Con un recente pronunciamento della Corte di Cassazione è stato stabilito che la violazione, da parte degli accertatori, del limite temporale prescritto per la loro permanenza presso la sede del contribuente ai fini di una verifica fiscale non inficia la validità della procedura accertativa.
In base a quanto disposto dall’art. 12, comma 5 della Legge n. 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”), la permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria per l’effettuazione di una verifica fiscale presso la sede di un contribuente, non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili di ulteriori 30 giorni in casi di particolare complessità di indagine.
La norma prevede inoltre che il periodo di permanenza presso la sede del contribuente, così come l’eventuale proroga, non può essere superiore a 15 giorni lavorativi contenuti nell’arco di un trimestre nel caso in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e presso lavoratori autonomi.
In entrambi i casi lo Statuto prevede che, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati soltanto i giorni di effettiva presenza dei verificatori presso la sede del contribuente.
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1) La recente pronuncia della Cassazione
A tal riguardo la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 9448 del 18 aprile 2018, ha affermato che “in tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto art. 12, comma 5, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, ispettivo, né l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati".
La Suprema Corte ha così ribadito un principio già affermato in precedenza ed esattamente contenuto nella sentenza n. 7584 del 15 aprile 2015.
Nel precedente arresto, i giudici di piazza Cavour avevano osservato che alla violazione del termine di permanenza non è “ricollegata dalla legge alcuna delle conseguenze (inutilizzabilità delle prove raccolte; nullità degli atti di accertamento compiuti) che ne intende trarre la parte ricorrente, attesa, da un lato, la mancanza di una specifica norma sanzionatoria, e dall'altro, la compiuta disciplina dettata dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 6, con riferimento ad eventuali irregolarità commesse dai verificatori durante la ispezione.
Ed infatti, in tali ipotesi - tra cui deve ricomprendersi anche la ingiustificata protrazione delle operazioni di verifica- il contribuente, oltre a formulare a verbale osservazioni e rilievi (art. 12, comma 4), può rivolgersi al Garante (art. 12, comma 6) che, in seguito alla segnalazione, esercita i poteri istruttori richiesti dal caso (art. 13, comma 6), richiamando "gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e 12 della presente legge" (art. 13, comma 9), ed ove rilevi comportamenti che "determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione", trasmette le relative segnalazioni ai titolari degli organi dirigenziali "al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare" (art. 13, comma 11).
Ne segue che il Legislatore non ha previsto, in caso di superamento del termine di durata delle operazioni di verifica, una norma sanzionatoria che renda invalidi gli atti compiuti, ovvero - come sembrerebbe ipotizzare la società ricorrente - una invalidità derivata dell'atto impositivo, e tanto meno ha previsto, in conseguenza della scadenza del termine, la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo della Amministrazione finanziaria (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 16323 del 17/07/2014 che esclude la natura perentoria del termine in mancanza di una specifica disposizione in tal senso e attesa l'incongruità di una siffatta qualificazione rispetto alla sua "ratio" ed alla possibilità di deroga con il mero consenso motivato del dirigente interno)”.
In ultimo appare utile evidenziare quanto indicato nella circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza (“Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali”), che con riguardo alla natura dei termini di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente ha riportato quanto precisato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10481 del 27 aprile 2017, ovvero che “il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla ratio delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell’Amministrazione”.
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