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DIVIETO DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE IN PRESENZA DI RUOLI NON PAGATI

Divieto di compensazione orizzontale in presenza di ruoli non pagati

Divieto di compensazione orizzontale in presenza di ruoli scaduti di ammontare superiore a 1.500,00 euro, cosa occorre considerare nel predetto limite

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Per procedere alle compensazioni orizzontali è necessario porre in essere una serie di accortezze, tra cui:

  • apporre il visto di conformità alla dichiarazione da cui scaturisce il credito che, si ricorda, ha valore fino alla presentazione della dichiarazione successiva;
  • verificare il non superamento del limite annuale di euro 700.00,00;
  • infine, non trovarsi in presenza di imposte iscritte a ruolo, il cui pagamento risulta essere ormai scaduto.

L’art. 31 del D.L. n. 78/2010 prescrive che, per poter procedere con la compensazione, è necessario non avere carichi erariali pendenti superiori, complessivamente, ad euro 1.500,00, limite piuttosto esiguo, e che può rivelarsi scomodo soprattutto per i grandi contribuenti che operano sovente le dette compensazioni.

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1) Ai fini della determinazione del limite dei 1.500 euro cosa bisogna considerare

Nel limite di euro 1.500,00 sono altresì compresi i relativi accessori, tra cui, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 13 del 11.03.2011, rientrano le sanzioni, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi di mora, gli aggi spettanti all’Agente della Riscossione e le altre spese collegate al ruolo, ad esempio quelle relative alla notifica della cartella.

Di conseguenza, è evidente che per superare detto limite è sufficiente un’imposta erariale non pagata anche di molto inferiore ad euro 1.500,00.

Con la medesima circolare precedentemente richiamata, l’Ufficio ha altresì chiarito che, ai fini della determinazione del predetto limite:

  • Occorre fare riferimento agli importi scaduti al momento del versamento;
  • In caso di più cartelle, è necessario verificare il debito scaduto nel suo complessivo ammontare;
  • Il divieto di compensazione permane fintantoché rimane in essere il debito scaduto, pertanto qualora la posizione venga in seguito sanata, la compensazione orizzontale sarà nuovamente esercitabile;

E’ opportuno specificare che detto divieto non opera:

  • qualora sia intervenuta la sospensione della riscossione,
  • così come qualora la somma iscritta a ruolo venga rateizzata.

In caso di rateizzazione infatti, l’Ufficio ha chiarito ulteriormente che se l’omesso pagamento alla scadenza concerne una sola rata e il piano di rateizzazione risulta ancora pendente, solo la rata scaduta andrà computata ai fini del calcolo dei 1.500,00 euro.

Inoltre, poiché ai sensi dell’art. 19 del Dpr. N. 602/1973 il debitore decade dal beneficio della rateazione dopo l’omesso pagamento di otto rate consecutive, ai fini del calcolo si considererà l’importo complessivo del debito residuo non pagato.

2) Quando il debito è da considerarsi scaduto

Inoltre, ricordando che un debito è da considerarsi scaduto ove la cartella di pagamento non venga onorata nel termine di 60 giorni a partire dalla notifica, si sottolinea che la compensazione sarà vietata solo dopo lo spirare dei predetti 60 giorni, per cui la compensazione, come più volte chiarito dall’Ufficio, è possibile fino alla scadenza del ruolo, e avrà validità anche se successivamente alla scadenza il debito dovesse rimanere insoluto.

Infine, una piccola nota pratica.

I contribuenti possono verificare la propria situazione debitoria prima di operare la compensazione sia utilizzando il sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che recandosi presso gli appositi sportelli.

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