E' stato pubblicato il decreto legge n. 79 del 28.06.2018 che proroga fino a fine anno l'utilizzo della scheda carburante. Il testo del decreto prevede:
- la proroga al 1° gennaio 2019 dell'obbligo di fattura elettronica per le cessioni di gasolio e benzina per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione;
- la possibilità di continuare ad utilizzare la scheda carburante fino al 31.12.2018 o di documentare l'acquisto con pagamenti tracciabili.
Resta fermo, invece, al 1° luglio 2018 l'obbligo di fatturazione elettronica per:
- le cessioni di gasolio e benzina destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione (per l'appunto) delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di autotrazione;
- le prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con l'amministrazione pubblica.
Il decreto è una risposta alle richieste dei distributori e delle imprese che hanno reso note le proprie difficoltà.
Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28.06.2018 e pertanto è entrato in vigore il 29.06.2018.
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1) Fatturazione elettronica acquisti di carburanti: le nuove regole
In base a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2018 dal 1° luglio 2018 i titolari di partita Iva (esclusi contribuenti minimi e forfetari) avrebbero dovuto abbandonare la scheda carburante, e documentare gli acquisti di carburante con fattura elettronica. Esclusi da tale regola erano le persone fisiche "private", cioè i consumatori.
Il D.l. 79/ del 28.06.2019 ha disposto la proroga di tale obbligo al 1° gennaio 2019, ma solo per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.
Resta fermo al 1° luglio 2018 l'obbligo di fatturazione elettronica per:
- le cessioni di gasolio e benzina destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione (per l'appunto) delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione;
- le prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con l'amministrazione pubblica.
Si ricorda che l'obbligo di fattura elettronica riguarda le cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Questa precisazione, contenuta nella Circolare 8/E del 30.04.2018, porta alla conclusione che ad esempio sono escluse dall'obbligo di fattura elettronica le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.
La fattura elettronica va emessa tramite il sistema din interscambio (Sdl), secondo i formati e le regole stabilite con il Provvedimento del 30.04.2018.
- La fattura elettronica dovrà contenere tutte le informazioni previste d'obbligo per le fatture (art. 21 e 21 bis del DPR 633/72), esclusa quindi la targa. La targa tuttavia potrà essere indicata (nel campo "Mezzo Trasporto" del file fattura elettronica) per tracciare meglio la spesa, e ricondurla direttamente al veicolo.
- Nel caso in cui siano effettuate più operazioni da esporre in fattura, ma solo alcune soggette a fattura elettronica (per esempio rifornimento di carburante e lavaggio auto), la fattura elettronica è obbligatoria per l'intero documento.
- In caso di fattura differita è possibile emettere un'unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente.
Dal 1° luglio 2018 |
Acquisti di carburante per motori, per uso autotrazione, da parte dei soggetti IVA dagli impianti stradali di distribuzione |
Documentati con fattura elettronica |
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2) Pagamenti con mezzi tracciabili
Resta fermo l'obbligo, dal 1° luglio 2018, di utilizzare strumenti tracciabili di pagamento per l'acquisto di carburante ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'Iva.
La Legge di Bilancio 2018 ha previsto, infatti, dal 1° luglio 2018 l'obbligo, da parte dei soggetti passivi Iva, di effettuare gli acquisti di carburante tramite strumenti che assicurino la tracciabilità del pagamento (art. 164 del TUIR e l'art. 19-bis1, comma 1, lett. d) del DPR 633/72). Il mancato rispetto di questa regola comporta l'indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e l'indretaibilità ai fini IVA.
Con il Provvedimento del 4.4.2018 l'Agenzia delle Entrate ha illustrato cosa intende per mezzi ritenuti idonei a consentire il tracciamento, e ha ricompreso in questa fattispecie:
- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
-
mezzi di pagamento elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente. Con la Circolare 8/E/2018 l'Agenzia ha chiarito che sono valide le carte emesse sia da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, 6° comma, DPR 605/1973, sia da soggetti non tenuti a tale comunicazione.
Tali mezzi di pagamento risultano validi, ai fini della detraibilità dell'Iva e della deducibilità del costo, anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione .
Deduzione costo carburante |
solo se l'acquisto è effettuato con pagamenti tracciabili |
carte di credito, di debito, prepagate |
Detrazione Iva del carburante |
carte di credito, carte di debito, carte prepagate e ogni altro mezzo individuato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate |
3) Credito d'imposta per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante
Per venire incontro agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, interessati dalla nuova modalità di fatturazione, la legge di Bilancio 2018 ha previsto che ad essi sarà riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria. Con la Circolare 8/E/2018 l'Agenzia ha precisato che il credito d'imposta spetta anche per le transazioni effettuate, dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico con carte di debito prepagate.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
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