Il Jobs Act ha istituito nel 2015 un nuovo strumento per aiutare il ricollocamento delle persone disoccupate nel mondo del lavoro denominato Assegno di ricollocazione (AdR). Si tratta di un finanziamento da richiedere all'ANPAL (Agenzia nazionale delle politiche attive per il lavoro) per avere aiuto nella ricerca di un nuovo lavoro. Il lavoratore viene assistito con un progetto sulla base del suo profilo, effettuato sia direttamente dai Centri per l'impiego (CPI) che da enti privati, ad esempio le Agenzie per il lavoro accreditate.
Il contributo NON viene versato al soggetto disoccupato bensi all'ente , ma solo se il progetto raggiunge effettivamente l'obiettivo di una nuova occupazione.
Nel discorso di insediamento in Senato il presidente del Consiglio draghi ha affermato che si tratta di uno strumento da valorizzare e rilanciare
Probabilmente nel corso del 2022 verrà assorbito dal programma "GOL " , attualmente in corso di attuazione (garanzia di occupabilità dei lavoratori ) gestito sempre da ANPAL per realizzare gli obiettivo del PNRR in tema di politiche attive per il lavoro.
L'articolo continua dopo la pubblicità
In tema di disoccupazione leggi anche: "DID dichiarazione di immediata disponibilità: cos'è"
1) Assegno di ricollocazione: chi, come, dove, importi
1) A CHI è INDIRIZZATO l'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE?
Inizialmente l'ADR era destinato alle persone disoccupate che percepiscono la NASPI da almeno quattro mesi e ai lavoratori a rischio mobilità per procedure di Cassa integrazione
Con decreto ministeriale nel 2018 venivano ammessi anche i lavoratori in Cassa integrazione straoridinaria mentre a seguito del DL 4 2019 )che ha istituito il reddito di cittadinanza,) venivano esclusi dalla percezione i lavoratori titolari di NASPI mentre venivano inseriti i disoccupati percettori di RDC. Una norma della bozza della legge di bilancio 2021 (art 1 comma 325 Legge 178-2020) ha ripristinato l'assegno di ricollocazione per le categorie escluse per cui ad oggi fino al 31.12.2021 la misura si rivolge a tutti coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- collocazione in cassa integrazione guadagni per sospensione dell'attività
- collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell’attività
- percezione della NASPI da oltre quattro mesi.
Restano escluse le persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali possono raggiungere i requisiti di accesso alla pensione.
2) A CHI CI SI DEVE RIVOLGERE PER UTILIZZARE L'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE ?
Allo scadere del 4 mese di percezione della NASPI il sistema informativo unitario dell' ANPAL dovrebbe inviare via al potenziale destinatario una comunicazione che descrive il funzionamento dell' ADR . La persona è libera di decidere se usufruire di questo strumento e può fare domanda di assegno di ricollocazione:
- sul sito dell'ANPAL www.anpal.gov.it oppure
- al Centro per l'impiego competente (quello del domicilio del percettore indicato nella domanda NASPI ) dove puo scegliere l'ente da cui farsi seguire per il progetto di ricollocazione: puo essere il Centro stesso o le agenzie del lavoro accreditate dal Ministero o la Fondazione Consulenti del lavoro. Non è indispensabile scegliere per il progetto un ente accreditato della propria zona di residenza.
- Dopo la domanda il CPI ha 15 giorni di tempo per definire l'assegno che viene destinato al lavoratore e fissare un primo appuntamento
- In caso affermativo, il cittadinodeve recarsi all'appuntamento. In questo caso, sarà sospeso il Patto di servizio Personalizzato eventualmente sottoscritto dal destinatario con il CPI al momento della dichiarazione DID.
