Al fine di analizzare l’ambito di applicazione dell’IVA in relazione agli accordi commerciali conclusi tra due o più operatori del mercato, finalizzati ad incentivare le vendite ed a raggiungere determinati standard, occorre fare riferimento alle risoluzioni n. 120/E del 2004 e n. 36/E del 2008 emesse dall’Agenzia delle Entrate.
Con le richiamate risoluzioni l’Ufficio individua due tipologie di accordi commerciali tra imprese, distinti a seconda delle operazioni poste in essere, e che si possono suddividere in:
1) Sconti o premi, legati all’attività tipica delle imprese
2) Servizi promozionali, non legati all’attività tipica delle imprese contraenti
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1) Il trattamento degli sconti o premi tra imprese
Per quanto concerne l’ambito degli sconti o premi concessi da un’impresa all’altra, essi sono legati indissolubilmente all’attività tipica delle aziende, nel senso che sono subordinati al realizzarsi di una normale condizione commerciale di vendita oppure di uno sconto o premio incondizionato, concesso al termine di un determinato periodo. Gli sconti o i premi concessi non devono costituire un’obbligazione ulteriore rispetto a quella principale.
Tra le operazioni riconducibili a sconti, premi o abbuoni, è possibile individuare:
- Sconti/premi differiti di fine periodo incondizionati
- Sconti/premi al raggiungimento di target fatturato/volumi di vendita
- Sconti/premi di fine anno a target
- Sconti/premi di fine anno condizionati
- Sconti logistici
- Sconti/premi per acquisto di una combinazione di prodotti
- Sconti/premi per rispetto delle condizioni di pagamento
- Sconti/premi per carico completo/acquisto a bancale
- Sconti/premi per riordino giacenze prodotti
- Sconto riduzione prezzo
Detti sconti possono essere determinati sia in misura fissa che in misura percentuale sul fatturato di riferimento.
Poiché detti sconti rilevano da un punto di vista quantitativo, costituiscono delle vere e proprie riduzioni di prezzo, andando a ridurre l’importo del fatturato se l’entità dello sconto è conosciuta al momento dell’emissione della fattura.
Altrimenti, qualora all’emissione della fattura lo sconto non dovesse essere ancora stato determinato, si dovrà procedere all’emissione di una nota di credito ex art. 26 co. 3 Dpr. n. 633/1972, da emettere entro un anno dall’operazione imponibile, nel caso in cui gli sconti vengano concessi in virtù di un successivo accordo tra le parti.
Qualora invece, come specificato dall’Ufficio con la circolare n. 1/E del 2018, la diminuzione sia stata determinata da una causa non dipendente dalla sopravvenuta volontà delle parti ma, ad esempio, da un’originaria previsione contrattuale, allora il limite di un anno sopra menzionato non troverà applicazione.
Specifica l’Ufficio che la procedura di variazione dovrà però realizzarsi entro i termini indicati dall’art. 19 co. 1 del Dpr n. 633/1972, ossia dovrà essere emessa, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.
La nota di credito dovrà riportare i riferimenti all’accordo stipulato o, in alternativa, contenere tutti i dati necessari all’individuazione degli elementi essenziali, nonché indicare la fattura di riferimento.
2) Il trattamento dei servizi promozionali
In relazione ai servizi promozionali invece, questi, previsti nel contratto come attività ulteriore a quella ordinaria, vengono qualificati dall’Ufficio come prestazioni di fare e rilevano da un punto di vista quantitativo.
Detti servizi comprendono molteplici operazioni, tra cui:
- Esposizione preferenziale, ossia l’esposizione dei prodotti del fornitore in posizioni particolarmente visibili
- Presidio e mantenimento dell’assortimento dei prodotti nel punto vendita
- Nuove aperture, ossia esporre in via preferenziale i prodotti del fornitore in occasione dell’apertura di nuovi punti vendita o nell’ottica di ampliare gli stessi
- Inserimento prodotti, per un periodo di tempo concordato
- Operazioni volantino
- Esclusiva
- Promo-pubblicitari
- Operazioni di co-marketing
- Cessione dati profilazione cliente
Il compenso per i servizi promozionali dovrà necessariamente essere congruo alla prassi commerciale e dovrà essere adeguatamente fatturato con applicazione dell’aliquota ordinaria IVA, avendo cura di indicare in fattura il tipo di operazione concordata, che può essere singola o reiterata nel tempo, dovendo altresì contenere la fattura il riferimento agli accordi tra le aziende in cui sono fissate le condizioni economiche e logistiche di effettuazione del servizio.
Per entrambe le tipologie appena esaminate, vale la pena ricordare che, al fine di proteggersi da eventuali contestazioni dell’Ufficio, può essere opportuno conservare tutta la documentazione inerente gli accordi intercorsi tra le aziende e relativa alle operazioni di servizi promozionali o sconti.
Merita da ultimo accennare la disciplina dei bonus c.d. misti che comprendono sia operazioni a carattere qualitativo (sconti), sia operazioni a carattere quantitativo (servizi promozionali). In questi casi, ai fini dell’imponibilità, occorrerà verificare l’operazione considerata contrattualmente principale.