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FINANZIAMENTO DELLE PMI: I MINI- BOND

Finanziamento delle PMI: i MINI- BOND

Piccole e medie imprese: una diversa possibilità di finanziarsi attraverso i mini-bond.

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Grazie ai Mini-bond e al contributo che i piani individuali di risparmio hanno dato allo sviluppo del mercato AIM, le piccole e medie imprese italiane hanno potuto trovare, negli ultimi anni, flussi di capitali di provenienza alternativa rispetto alla classica fonte bancaria.
I Mini-bond sono un innovativo strumento di finanziamento per le aziende non quotate in Borsa grazie al quale è possibile ottenere fondi in cambio di titoli di credito. Tecnicamente si tratta di semplici obbligazioni, corredate di cedole e data di scadenza, che un’azienda emette in cambio di un prestito da parte di investitori professionali che credono nel proprio progetto.

Il termine Mini-bond non fa riferimento ad una particolare e nuova tipologia di strumenti finanziari, si tratta in realtà di strumenti già esistenti ma il prefisso “mini” deve ritenersi indicativo delle dimensioni delle imprese che possono emetterli, ovvero le piccole e medie imprese.

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1) I decreti legge riguardanti i mini-bond

Il punto di partenza normativo si ha nel Decreto Sviluppo, Legge 22 giugno 2012, n. 83 (Art. 32 Strumenti di finanziamento per le imprese), successivamente modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Art 36 Misure in materie di confidi, strumenti di finanziamento e reti di impresa), il cui obbiettivo è stato quello di estendere alle PMI la possibilità di emettere obbligazioni a medio e lungo termine, cambiali finanziarie e obbligazioni subordinate e partecipative.

Le obbligazioni sono disciplinate dagli artt. 2410 – 2422 del Codice Civile e, in particolare, l’art 2412 ne limita l’emissione ad un ammontare complessivamente emesso non superiore al “doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato”.

Prima dei decreti in esame, tale limite poteva essere superato esclusivamente dalle società quotate in borsa;  oggi invece anche le società non quotate, diverse da banche e micro-imprese, le cui obbligazioni siano “destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione”, possono disattendere il limite.

Sono state inoltre introdotte agevolazioni in termini di deducibilità degli interessi passivi, deducibilità dei costi di emissione (sia in termini di collocazione sul mercato sia in termini di consulenze necessarie) ed infine è stata introdotta la non applicabilità della ritenuta sugli interessi corrisposti.

Nel 2013 il Decreto Legge 145/2013 (Art 12 Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa), sull’onda delle novità introdotte nel 2012, ha introdotto semplificazioni per le operazioni di cartolarizzazione di obbligazioni e titoli similari, prevedendo che possano costituire attività idonee alla copertura di riserve tecniche per le compagnie assicurative le obbligazioni, la loro cartolarizzazione e le quote di fondi.

Il Decreto Legge 145/2013 ha consentito alle PMI, solitamente non in possesso di beni immobili di valore adeguato, di utilizzare, a garanzia di obbligazioni e altri strumenti finanziari di medio e lungo termine, i beni aziendali, senza doversene privare; tale possibilità è subordinata al rispetto di alcuni requisiti ma introduce in sostanza un ulteriore mezzo di garanzia, per gli investitori qualificati, rispetto al Fondo Centrale di Garanzia, rendendo l’investimento più appetibile.

Infine, il decreto legge del 24 giugno 2014 n.91, c.d. Decreto Crescita e Competitività, nell’art. 21 ha disposto un ulteriore incentivo alla sottoscrizione dei mini-bond.

Come già scritto precedentemente, il Decreto Sviluppo aveva esentato dall’applicazione della ritenuta proventi e interessi; si poteva usufruire di tale disapplicazione, in realtà, solo qualora i titoli fossero negoziati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Attualmente invece, grazie a quest’ultimo intervento normativo, il beneficio è previsto anche in assenza della condizione precedente, purchè i titoli siano detenuti da investitori qualificati, organismi collettivi di risparmio e società di cartolarizzazione.

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2) Mini-bond un’alternativa al debito bancario

Grazie agli interventi normativi brevemente analizzati, il Governo italiano ha in sostanza semplificato l’accesso a quegli strumenti finanziari di raccolta che prima erano di esclusivo utilizzo di imprese grandi e ben strutturate.

Il vantaggio principale dei mini-bond è sicuramente rappresentato dalla raccolta di nuove risorse finanziarie attraverso una diversificazione delle fonti di finanziamento a titolo di debito con eventuale progressiva presa di autonomia rispetto al canale bancario e dai vincoli che questo comporta. Tuttavia, finanziare la propria impresa o il proprio progetto per mezzo di un debito bancario è un percorso sicuramente più veloce e ormai consolidato rispetto ad intraprende la strada dell’emissione di prodotti finanziari; quest’ultima comporta un maggior impiego, soprattutto in fase di avvio, di risorse e competenze esterne.

La consapevolezza di affacciarsi ad un mercato dalle grosse potenzialità ma non ancora in pieno sviluppo rende necessario, ad oggi, considerare i mini-bond un modo di finanziare l’impresa non succedaneo bensì complementare e integrativo.

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