Il Senato ha approvato il 7 agosto 2018 la conversione in legge del Decreto Dignità, (il testo è allegato in fondo all'articolo), già in vigore dal 14 luglio come decreto 87/2018 (primo provvedimento del Governo Conte in materia economica) con importanti modifiche.
Di particolare rilevanza gli aspetti toccati dal decreto in materia giuslavoristica. Tra quelle di maggiore impatto le novità sui contratti a termine con il ritorno delle causali (fatte salve le attività stagionali e un aumento dei contributi a carico dei datori di lavoro, a partire dal primo rinnovo, anche per il lavoro in somministrazione. Salvo invece, diversamente dal contenuto della prima bozza, lo staff leasing, cioe il contratto di somministrazione a tempo indeterminato.
Un altro capitolo del Jobs act, ovvero quello dell'indennizzo per i licenziamenti illegittimi per i lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti, viene modificato con l'innalzamento delle mensilità minime e massime garantite al lavoratore licenziato.
Vediamo piu in dettaglio le novità nei diversi ambiti.
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1) Le novità su contratti a termine, somministrazione, licenziamenti illegittimi
CONTRATTI A TERMINE E SOMMINISTRAZIONE
- Il termine massimo di utilizzo dei contratti a termine passa da 36 a 24 mesi.
- Il numero delle proroghe possibili scende da 5 a 4.
- Con l'eccezione del primo, che puo avere durata massima di 12 mesi, i contratti a tempo determinato e le eventuali proroghe che superano i 12 mesi devono riportare obbligatoriamente una causale che puo rientrare tra due diverse opzioni:
- ragioni oggettive estraneee all'azienda o sostitutive del personale
- per picchi di attivita dell'impresa imprevisti e temporanei.
Sono esenti dall' obbligo di causale le attività stagionali (elencate nell'allegato al DPR 1525/1963) .
- La contribuzione dovuta aumenta di uno 0,5% ad ogni rinnovo dopo i 12 mesi. Sono esclusi dall'aumento i contratti di lavoro domestico
- Ai contratti di lavoro in somministrazione si applicano le stesse regole dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato sia in termini di durata che di percentuale di assunti a termine sul totale che sale al 30% , che di incremento contributivo che di obbligo di causale oltre i 12 mesi. Non si applica invece la regola dello stop and go cioè gli intervalli tra due contratti.
- Il termine per l'impugnazione del contratto da parte del dipendente sale da 120 a 180 giorni
- Le nuove disposizioni sono applicabili ai nuovi contratti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto: 14 luglio 2018. La legge di conversione ha però introdotto la modifica per cui le nuove norme non si applicano a rinnovi e proroghe concordati da partire da quella data, bensi dal 31 ottobre 2018.
LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI PIU CARI
Il licenziamento senza giusta causa per i contratti a tutele crescenti del Jobs Act (aziende sopra i 15 dipendenti) richiederà un indennizzo da parte del datore di lavoro che puo arrivare a 36 mensilità. L'indennizzo minimo sale da 4 a 6 mensilità.
In caso di procedura di conciliazione, invece, l'indennizzo sale a un minimo di 3 fino a un massimo di 27 mensilità.
NUOVI VOUCHER
Aziende alberghiere e ricettive del turismo fino a 8 lavoratori, aziende agricole ed enti locali possono utilizzare i nuovi voucher ( contratto telematico PrestO) ma con la limitazione delle categorie di lavoratori "speciali": studenti, pensionati, disabili: l’arco temporale per la durata della prestazione si amplia dai precedenti 3 a 10 giorni.
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2) Incentivi assunzioni - Delocalizzazione e incentivi 4.0
INCENTIVO PER IL LAVORO STABILE
Viene prorogato per il 2019 e 2020 lo sgravio in vigore già quest'anno (L.205 2017) per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, pari al 50% degli oneri contributivi per l'assunzione di giovani fino a 35 anni, con massimo di 3mila euro annui parametrati mensilmente. La norma già in vigore in realtà è stabile ( durerà anche negli anni successivi) ma prevedeva nel 2019 l'abbassamento del limite di età a 30 anni. Si dovrà attendere l'annunciato decreto ministeriale per capire come si coordineranno le due norme in questo biennio.
