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REGIME IVA MOSS: COS'È E COME FUNZIONA

Regime Iva Moss: cos'è e come funziona

Mini one Stop Shop o Mini Sportello Unico (“MOSS”) per la vendita di servizi elettronici a favore di consumatori finali per assolvere l'IVA

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I soggetti passivi che risiedono in Italia o domiciliati anche fuori dall’Unione europea, che effettuano i servizi elettronici a favore di consumatori finali europei (B2C) o i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione (TTE) possono assolvere gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto attraverso il Portale Telematico denominato “Mini one Stop Shop” o “Mini Sportello Unico (“MOSS”).

Si tratta quindi di un regime opzionale che ha lo scopo di semplificare gli adempimenti Iva a seguito della modifica del luogo di tassazione Iva applicabile alle prestazioni TTE e ai servizi elettronici B2C.

1) Prestazioni di servizi comunitarie: regole generali e speciali

Nell’ambito delle prestazioni di servizio rese tra Stati membri, la regola generale per orientarsi nella normativa Iva, ex art. 7- ter, è:

  • la rilevanza dell’imposta nello stato del committente, se il servizio reso rientra nelle operazioni B2B
  • nello stato del prestatore, se rientra invece nelle operazioni B2C.

Tuttavia, come noto, la predetta normativa ha previsto, a tale principio generale, deroghe assolute, agli artt. 7-quater e quinquies, che riguardano entrambe le tipologie di destinatari delle operazioni, e deroghe relative, agli artt. 7 sexies e septies, che fanno invece riferimento esclusivamente alle prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi Iva.

È proprio in questa ultima categoria che troviamo, alle lettere f e g dell’art. 7-sexies, co.1, i servizi Tte, relativamente ai quali, con il D.Lgs n. 42/2015, art. 1, per effetto delle modifiche previste dalla Direttiva n. 2008/8/CE, si è stabilito che l’imposta sia dovuta nello stato del committente, andando così ad equiparare le operazioni verso i clienti privati a quelle verso i soggetti passivi iva.

Tale previsione ha, in questo modo, esteso il previgente regime già previsto all’art. 74-quinquies del DPR IVA, sia agli operatori comunitari, sia ai servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione.

Dal 01/01/2015 opera infatti in pieno vigore il MOSS, che permette, a coloro che vi aderiscono, di abbattere i costi di identificazione in ogni singolo stato in cui l’operatore economico intende vendere al privato i suoi servizi TtE e di accentrare tutti gli obblighi Iva in un unico Stato membro, nel pieno rispetto della finalità prefissata: favorire lo sviluppo dei business.

Si ricorda in tal proposito che il Mini One Stop Shot è in vigore solo in relazione ai sopraindicati servizi Tte, e dunque all’interno di quelle operazioni che rientrano nella categoria di e-commerce diretto.

Per l’individuazione di tali prestazioni sono forniti elenchi indicativi, a titolo illustrativo, nel Regolamento UE n. 282/2011, all’ art. 6-bis per i servizi di telecomunicazione (la cui definizione è prevista nella Direttiva 2006/112/CE) e all’art. 6-ter per i servizi di teleradiodiffusione; per quanto riguarda i servizi elettronici, invece, sono individuati in modo esemplificativo nell’allegato II della Direttiva 2006/112/CE ed ulteriormente dettagliati nell’allegato I del Regolamento UE n. 282/2011.

2) Il MOSS solo per le operazioni comunitarie destinate ai privati

Tema centrale per coloro che aderiscono al regime è la “qualifica del destinatario”, considerato il fatto che, al momento, il regime opera esclusivamente nelle operazioni destinate ai privati.

Il Regolamento Europeo 282/2011, art. 18, riformulato dal successivo Regolamento 1042/2013, in vigore in Italia dal 2015 ha previsto, con la finalità di semplificare gli obblighi impositivi per servizi che normalmente sono erogati ad una ampia platea a fronte di un corrispettivo modesto, che l’operatore economico abbia la facoltà di qualificare il soggetto stabilito in uno stato membro che non gli comunica il proprio numero di identificazione Iva, come privato consumatore, indipendentemente dalle informazioni in suo possesso.

Con il ribaltamento del criterio della territorialità, nell’ambito dei servizi sopraindicati, si pone inoltre il problema dell’individuazione del luogo del committente.

In particolare il legislatore ha recepito tre criteri dalla Direttiva 2006/112/CE come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE, ovvero “il domicilio, la residenza senza domicilio all’estero e l’utilizzo del servizio nel territorio dell’Unione Europea”. Quest’ultimo, con esclusivo riferimento alle prestazioni di telecomunicazione e teleradiodiffusione, permette che l’imposizione avvenga nel luogo di effettiva fruizione del servizio; pertanto gli Stati membri hanno la facoltà di escludere da tassazione i servizi territorialmente rilevanti che vengono fruiti al fuori dalla Comunità europea, e di includere i servizi extraeuropei utilizzati in uno Stato membro.

Il Regolamento 1042/2013 ha introdotto, in tal senso, delle presunzioni per agevolare gli operatori economici nell’individuazione del luogo del committente, tra le quali sono individuati il luogo in cui il consumatore si debba recare fisicamente per utilizzare i Tte, l’indirizzo di fatturazione, l’IP del destinatario, le coordinate bancarie, il prefisso del cellulare; si è previsto inoltre, agli artt. 24-bis, 24-ter e 24-quinquies del Regolamento 282, che il prestatore debba disporre di almeno tre elementi di prova non contrastanti tra loro per confutare le presunzioni. L’amministrazione può invece legittimamente agire qualora abbia indizi di un utilizzo non conforme da parte del consumatore.

