HOME

/

DIRITTO

/

PRIVACY 2024

/

PRIVACY: NO A NOMI DI INVALIDI E INDIGENTI DIFFUSI SUL SITO DEL COMUNE

Privacy: No a nomi di invalidi e indigenti diffusi sul sito del Comune

La pubblicazione di dati personali sui siti istituzionali deve avvenire nel rispetto della normativa che tutela i diritti e le libertà delle persone

Ascolta la versione audio dell'articolo

La pubblicazione di dati personali sui siti istituzionali deve avvenire nel rispetto della normativa che tutela i diritti e le libertà delle persone.
Come contemperare la normativa sulla trasparenza con quella sulla riservatezza?

Nella NEWSLETTER n. 440 del 27 aprile 2018 del Garante della Privacy, è stato pubblicato un nuovo intervento del Garante per la protezione dei dati personali relativamente alla pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali di informazioni in contrasto con i principi stabiliti dalla vigente normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali e confermati, altresì, dal Regolamento UE n. 679/2016 che entrerà in vigore a decorrere dal prossimo 25 maggio.

Vediamo di che cosa si tratta nello specifico.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Ti segnaliamo il Pacchetto contenente tre e-book "Tutela della Privacy" disponibili anche in vendita singola:

Inoltre per adeguarti al nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 ecco il Software Privacy GDPR 2016/679 disponibile in diverse configurazioni a seconda delle tue esigenze.

Segui anche il Dossier gratuito dedicato alla Privacy

1) Uno Stop al Comune da parte del Garante: no a nomi di invalidi e indigenti

Nello specifico l’Autorità ha imposto al Comune di Messina il divieto di diffondere ulteriormente, attraverso il proprio sito istituzionale, le graduatorie di persone invalide o in stato di disagio che hanno fruito di esenzioni o riduzioni della tassa sui rifiuti.

Tra i dati riportati in chiaro in tali elenchi erano indicati il nome e il cognome, la data di nascita, il codice fiscale, l'importo ISEE, il numero dei componenti del nucleo familiare di n. 3269 soggetti interessati con reddito ISEE familiare.

L’Autorità in tale Provvedimento ha richiamato le definizioni di:

  • dato personale si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice);
  • diffusione dei dati personali si intende «il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione» (art. 4, comma 1, lett. m), del Codice).

Inoltre, ha ribadito che, ai sensi dell’ art. 22, comma 8, del Codice; nel trattamento effettuato da soggetti pubblici i «dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi» (art. 22, comma 8, del Codice; cfr., in tal senso, anche l'art. 65, comma 5, del Codice).

Dopodiché il Garante ha passato in rassegna la normativa sulla trasparenza per rimarcare che essa:

  • prevede che «Restano fermi i limiti […] relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute […]» (art. 7-bis, comma 6, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»);
  • la medesima normativa, con riferimento agli «obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati», prevede che, in ogni caso, «È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative»: «allo stato di salute» o «alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati» (art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013);

quindi, il Garante ha sancito la illiceità del trattamento dei dati personali posto in essere dal Comune sopra menzionato e ne ha vietato la ulteriore diffusione.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 29/10/2024 Fascicolo informatico d'impresa: pubblicate le linee guida

Le linee guida per la creazione, gestione e accesso al fascicolo informatico d'impresa presso i SUAP . Cos'è, a cosa serve, modalità di accesso

Fascicolo informatico d'impresa: pubblicate le linee guida

Le linee guida per la creazione, gestione e accesso al fascicolo informatico d'impresa presso i SUAP . Cos'è, a cosa serve, modalità di accesso

Controllo mail dipendenti: nuove sanzioni dal Garante

Ancora una sanzione significativa dal Garante per la privacy per utilizzo di un software di controllo e back up delle mail dei dipendenti

Cybersicurezza: Direttiva UE 2022/2557 CER e decreto attuativo

Cos'è la direttiva UE 2022/2557 CER (Critical entities resilience) per la sicurezza fisica e cibernetica dell'Unione europea da attuare entro il 18 ottobre. Il decreto attuativo

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.