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RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI2019: IMPOSTA SOSTITUTIVA A DOPPIO BINARIO

Rivalutazione terreni e partecipazioni2019: imposta sostitutiva a doppio binario

Imposta sostitutiva del 10% e dell'11% per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2019

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La “rivalutazione di terreni e partecipazioni”, introdotta per la prima volta dalla Legge n. 448/2001 (articoli 5 e 7), consente di rideterminare il costo di acquisto di:

  • terreni edificabili e terreni con destinazione agricola;
  • partecipazioni in società non quotate; posseduti ad una determinata data.

Il valore rideterminato può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso al posto dell’originario costo o valore di acquisto; in questo modo aumenterà il valore fiscalmente riconosciuto di tali beni, riducendo così l’eventuale plusvalenza ai fini Irpef in caso di successiva cessione.

Per poter utilizzare il valore rideterminato, in base alla L. 448/2001 occorre versare un’imposta sostitutiva che originariamente era del 2% o del 4%  del valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima, entro il 30.09.2002.  La norma originaria è stata riproposta quasi annualmente per cui ci si chiede se non sia opportuno inserirla stabilmente nell'ordinamento giuridico.

L'ultima versione è stata rivisitata dalla  legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), all'art. 1, commi 1053-1054, che ha riproposto la rivalutazione fissando:

  • al 1° Gennaio 2019 la data in cui deve essere verificato il possesso dei beni per la rideterminazione del loro costo o valore di acquisto;
  • al 1° luglio 2019 (in quanto il 30 giugno cade di domenica) la data entro cui deve essere redatta la perizia e deve essere effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva, in modo da "perfezionare" la rivalutazione.

Le aliquote sono state innalzate e distinte, a seconda che si tratti di partecipazioni qualificate o non qualificate, rispetto alle precedenti versioni delle rivalutazioni in oggetto e si attestano ora sul:

  • 10 % per i terreni e le partecipazioni non qualificate,
  • 11 % per le partecipazioni qualificate.

La Circolare n. 8/E del 10 aprile 2019 ripercorre tutto l'iter di norme e prassi emanato dal 2001 che riteniamo utile riportare in appendice a questo articolo.

1) Versamento imposta sostitutiva 2019: scadenze e modalità

L’aliquota dell’imposta sostitutiva, , si distingue ora in due differenti casistiche:

Aliquota rivalutazione 2018 Beni oggetto riqualificazione Aliquota rivalutazione 2019
8%
  • Partecipazioni non qualificate
  • Terreni
10%
Partecipazioni qualificate 11%

Tali aliquote devono essere, poi, applicate all’intero valore del terreno o della partecipazione come risultante dalla perizia di stima (differenza della tassazione ordinaria, che assume come base imponibile la differenza tra il valore di cessione e il costo storico, l’imposta sostitutiva si applica sull’intero valore rivalutato risultante dalla perizia di stima)

L’imposta sostitutiva deve essere versata:

  • in un’unica soluzione, entro il 01.07.2019 (poichè il 30.06.2019 è un domenica);
  • in 3 rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze:
    • 1a rata entro il 01.07.2019 (poichè il 30.06.2019 è un domenica);
    • 2a rata entro il 30.06.2020 + interessi 3% annui calcolati dalla data di versamento della prima rata;
    • 3a rata entro il 30.06.2021 + interessi 3% annui calcolati dalla data di versamento della prima rata;


Nella circolare 47/E/2011, l’Agenzia ha chiarito che:

  • il versamento dell’intera imposta o della prima rata perfeziona la rivalutazione e il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza. Se il versamento viene effettuato oltre il termine previsto dalla norma, il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini del calcolo della plusvalenza. In tali casi il contribuente potrà richiedere il rimborso dell’imposta versata;
  • se il contribuente, al momento della determinazione della plusvalenza, non tiene conto del valore rivalutato, non ha diritto al rimborso di quanto versato ed è obbligato, in caso di scelta di pagamento rateale, a corrispondere le rate successive;
  • se il contribuente non versa entro le scadenze previste le rate annuali successive alla 1a (purché la prima rata risulti versata), gli effetti della rivalutazione s’intendono comunque realizzati e gli importi non pagati verranno iscritti a ruolo. In tal caso sarà possibile avvalersi del ravvedimento operoso.

Per il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, restano validi gli stessi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni, ossia:

  • “8055” PARTECIPAZIONI
  • “8056” TERRENI

Come anno di riferimento, nel modello F24, deve essere indicato l’anno “2019”, ovvero quello di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione, sia che l'imposta venga versata in un'unica soluzione sia a rate.