3) Chi puo' avvalersi del Moss e come funziona

Possono avvalersi del Moss, ai sensi del D.Lgs. 31/03/2015 n. 42 sia i soggetti passivi stabiliti nell’Unione Europea, sia quelli stabiliti al di fuori.

Il regime è facoltativo ma, se si aderisce, l’applicazione è vincolante in tutti gli Stati membri. Le modalità operative di registrazione al Moss in Italia sono definite dal provvedimento n. 122854/2014 dell’Agenzia delle Entrate, che ne ha approvato gli schemi con provvedimento n.56191/2015 e ne ha commentato le procedure nella circolare 22/E/2016. Sono previsti due regimi: UE ed extra UE.

Nel primo caso, lo Stato membro in cui ci si registra e si versa l’imposta sui servizi Tte resi, è quello in cui si è stabilita la sede della propria attività economica o si ha una stabile organizzazione (ove evidentemente la sede principale è extra UE). Se un soggetto ha nella comunità europea più stabili organizzazioni, potrà scegliere, con opzione vincolante di 3 anni, in quale stato membro identificarsi attraverso una delle sue s.o. La dichiarazione ed il versamento dell’imposta vanno effettuate entro il 20 del mese successivo a ciascun trimestre dell’anno.

Nel secondo caso, invece, lo Stato membro in cui identificarsi sarà a scelta del soggetto passivo extra Ue, privo di s.o. nella Comunità europea e non tenuto ad identificarsi; gli verrà assegnato un numero di identificazione Iva, preceduto dalle lettere EU.  Lo stato di identificazione potrà coincidere, nell’applicazione del Moss, anche con quello di consumo.

La registrazione decorre dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui il soggetto passivo comunica di voler aderire al regime MOSS allo stato membro di identificazione. Ne consegue un esonero da tutti gli obblighi Iva, ex art. 74-quinquies, co. 2 DPR 633/72, la non obbligatorietà dell’emissione della fattura nei confronti del cliente, a meno che non sia richiesta prima del pagamento del corrispettivo, ex art. 22, 6-ter, e la dispensa dalla certificazione dei corrispettivi nelle prestazioni B2C, come previsto dal DM 27/10/2015.

L’obbligo di presentazione della dichiarazione, anche in assenza di operazioni rilevanti, e di versamento dell’Iva su un conto vincolato presso un ente convenzionato con l’AdE, o tramite bonifico per i soggetti registrati al regime non-UE, scatta entro il 20 del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento. Si ricorda che in nessun caso è ammessa la compensazione con crediti di imposta né l’uso del modello di pagamento F24. In caso di versamenti in eccesso, la procedura di rimborso, cui si applica un interesse del 2% annuo, è regolata all’art.38-bis3 del DPR Iva.

Il MOSS rientra in quei regimi speciali che non prevedono la possibilità di detrarre l’Iva assolta a monte, che deve essere versata senza la facoltà di usufruire della compensazione orizzontale, ex art. 17 d.Lgs 241/97. Tuttavia è possibile chiedere il rimborso dell’Iva sugli acquisti, derivante dalle operazioni rientranti nel regime, in base a quanto disciplinato agli artt. 38-bis2, co.1, e 38-ter, co. 1bis del Testo Unico Iva. Questo regime opzionale convive con il regime ordinario che verrà applicato in tutti quei servizi che non rientrano nella categoria o resi a consumer che sono stabiliti nello stesso Paese in cui l’impresa ha la sede o una stabile organizzazione.
I controlli previsti per i soggetti che optano per il regime speciale, disciplinati agli artt. 54-ter, 54-quater e 54-quinquies del DPR Iva, prevedono, nell’ambito dei controlli automatizzati al soggetto passivo identificato in Italia, l’emissione da parte dell’Amministrazione di un sollecito, che può trasformarsi in provvedimento motivato di esclusione dal regime, nel caso di durevole contravvenzione alle norme del MOSS. All’interno dell’attività di liquidazione, è prevista l’intimazione ad adempiere, con sanzioni ex art. 13 del dlgs 471/97, ed infine l’accertamento in rettifica o induttivo. Sul piano sanzionatorio sono previste specifiche ipotesi agli artt. 5, 8 e 13 del d.lgs 471/97.

Si rammenta infine che i soggetti passivi con domicilio o residenza in italia (privi di domicilio estero) ed ivi identificati, non hanno facoltà di registrarsi al MOSS in un altro paese membro.

Attraverso alcuni emendamenti alla Direttiva 112/2006, si sono definite importanti novità che andranno a determinare una revisione del mini sportello unico, con l’obiettivo di un’ulteriore semplificazione della normativa Iva per le imprese digitali. In particolare dal 2021 saranno eliminate le soglie del distance selling ad oggi in vigore, estendendo l’obbligo a tutti gli operatori e-commerce nelle vendite B2C di applicare l’Iva dello Stato di destinazione dei prodotti; verrà abolita la franchigia sull’Iva nelle importazioni extra UE, andando a delineare una corsia doganale rapida con la nomina di un intermediario stabilito per le importazioni di modesto importo; ed, infine, le piattaforme di vendita on-line di prodotti extra UE saranno qualificate come soggetti passivi Iva.

L’obiettivo della Commissione europea è quello di rendere sempre più eque le regole dello scambio con i Paesi Terzi tentando di adeguare, alle esigenze del mondo moderno, un’imposta che ha quasi mezzo secolo.

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