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ALIENAZIONE SIMULATA REATO ANCHE SE SOTTO I 50MILA EURO

Alienazione simulata reato anche se sotto i 50mila euro

L'alienazione simulata è reato anche se i beni sottratti sono di valore inferiore alla soglia di punibilità

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Con la recente sentenza n. 15133 del 5 aprile 2018 la Corte di Cassazione ha stabilito che il reato di “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” si configura anche se il valore dei beni sottratti fraudolentemente al pagamento delle imposte è inferiore alla soglia di 50.000 euro normativamente prevista.

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1) Presupposti della condotta penale

Tra gli strumenti a contrasto della “morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante iscrizione a ruolo”, il Legislatore ha inserito nel corpo del D.Lgs. n. 74/2000 l’art. 11 (“Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”), norma integralmente rivista dal D.Lgs. n. 158/2015 che di fatto prevede una sanzione di tipo penale nei confronti di quel contribuente che, come evidenziato anche nel recente Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali della Guardia di Finanza (circolare n. 1/2018), “alieni simulatamente o compia atti fraudolenti sui propri beni e su beni altrui, al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale a tutela della pretesa erariale”.

Il testo dell’articolo, composto da due soli commi, stabilisce due particolari condotte che, se poste in essere, configurano un illecito penale:

  • il primo comma chiarisce che: “E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.
  • il secondo comma prevede che: “E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

Come specificato nella menzionata circolare n. 1/2018 della Guardia di Finanza, per la configurazione del reato di “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” è necessaria la contemporanea esistenza di due presupposti:

  • il compimento di atti aventi la finalità di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nonché dei relativi interessi e sanzioni;
  • il superamento della soglia di punibilità di euro 50.000, calcolata sull’ammontare delle imposte dovute, oltre agli interessi e alle sanzioni amministrative irrogate dall’ufficio.

Ne emerge, quindi, che elemento costitutivo del delitto in argomento è la prevista soglia di punibilità di euro 50.000, che dovrà essere superata per configurare la condotta del contribuente quale reato tributario.

2) Orientamento della Cassazione

Con la sentenza n. 15133 del 5 aprile 2018, la III Sez. della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sull’applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000.
La Cassazione ha evidenziato come il comma 1 del citato art. 11 si pone a tutela della riscossione del credito erariale da attività volte a depauperare in modo fraudolento la garanzia costituita dal patrimonio del debitore.

Con la previsione normativa in questione “[…] il legislatore ha inteso evitare che il contribuente possa sottrarsi al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell’Erario”.

Con riguardo alla previsione normativa di una soglia di punibilità di euro 50.000 la Suprema Corte ha però chiarito che “il fatto che il legislatore ha inteso selezionare, ai fini penalistici, solo le condotte che pongono in pericolo la riscossione di imposte (ovvero sanzioni e interessi ad essi relativi) complessivamente superiori all’ammontare di euro 50.000, non autorizza l’interpretazione secondo la quale anche il valore del bene simulatamente alienato deve essere superiore a detto ammontare”.

In buona sostanza, gli Ermellini hanno affermato, a scanso di equivoci, che la soglia di punibilità si riferisce al credito vantato dall’Erario e non al bene oggetto di alienazione simulata. Il credito erariale, infatti, deve poter essere riscosso nella sua interezza, indipendentemente dal valore dei beni fraudolentemente sottratti.

I giudici di Piazza Cavour arrivano ad affermare che una diversa interpretazione circa l’applicazione della soglia di punibilità nella condotta delittuosa di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000 “porterebbe alla creazione di un’inammissibile zona franca costituita dalla differenza tra l’importo complessivo del debito erariale e la “soglia di punibilità”, così che il contribuente sarebbe legittimato a diminuire la garanzia del debito erariale (e dunque la sua possibilità di recupero per intero) con alienazioni simulate penalmente indifferenti se il valore dei beni sottratti è ogni volta inferiore a 50.000 euro. Conseguenza ancora più assurda se, ipotizzando un credito di imposta pari a 50.100 euro, la sottrazione di beni di valore complessivo pari ad euro 49.000 sarebbe penalmente irrilevante benché idonea a pregiudicare la riscossione del credito nella sua interezza e certamente a pregiudicarla in parte”.

Per la Cassazione per che conta è che la condotta sia effettivamente idonea a frustrare il diritto di credito erariale e che dunque incida sul patrimonio del debitore in modo da ridurne in modo determinante la consistenza, svuotandolo della funzione di garanzia cui esso assolve.

In conclusione, secondo la Suprema Corte deve essere affermato il seguente principio di diritto: “In tema di reati tributari, il valore dei beni sottratti fraudolentemente al pagamento delle imposte può essere inferiore all’ammontare di euro 50.000 previsto dal D.Lgs. n. 74/2000, art. 11 come elemento costitutivo del reato. L’offensività della condotta va parametrata esclusivamente in base alla sua attitudine a ridurre o eliminare la garanzia patrimoniale, secondo un giudizio ex ante”.

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