DELOCALIZZAZIONE E INCENTIVI 4.0
- Le aziende che ricevono qualsiasi tipo di aiuto di stato devono restituirlo se delocalizzano l'attività incentivata, sia in Europa che fuori, entro 5 anni dal momento della fruizione dell'incentivo con interessi maggiorati fino a 5 punti percentuali e sanzioni da 2 a 4 volte l'importo ricevuto;
- Revoca anche per le imprese che, senza delocalizzare l'impianto, riducono l'occupazione per piu del 10% nelle unità interessate dal contributo.
- Iperammortamento e superammortamento saranno revocati anche per la cessione dei macchinari acquistati con le agevolazioni di Industria 4.0, a meno che non si tratti di cessioni termporanee
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Gli acquisti di attività immateriali (come i brevetti) infragruppo non rientrano piu nel credito di imposta, già da quest'anno.
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3) Le reazioni e il nodo causali nel lavoro a termine
Dal mondo produttivo ovviamente si è alzato un coro unanime di critiche; ad es. Confcommercio, Confartigianato ma anche le Agenzie per il lavoro temono grandi difficolta e prefigurano rischi di contraccolpi negativi proprio sull’occupazione tutelata che il Ministro Di Maio dichiara di voler sostenere. Anche per il presidente di Confindustria Boccia, si tratta di "interventi formali che non porteranno nessuna positività, in quanto l'occupazione non si genera irrigidendo le regole". Secondo le associazioni datoriali e gli esperti economisti di molte università italiane, ripartirà invece il contenzioso sulla legittimità delle causali indicate dai datori di lavoro e contestate dai lavoratori. Inoltre è stato fatto notare come il contributo addizionale incrementato, che si applica a partire dal primo rinnovo del contratto, potrebbe provocare un maggiore turn over dei lavoratori stessi, in quanto le aziende avranno piu convenienza a stipulare ogni volta un nuovo contratto che non a rinnovarlo allo stesso lavoratore. Le confederazioni del terziario Cna e Confcommercio esprimono delusione in particolare per le norme sui contratti a termine , introdotte «senza prestare attenzione alle preoccupazioni sulle modifiche ai contratti a tempo determinato, che ad alta voce si sono alzate per settimane da grandissima parte del mondo datoriale, in particolare da artigiani e piccole imprese», si «modificano in senso peggiorativo regole e strumenti ben funzionanti ed efficienti».Soddisfazione invece dalla Coldiretti, che apprezza i nuovi voucher e valuta che «circa 50mila posti di lavoro occasionali possono essere recuperati con trasparenza nelle attività stagionali in campagna». In materia di somministrazione ci sono stati annunci di stop al rinnovo dei contratti interinali da parte di aziende spaventate dal nuovo contesto normativo molto complesso.
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4) Le modifiche della conversione in legge
Il decreto ha avuto una evoluzione abbastanza travagliata. Nella conversione in legge , in particolare con le modifiche introdotte dalle Commissioni lavoro e finanze della Camera anche a causa delle reazioni di gran parte del mondo produttivo, hanno trovato spazio:
- l'introduzione del REGIME TRANSITORIO per rinnovi e proroghe dei contratti a termine che si realizzano dal 14 luglio, data di entrata in vigore del decreto legge, al 31 ottobre: in sostanza per rinnovi e proroghe di contratti già in essere, si applicano le vecchie regole del d.lgs. 81 2015. Quindi la nuova legge entra in vigore in maniera piena il 1 novembre 2018 ;
- sul contratto di somministrazione viene specificato che i LIMITI DURATA E CAUSALI vanno riferiti al rapporto tra azienda utilizzatrice e prestatore di lavoro
- l' ampliamento dell'utilizzo del contratto telematico per PRESTAZIONI OCCASIONALI nel turismo e nell'agricoltura e la possibilità di pagamento dei compensi presso gli uffici postali
- l'INCENTIVO ASSUNZIONI con contratto a tempo indeterminato pari 50% per l'assunzione di giovani fino a 35 anni
- una maggiore specificazione dei casi di delocalizzazione che provocano la restituzione degli aiuti di stato ricevuti.
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