Per procedere alle compensazioni orizzontali è necessario porre in essere una serie di accortezze, tra cui:
- apporre il visto di conformità alla dichiarazione da cui scaturisce il credito che, si ricorda, ha valore fino alla presentazione della dichiarazione successiva;
- verificare il non superamento del limite annuale di euro 700.00,00;
- infine, non trovarsi in presenza di imposte iscritte a ruolo, il cui pagamento risulta essere ormai scaduto.
L’art. 31 del D.L. n. 78/2010 prescrive che, per poter procedere con la compensazione, è necessario non avere carichi erariali pendenti superiori, complessivamente, ad euro 1.500,00, limite piuttosto esiguo, e che può rivelarsi scomodo soprattutto per i grandi contribuenti che operano sovente le dette compensazioni.
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1) Ai fini della determinazione del limite dei 1.500 euro cosa bisogna considerare
Nel limite di euro 1.500,00 sono altresì compresi i relativi accessori, tra cui, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 13 del 11.03.2011, rientrano le sanzioni, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi di mora, gli aggi spettanti all’Agente della Riscossione e le altre spese collegate al ruolo, ad esempio quelle relative alla notifica della cartella.
Di conseguenza, è evidente che per superare detto limite è sufficiente un’imposta erariale non pagata anche di molto inferiore ad euro 1.500,00.
Con la medesima circolare precedentemente richiamata, l’Ufficio ha altresì chiarito che, ai fini della determinazione del predetto limite:
- Occorre fare riferimento agli importi scaduti al momento del versamento;
- In caso di più cartelle, è necessario verificare il debito scaduto nel suo complessivo ammontare;
- Il divieto di compensazione permane fintantoché rimane in essere il debito scaduto, pertanto qualora la posizione venga in seguito sanata, la compensazione orizzontale sarà nuovamente esercitabile;
E’ opportuno specificare che detto divieto non opera:
- qualora sia intervenuta la sospensione della riscossione,
- così come qualora la somma iscritta a ruolo venga rateizzata.
In caso di rateizzazione infatti, l’Ufficio ha chiarito ulteriormente che se l’omesso pagamento alla scadenza concerne una sola rata e il piano di rateizzazione risulta ancora pendente, solo la rata scaduta andrà computata ai fini del calcolo dei 1.500,00 euro.
Inoltre, poiché ai sensi dell’art. 19 del Dpr. N. 602/1973 il debitore decade dal beneficio della rateazione dopo l’omesso pagamento di otto rate consecutive, ai fini del calcolo si considererà l’importo complessivo del debito residuo non pagato.
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2) Quando il debito è da considerarsi scaduto
Inoltre, ricordando che un debito è da considerarsi scaduto ove la cartella di pagamento non venga onorata nel termine di 60 giorni a partire dalla notifica, si sottolinea che la compensazione sarà vietata solo dopo lo spirare dei predetti 60 giorni, per cui la compensazione, come più volte chiarito dall’Ufficio, è possibile fino alla scadenza del ruolo, e avrà validità anche se successivamente alla scadenza il debito dovesse rimanere insoluto.
Infine, una piccola nota pratica.
I contribuenti possono verificare la propria situazione debitoria prima di operare la compensazione sia utilizzando il sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che recandosi presso gli appositi sportelli.