00 - 4.384,00 |
1.116,82 - 4.467,30 € |
1200 - 5200 € |
1.315,20 -5.699,20 |
1.340,19 - 5.807,48 € |
1500- 6000 € |
1.644,00 -6.576,00 |
1.675,24 -6.700,94 € |
2000 - 4000 € |
2.192,00 - 4.384,00 |
2.233,65 - 4.467,30 € |
2500-6400 € |
2.740,00 - 7.014,40 |
2.792,06 -7.147,6 € |
La tabella completa di tutti gli importi delle sanzioni anche nella forma agevolata è disponibile nell'allegato in fondo all'articolo.
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