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REGNO UNITO: TRASPARENZA E TITOLARITÀ SOCIETÀ ESTERE PROPRIETARIE DI IMMOBILI

Regno Unito: trasparenza e titolarità società estere proprietarie di immobili

Creazione di un registro dei titolari effettivi delle società estere che acquistano proprietà nel Regno Unito o stipulano contratti di appalto

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Il Dipartimento per le Imprese, la Strategia Energetica ed Industriale (“BEIS”) ha risposto alla richiesta di prove in ordine alla creazione di un registro che indichi i titolari effettivi delle società estere che acquistano proprietà nel Regno Unito o che stipulano contratti di appalto pubblici.

La proposta di introdurre tale registro è stata annunciata per la prima volta in occasione del Summit internazionale Anticorruzione del Regno Unito, tenutosi nel maggio 2016 e fa parte del più ampio programma di trasparenza del Governo. Nel marzo 2016, il Governo ha pubblicato un documento di discussione in cui esprime preoccupazione per le possibili attività illecite che potrebbero essere poste in essere attraverso il ricorso a società estere che investono nel settore immobiliare.

Questo è avvenuto nell'aprile 2017, in seguito alla richiesta di prove da parte del BEIS che ha proposto la creazione di un registro dei beneficial owner di società estere che acquistano proprietà nel Regno Unito o stipulano contratti di appalto.

Le società incorporate nel Regno Unito sono già obbligate a creare un registro e fornire le informazioni relative ai beneficial owner presso Companies House tramite il registro delle persone che esercitano un controllo significativo all’interno della società (il cosiddetto Registro PSC).

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1) I punti fondamentali nella risposta del Governo

I punti fondamentali nella risposta del Governo sono i seguenti:

  • L’Ambito di applicazione: Tutte le persone giuridiche estere che detengono proprietà o fanno offerte nell’ambito di appalti pubblici del Governo centrale rientrano nell'ambito di applicazione, fatte salve talune esenzioni, comprese le società estere incorporate in paesi con regimi equivalenti di public disclosure. I trust non rientreranno nell'ambito di applicazione di tale regime;
  • La Definizione di Beneficial Owner: la definizione di “beneficial owner” utilizzato per questi nuovi registri sarà in linea con le definizioni attualmente utilizzate nel contesto del regime del registro PSC, ossia un soggetto che:
    • detiene direttamente o indirettamente più del 25% delle azioni della società;
    • detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% dei diritti di voto all’interno della società;
    • detiene, direttamente o indirettamente, il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori della società;
    • altrimenti ha il diritto di esercitare od esercita effettivamente un'influenza significativa od un controllo sulla società
    • o ha il diritto di esercitare o esercita effettivamente un'influenza notevole su un trust od una società che non è un'entità legale che soddisfa una delle precedenti condizioni.

Queste definizioni saranno adattate alle entità che non sono simili alle Limited by shares inglesi.

  • Il Registro: Le informazioni richieste relative ai titolari effettivi saranno sostanzialmente le stesse richieste dal regime PSC e quindi includeranno il nome del beneficial owner, la nazionalità e l'indirizzo. Il mancato aggiornamento del registro costituisce reato.
  • L’Impatto sulle transazioni immobiliari: Le società estere non potranno acquistare o vendere proprietà immobiliari registrate nel Regno Unito se non sono conformi a tale regime. Tale restrizione sarà applicata richiedendo alle società estere di fornire un registration number al momento della registrazione del titolo di proprietà presso il registro catastale. Alle società estere verrà fornito il registration number quando forniranno le informazioni sui beneficial owner presso Companies House. Ci sarà un periodo di transizione per le società estere che attualmente possiedono una proprietà per determinare le informazioni sui proprietari effettivi ed ottenere il registration number. Il Call for Evidence ha suggerito un periodo di transizione di un anno. Il Governo comunica che le società estere dovrebbero avere un periodo più lungo per conformarsi al regime e confermerà la durata del periodo di transizione a tempo debito.
  • L’Impatto sugli appalti pubblici del Regno Unito: Le società estere non potranno partecipare agli appalti pubblici del Governo centrale del Regno Unito se non sono conformi a tale regime e dovranno fornire le informazioni sui beneficial owner come condizione per aggiudicarsi l’appalto.

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