IMPORTO ADR
- L'ente prescelto, se riesce a ricollocare al lavoro la persona beneficiaria dell'adr, riceve un importo calcolato in base al tipo di contratto: come segue:
Ti possono interessare:
- l'aggiornatissimo e completo Paghe e contributi di A. Gerbaldi libro di carta , Maggioli editore, 464 pagine
- il pratico e-book La busta paga 2023 Guida operativa di MC Prudente
- l'ebook Collaborazioni coordinate e continuative 2023 di P. Ballanti
2) Casi particolari: ADR e NASPI nelle risposte dell' ANPAL
- Se una persona a cui è stato rilasciato l’AdR termina la percezione della NASPI durante il periodo di fruizione del servizio , quali sono le conseguenze? La percezione della NASPI (da più di 4 mesi) è esclusivamente requisito di accesso alla misura. Quindi, il destinatario che termini la fruizione della NASPI mantiene il diritto a fruire dell’AdR per tutta la sua durata.
- In caso di mancata accettazione di un’offerta congrua di lavoro da parte del destinatario dell’AdR, che non sia più percettore della NASPI, quali sono le conseguenze ? In caso di mancata accettazione di un’offerta congrua di lavoro, il destinatario esce dalla misura (decade dall’assegno).
- Quanto tempo ha il percettore di NASpI da oltre i quattro mesi per richiedere l’assegno di ricollocazione? La persona disoccupata che percepisce la NASPI da oltre 4 mesi può richiedere l’assegno di ricollocazione entro il periodo di percezione della stessa Naspi.
- Se uno aderisce, gli viene sospeso il sussidio NASPI? No. Continua a percepire il sussidio NASPI. L’Assegno non è denaro che va al percettore ma è un buono da spendere per ricevere da un soggetto erogatore pubblico o privato un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione. L’assegno sarà riconosciuto al soggetto erogatore scelto, prevalentemente a risultato occupazionale conseguito.
- Si può usufruire del servizio di assistenza alla ricollocazione anche dopo la conclusione del periodo di percezione della NASPI? Si, dal momento che il periodo di percezione della NASPI (dopo 4 mesi) è condizione per la sola richiesta dell’ADR.
Ti possono interessare:
- l'aggiornatissimo e completo Paghe e contributi di A. Gerbaldi libro di carta , Maggioli editore, 464 pagine
- il pratico e-book La busta paga 2023 Guida operativa di MC Prudente
- l'ebook Collaborazioni coordinate e continuative 2023 di P. Ballanti
3) Come si svolge il programma per l'assegno di ricollocazione?
Il progetto di ricollocazione prevede iniziative di orientamento e formazione e contatti con aziende, fino all'offerta di un lavoro coerente con la figura del lavoratore. Gli step previsti sono:
- primo incontro e assegnazione di un tutor
- definizione e firma del programma di ricerca di un lavoro con la collaborazione attiva della persona disoccupata
- frequenza di eventuali corsi di formazione per migliorare l'occupabilità del soggetto
Il soggetto disoccupato è tenuto a partecipare agli incontri concordati e ad accettare l'offerta congrua di lavoro ;
in caso contrario verranno applicate le dovute sanzioni che vanno da una prima riduzione fino alla perdita totale della prestazione di sostegno al reddito. Il programma dura al massimo 6 mesi, prorogabili di altri sei per ogni periodo di fruizione della NASPI.
Per dare diritto all'effettiva erogazione dell'assegno alle agenzie per il lavoro, la ricerca di lavoro deve portare: a
- un contratto a tempo indeterminato , anche in apprendistato, o
- a un contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi, (anche 3 mesi nelle regioni meridionali in via di sviluppo)
Ti potrebbero interessare i seguenti ebook della Collana Facile per tutti:
- Guida alle ferie nel lavoro dipendente (eBook)
- Retribuzione festività in busta paga (eBook)
- Guida ai compensi in natura o fringe benefit dipendenti (eBook)
- Cumulabilità delle pensioni e nuovi limiti reddituali (eBook)
- Guida ai congedi straordinari (eBook)
- Finanze facili per tutti: come gestire i propri soldi (eBook)
- Guida pratica CCNL commercio-terziario-servizi
4) L'assegno di ricollocazione per CIGS e sgravio per i datori
La Circolare congiunta n. 11 del 7 giugno 2018, del Ministero del lavoro e Direzione Generale dell'ANPAL, stabilisce i criteri e le modalità di accesso all'accordo di ricollocazione da parte di lavoratori a rischio di esubero, in attuazione della misura contenuta all'art. 24-bis del Decreto legislativo n. 148 del 2015. La circolare fornisce anche il modello per la redazione dell'Accordo .
