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REGNO UNITO: IMMOBILI E IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Regno Unito: immobili e imposta di successione

Successione e donazione nel Regno Unito: come si applica, franchigie ed esempi pratici utili per chi possiede beni immobili in UK

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Due sono le cose certe nella vita: la morte e le tasse. È pertanto comprensibile il desiderio di mitigare la propria esposizione al meccanismo che le ricomprende entrambe: l’imposta di successione (Inheritance Tax - IHT).
A tal fine, l’asset da prendere in considerazione è quello di maggior valore, solitamente la propria casa, e valutare in quale modo utilizzarlo nella pianificazione fiscale.

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1) Imposta di successione

In sostanza, ogni persona fisica ha una cosiddetta “nil rate band” (NRB), attualmente pari a 325.000 Sterline, e cioè una soglia al di sotto della quale non deve essere versata imposta di successione.

L’aliquota dell’imposta di successione è infatti pari allo 0% per tutti i beni che non superano questo valore. A condizione che il soggetto non ne abbia già usufruito, tale soglia di esenzione (NRB) può essere trasferita al coniuge superstite per essere utilizzata da quest’ultimo al momento della morte. Pertanto, la soglia di esenzione massima complessiva tra i due coniugi è pari a 650.000 sterline.

Ad aprile del 2017, il governo ha introdotto una ulteriore soglia di esenzione chiamata “residence nil rate band” (RNRB), che si applica in determinate circostanze ai soggetti che sono proprietari di beni immobili.

L’attuale soglia in questione è pari a 125.000 sterline per l’anno 2018/109 e aumenterà di ulteriori 25.000 sterline ogni anno fiscale fino al raggiungimento della soglia di 175.000 sterline nell’anno fiscale 2020/2021.

Anche la “residence nil rate band” può essere oggetto di trasferimento tra coniugi, sempre a condizione che non ne abbia usufruito quello fra i due coniugi che è deceduto per primo. Ciò significa che nell’anno fiscale 2020/2021, la soglia di esenzione massima complessiva fra i due coniugi sarà pari a 1 milione di sterline (sommando NRB e RNRB).
Se non è prevista l’applicazione di altre esenzioni o agevolazioni, l’imposta di successione è invece applicata con un’aliquota del 40% previa deduzione delle quote esenti e di eventuali agevolazioni.
 

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2) Donazione di immobili

Il soggetto potrebbe prendere in considerazione l’opzione di donare il proprio immobile per ridurre la propria esposizione all’imposta di successione, ad esempio trasferendo l’immobile a nome dei propri figli pur continuando a viverci.

Ai fini dell’imposta di successione, tale situazione viene definita come “gift with reservation of benefit (GROB)”: il bene viene donato ad altro soggetto (in questo caso un figlio) ma il precedente proprietario conserva il diritto di trarre vantaggio dallo stesso (ad esempio, conserva il diritto di continuare a viverci). In parole povere, in caso di GROB, il valore del bene immobile donato dal soggetto ancora in vita continuerà ad essere considerato parte del patrimonio di quest’ultimo ai fini dell’imposta di successione, a meno che il soggetto non versi un affitto vero e proprio per vivere nell’immobile medesimo.

Dal punto di vista dell’imposta sulle plusvalenze, per continuare a beneficiare dell’esenzione per la residenza principale, il donatario dell’immobile dovrebbe risiedere nell’immobile con il donante, il che potrebbe risultare scomodo e poco agevole. Inoltre, non si verificherà un aumento automatico di valore dell’immobile alla morte del donante e il valore di base ai fini dell’imposta sulle plusvalenze sarà il valore dell’immobile alla data della donazione.

Dal punto di vista dell’imposta sul reddito, se donante e donatario decidono che il primo debba versare al secondo un vero e proprio affitto come corrispettivo per l’occupazione dell’immobile, allora colui il quale ha ricevuto l’immobile potrebbe essere tenuto al versamento dell’imposta sui redditi sul predetto affitto.
Vi sono poi altri rischi di cui bisogna tenere conto in casi come questo. Ad esempio, le relazioni tra donante e donatario potrebbero deteriorarsi e il primo potrebbe trovarsi senza un immobile dove vivere e senza fondi necessari per acquistare un nuovo immobile. Ancora, le stesse relazioni familiari del donatario potrebbero deteriorarsi, comportando il rischio per il donante di vedere l’immobile conteso nel corso di un procedimento di divorzio o, ancora, sussiste il rischio che il donatario possa fallire.

Invece di donare il proprio immobile quando il soggetto è ancora in vita, questi potrebbe prendere in considerazione l’opzione di cedere a terzi tutti o parte dei diritti vantati sul proprio immobile al momento della morte, al fine di poter usufruire della soglia di esenzione RNRB.

Al fine di poter fare uso pienamente di tale esenzione, il soggetto deve possedere un immobile, trasferire il proprio diritto sull’immobile in questione ai propri figli (o discendenti diretti) e possedere un patrimonio il cui valore è inferiore ai 2 milioni di sterline. Potrebbe pertanto essere necessario per il soggetto modificare le modalità di possesso dell’immobile e le condizioni del proprio testamento, affinché l’immobile possa essere trasferito ai suoi discendenti al momento della morte.

Ad esempio, se il soggetto è sposato e il patrimonio complessivo dei coniugi è superiore ai 2 milioni di sterline, è consigliabile fare uso della soglia di esenzione RNRB al momento del primo decesso al fine di incassarne i benefici in questo momento.

Potrebbe pertanto essere necessario modificare i termini del testamento affinché, alla morte del primo fra i due coniugi una percentuale dell’immobile si trasferisca ai discendenti invece che al coniuge superstite, cosa possibile solo se l’immobile in questione era detenuto dai coniugi come “tenants in common”.

Potrebbe anche essere utile redistribuire equamente il patrimonio dei coniugi al fine di portare entrambi i patrimoni al di sotto della soglia di 2 milioni di sterline. Se invece l’immobile è detenuto dai coniugi come “joint tenants” (e cioè, al momento della morte di uno dei proprietari, l’immobile verrà trasferito automaticamente all’altro proprietario superstite e non ai soggetti indicati nel testamento del de cuius) sarà necessario modificare l’assetto proprietario dell’immobile.

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