HOME

/

DIRITTO

/

IL CONDOMINIO 2024

/

I PROPRIETARI DEI POSTI AUTO SONO CONDÒMINI, SE IL POSTO AUTO È NEL CONDOMINIO

I proprietari dei posti auto sono condòmini, se il posto auto è nel condominio

La Corte di Cassazione ha chiarito che anche i proprietari di posti auto possono rivestire la qualità di condòmini

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come fare per capire se i posti auto fanno parte del condominio?

Come fare per capire se i posti auto fanno parte del condominio e dunque, ad es., concludere per l'obbligo di proprietari dei soli posti auto alla partecipazione delle obbligazioni derivanti dal condominio (compreso il pagamento delle spese condominiali) o, come nel caso di specie opera la Corte di Cassazione, per l'esclusione della presenza di una servitù?

Nel silenzio del titolo di acquisto e dovendosi escludere la valenza del riferimento ai posti auto nel regolamento e nelle tabelle, si deve andare a individuare se sussiste il nesso di accessorietà necessaria tra unità singole e parti condominiali al momento della formazione del condominio.

La presenza di tale nesso porta ad affermare la presenza del condominio anche per i posti auto, dunque la comproprietà dei titolari sulle parti comuni del condominio e l'applicazione delle relative norme anche quanto alla ripartizione delle spese.

Ciò è quanto, in estrema sintesi, è stato stabilito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 884 del n. 2018.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Per approfondire ti potrebbe interessare il seguente ebook: L'Amministratore di condominio: requisiti e obblighi (ed. novembre 2017)

Segui il Dossier gratuito Il condominio 2018 - Norme civilistiche e fiscali

Software ed ebook sul Condominio nel Focus dedicato agli amministratori di Condominio

1) Accessorietà necessaria tra parti comuni e singole unità

Nel detto provvedimento, la corte ribadisce la necessità di applicare, onde affermare o escludere la partecipazione al condominio (e di conseguenza l'applicazione delle relative norme) in assenza di specificazioni nel titolo di proprietà, il criterio dell'accessorietà tra parti comuni e "porzioni, o unità immobiliari, di proprietà singola, delle quali le prime rendono possibile l'esistenza stessa o l'uso".

Quindi, la Corte riafferma chiaramente che il concetto di condominio non riguarda solo "fabbricati che si estendono in senso verticale ma anche nel caso di beni adiacenti orizzontalmente, purchè dotati delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dal citato art. 1117 c.c.."

Afferma poi la Corte che "peraltro, pure quando manchi un così stretto nesso strutturale, materiale e funzionale, la condominialità di un complesso immobiliare, che comprenda porzioni eterogenee per struttura e destinazione, può essere frutto della autonomia privata".

2) Accertamento dello stato dei luoghi e della volontà pattizia

Dunque, prosegue la Corte, al fine di giungere all'individuazione di tale accessorietà è necessario operare una valutazione dello stato dei luoghi ed un'indagine circa l'ubicazione dei beni, nonchè ricostruire la volontà pattizia in base ai titoli di acquisto. Così la Corte di merito è pervenuta, anche attraverso la lettura dei titoli di acquisto, alla conclusione "che i posti auto di proprietà esclusiva .... appartengono strutturalmente al complesso edilizio condominiale e perciò, rispetto ad essi, sussiste il collegamento strumentale, materiale o funzionale, ovvero la relazione di accessorio a principale ed il rapporto di pertinenza - che è il presupposto necessario del diritto di condominio - con le parti comuni".

Dall'affermata l'inclusione nel condominio deriva l'applicazione delle relative norme, cioè di quelle inserite negli artt. 1117 e ss. c.c.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

IL CONDOMINIO 2024 · 22/11/2024 Bonus colonnine domestiche 2024: in chiusura alle 12 del 22.11

Regole per il bonus istallazione coloninne ricarica per privati e condomini per le spese 2024: avviso MIMIT che informa della chiusura alle ore 12 del 22.11

Bonus colonnine domestiche 2024: in chiusura alle 12 del 22.11

Regole per il bonus istallazione coloninne ricarica per privati e condomini per le spese 2024: avviso MIMIT che informa della chiusura alle ore 12 del 22.11

Il divieto di tenere animali in condominio

Il diritto di libertà di tenere con sé animali di affezione non è assoluto o illimitato

Vendita appartamento in condominio

Vendita di appartamento in condominio e attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali del venditore: consigli utili per l’acquirente

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.