LA PROCEDURA: ACCORDO DI RICOLLOCAZIONE E ASSEGNO
- alla richiesta di Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale (ma non per il contratto di solidarietà) in cui si preveda la perdita di posti di lavoro puo essere collegato un accordo di ricollocazione tra azienda e sindacati, con la redazione di un verbale che specifichi gli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.
- Il verbale di accordo va inviato all'ANPAL entro 7 giorni dalla sottoscrizione e
- i lavoratori dichiarati in esubero devono chiedere all’Anpal l’assegno di ricollocazione entro 30 giorni dall'accordo stesso .
PRECISAZIONI
- l'Assegno di ricollocazione non è previsto nei casi di CIGO collegata a contratti di solidarietà;
- L’attività di assistenza in questi casi deve essere svolta fuori dall’orario di lavoro .
- La fruizione dell'assegno di ricollocazione "anticipato" (prima della effettiva disoccupazione) non permette di beneficiare successivamente di un altro servizio di assistenza.
- il servizio di ricollocazione ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale: sei mesi prorogabili fino a 12 mesi, previo accordo tra il lavoratore e l’ente erogatore del servizio, nel caso non venga utilizzato tutto l’assegno entro il termine della CIGS.
- i lavoratori ammessi anticipatamente all’assegno a seguito di accordo di ricollocazione potranno rifiutare un’offerta di lavoro congrua, senza conseguenze sul sostegno che percepiscono. l'Ente erogatore del servizio di ricollocazione potra contattare il CPI o altri soggetti accreditati per concordare ulteriori azioni di sostegno, utilizzando ad es. i fondi interprofessionali per la formazione continua.
- i lavoratori che fanno domanda anticipata di assegno di ricollocazione non potranno poi richiederlo in caso di disoccupazione successiva.
- sgravio contributivo per assunzioni lavoratori con ADR
La circolare INPS n. 77 /2020 ha precisato le istruzioni sull' esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 50% , per le assunzioni di lavoratori beneficiari di un assegno di ricollocazione.
La riduzione spetta ai datori di lavoro privati per:
- 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e
- 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato.
La misura della soglia massima di esonero è pari a 4.030 euro.
L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che andrà proporzionalmente ridotta sulla base dell'orario di lavoro. Non sono compresi nello sgravio : premi e i contributi INAIL contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua ; contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015,nonché al Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige. contribuzioni che non hanno natura previdenziale riferite alle gestioni previdenziali dei fondi di solidarietà quota (0,30 punti percentuali)
L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Il beneficio non spetta, invece, per: contratto di lavoro domestico; contratto di lavoro intermittente; prestazioni di lavoro occasionale .
Le condizioni per il diritto all’esonero contributivo sono quelle ordinarie, relative al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e degli obblighi di contribuzione previdenziale.
Tra le nostre novità in tema di lavoro e previdenza ti potrebbero interessare :
- Pensioni 2024 (eBook)
- Il lavoro nello spettacolo - libro di carta 2024 - 2° edizione
- Lavoro autonomo occasionale eBook
- Collaborazioni coordinate e continuative eBook
- I fringe benefits e rimborsi spese 2024 (eBook)
Su altri temi specifici visita la sezione in continuo aggiornamento dedicata al Lavoro
5) Fondi INAIL per l'assegno di ricollocazione ai disabili
Nella Gazzetta ufficiale del 15 dicembre 2021 è stato pubblicato un decreto del ministero del lavoro che fissa gli importi di finanziamento a carico dell'INAIL per gli assegni di ricollocazione destinate a persone disabili, a copertura del 60% delle spese sostenute negli anni 2019-2020 e previste per il prossimo triennio 2021-2023 (circa un milione di euro) .
Il decreto specifica che al termine del triennio 2021-2023 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Anpal trasmetteranno all'Inail il rendiconto degli oneri effettivamente sostenuti per l'erogazione dell'assegno di ricollocazione in favore delle persone con disabilita' da lavoro e saranno effettuati eventuali necessari conguagli a credito o a debito.