Esempio:

La signora Margherita è proprietaria di una partecipazione non qualificata (10%) nella società Fiori s.r.l.
Il valore del patrimonio netto della società al 1° gennaio 2019, risultante dalla perizia, è di 500.000 Euro.
Il valore della partecipazione della signora Margherita è quindi pari a 50.000 Euro (500.000 x 10%).
Di conseguenza avremo:

  • imposta sostitutiva di rivalutazione pari a (€ 50.000 x 10%) € 5.000 che potrà essere versato in unica soluzione entro il 01.07.2019 o in 3 rate di pari importo.

Ricordiamo che un soggetto che ha già rivalutato in passato un terreno o una partecipazione e che ne è ancora in suo possesso, potrebbe avere interesse ad effettuare una nuova rivalutazione, in questo caso, è possibile scomputare dall’importo dovuto quanto versato con la precedente rivalutazione, oppure chiedere a rimborso l'imposta sostitutiva già pagata, purché quanto chiesto a rimborso non ecceda quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione.

2) Riferimenti Normativa e Prassi

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019 riporta tutta la normativa e prassi di riferimento, che si ritiene utile riportare di seguito:

Articolo 5 legge 28 dicembre 2001, n.448
Circolare n. 12/E del 31 gennaio 2002
Circolare n. 47/E del 5 giugno 2002
Articolo 7 legge 28 dicembre 2001, n.448
Circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002, par. 7.1 e 7.2
Circolare n. 15/E del 1° febbraio 2002, par. 3
Circolare n. 55/E del 20 giugno 2002, par. 12
Articolo 4, comma 3, decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265
Circolare n. 81/E del 6 novembre 2002
Risoluzione n. 372/E del 26 novembre 2002
Articolo 2, comma 2, decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27
Circolare n. 27/E del 9 maggio 2003
Articolo 39, comma 14-undecies,decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Articolo 6-bis decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 (successivamente prorogata dall’articolo 1, comma 376 e comma
428, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)
Comunicato stampa dell’11 marzo 2004
Circolare n. 35/E del 4 agosto 2004
Circolare n. 16/E del 22 aprile 2005
Articolo 11-quaterdecies decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006, par. 8
Circolare n. 10/E del 13 marzo 2006, par. 17
Articolo 1 legge 24 dicembre 2007, n.244
Risoluzione n. 144/E del 10 aprile 2008
Risoluzione n. 158/E del 17 aprile 2008
Circolare n. 47/E del 18 giugno 2008, par. 7.4
Articolo 2 legge 23 dicembre 2009, n.191
Risoluzione n. 111/E del 22 ottobre 2010
Articolo 7, comma 2, lettere da dd) a gg), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
Circolare n. 47/E del 24 ottobre 2011
Articolo 1, comma 473, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013, cap. 4
Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, cap. I, par. 6
Articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
Risoluzione n. 91/E del 17 ottobre 2014
Articolo 1, commi 626 e 627, della legge n. 23 dicembre 2014, n. 190
Risoluzione n. 40/E del 20 aprile 2015
Risoluzione n. 53/E del 27 maggio 2015
Articolo 1, commi 887 e 888, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, par. 11
Articolo 1, commi 554 e 555, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Articolo 1, commi 997 e 998, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Articolo 1, commi 1053 e 1054, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

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Commenti

Gianluca - 14/03/2019

Buongiorno, abbiamo effettuato la cessione di un terreno edificabile nel mese di marzo 2019, abbiamo fatto redigere la perizia a febbraio ma non è ancora stata giurata e non abbiamo ancora fatto il pagamento delle imposte. Faremo tutto entro i termini del giugno 2019. Siamo in diritto di poter beneficiare della norma sulla rivalutazione? Grazie

Mario - 31/03/2019

Buon giorno. Potrai fruire della rivalutazione come confermato dalla risoluzione 53/2015 che aderisce alla consolidata Giurisprudenza secondo la quale può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello determinato “sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l’assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito...” (v. ordinanza 28 novembre 2013, n. 26714; negli stessi termini, ordinanze Sezione VI 14 maggio 2014, n. 10561; 17 ottobre 2013, n. 23660; 9 maggio 2013, n. 11062; 13 dicembre 2012, n. 22990; sentenza 30 dicembre 2011, n. 30729)

Alberto - 02/11/2018

Buongiorno, una domanda. Noi abbiamo usufruito della rivalutazione nel 2017 valutando il terreno 100. Pagato la prima rata giugno 2017, seconda giugno 2018, ultima giugno 2019. Prima del pagamento della terza rata è possibile rivalutare al ribasso il valore del terreno e quindi valutarlo a 80 e pagare l’ultima rata più ridotta? Grazie.

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