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TASSAZIONE DI GRUPPO 2018: ECCO COME FUNZIONA

Tassazione di gruppo 2018: ecco come funziona

Consolidato nazionale 2018: riscritte le regole dal nuovo decreto MEF. Effetti, obblighi, soggetti ammessi, percentuali di voto: ecco come funziona

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Pubblicato dal Dipartimento delle Finanze del MEF il decreto 1° marzo 2018 con le norme per il funzionamento della tassazione di gruppo delle imprese tramite il regime opzionale del consolidato nazionale. Tale decreto sostituisce e abroga il decreto MEF del 9.6.2004 “Disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale”. La sua emanazione si è resa necessaria

  • dopo che il collegato fiscale alla Legge di stabilità 2017 (DL 193/2016) aveva previsto alcune modifiche sul rinnovo/revoca dell’opzione e sulla gestione delle perdite in tale regime,
  • dopo le modifiche apportate al regime di Patent box dal decreto 28.11.2017.

Di seguito le indicazioni contenute nel decreto.

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1) Tassazione di gruppo 2018: soggetti ammessi al consolidato nazionale

In generale, con il regime di consolidato nazionale, le società facenti parte del gruppo possono calcolare l’IRES in maniera unitaria, cioè sommando algebricamente i redditi complessivi di tutti i partecipanti. Dopo le opportune variazioni, sarà la consolidante a effettuare un unico versamento.
In base a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto in commento, le società e le stabili organizzazioni possono partecipare alla tassazione di gruppo come controllate:

  • Sin dall’esercizio di costituzione se
    • questo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per la comunicazione dell’esercizio dell’opzione
    • sono fermi i requisiti previsti dal TUIR:
      • l’identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante;
      • esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e dell'ente o società controllante;
      • elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali e' esercitata l'opzione
    • questa disposizione vale anche per i soggetti che
      • trasferiscono dall’estero in Italia la residenza ai fini fiscali fin dall’esercizio di trasferimento
      • non erano soggetti all’IRES e in seguito ad una trasformazione lo diventano
  • in un esercizio successivo a quello in cui ha avuto inizio la tassazione di gruppo cui partecipa la controllante.

Le società devono effettuare la comunicazione di esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale all’Agenzia delle Entrate con il modello “Comunicazione per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e opzione IRAP”.

Tassazione di gruppo 2018: percentuali di diritto di voto 

 In base all’articolo 3 del DM, ai fini della verifica del requisito del controllo (società al cui capitale o al cui utile sociale la società/ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50%) occorre fare riferimento:

  • Alle assemblee ordinarie nelle SPA;
  • Alle assemblee dei soci delle SRL.

Tassazione di gruppo 2018: limiti all’esercizio dell’opzione

Come chiarito dall’articolo 4, l’opzione per la tassazione di gruppo non può essere esercitata dalle società che:

  • hanno optato come partecipate al regime di trasparenza fiscale (art 115 TUIR)
  • sono assoggettate alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza.

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2) Tassazione di gruppo 2018: esercizio dell’opzione per il consolidato

L’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo deve essere comunicato dalla società controllante all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Come chiarito dall’articolo 5 del decreto, la comunicazione deve contenere:

  • denominazione/ragione sociale e codice fiscale delle società che esercitano l’opzione
  • la qualità di controllante o controllata
  • l’individuazione delle società che hanno effettuato il versamento d’acconto in modo separato
  • il criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata/revoca dell’opzione.

3) Tassazione di gruppo 2018: effetti dell’opzione del consolidato

L’esercizio dell’opzione di gruppo comporta il trasferimento alla società consolidante degli obblighi di versamento dell’imposta sul reddito delle società anche a titolo di acconto. La società consolidante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcola il reddito complessivo globale apportando variazioni alla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle controllate.
Se gli acconti sono stati versati dai partecipanti al consolidato in maniera separata, nel caso in cui il versamento sia complessivamente insufficiente le sanzioni si applicano al consolidante.
Attenzione: ciascun soggetto partecipante al consolidato:

  • Deve presentare all’Agenzia la propria dichiarazione dei redditi senza liquidare l’imposta
  • Può cedere crediti inutilizzabili e eccedenze di imposta;
  • Deve indicare reddito prodotto all’estero e la relativa imposta versata
  • Deve trasmettere al consolidante copia della dichiarazione.

Consolidato 2018: operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo

All’articolo 11, il decreto prevede un elenco di operazioni straordinarie che non provocano l’interruzione della tassazione di gruppo. Queste sono:

  • Fusione tra società già consolidate
  • Fusione tra consolidate e consolidante
  • Fusione per incorporazione di società esterne al gruppo in società appartenenti al gruppo
  • Consolidata beneficiaria di una scissione di società
  • Scissione parziale della consolidante, fermi restando i requisiti ex art. 117 TUIR
  • Liquidazione volontaria della consolidante o della consolidata
  • Conferimenti di soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo se rimangono i requisiti ex art. 117 TUIR.

4) Tassazione di gruppo 2018: interruzione prima del triennio

Oltre a quelle previste dal TUIR ( art. 124 comma 1 e 5, articolo 126 comma 1) il decreto all’articolo 13 prevede ulteriori casistiche di interruzione della tassazione di gruppo nei casi di:

  •  Liquidazione giudiziale
  • Trasformazione di una società soggetta a IRES in una società non soggetta a IRES
  • Trasformazione consolidata in un soggetto con natura giuridica diversa rispetto a quelle indicate art.120 TUIR,
  • Trasformazione consolidante in un soggetto con natura giuridica diversa rispetto a quelle indicate art. 117 TUIR
  • Trasferimento all’estero della consolidante o della consolidata, se non vengono rispettate le condizioni art. 117 TUIR
  • Fusione tra consolidata e società non incluse nella tassazione di gruppo.

5) Tassazione di gruppo 2018: rinnovo o revoca dell’opzione

Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a  meno che non sia revocata. La società che in qualità di controllata opta per la tassazione di gruppo, congiuntamente con la controllante, deve adempiere agli obblighi dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto inizio il consolidato e per i tre esercizi successivi.

Tassazione di gruppo 2018: patent box

Il decreto in commento "equipara ai fini del patent box il trattmento tributario tra più soggetti giuridici che di fatto costituiscono un unico soggetto economico e fiscale e l'unico soggetto giuridico che svolge l'attività di Ricerca e Sviluppo sottesa al riconoscimento del beneficio." Così la relazione illustrativa e tenica in riferimento all'articolo 6 del decreto che prevede che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, del DM MIse del 28.11.2017, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b) del medesimo decreto si interpretano nel senso che il costo complessivo ivi indicato è considerato al netto dei costi sostenuti dall'impresa per l'acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale agevolato già acquisito a titolo originario da società consolidate che detengono, direttamente o indirettamente, la partecipazione totalitaria al capitale di tale impresa o il cui capitale è direttamente o indirettamente, totalmente detenuto da tale impresa o dalla società che detine interamente il capitale di tale impresa, sempre che per tali società i requsiti del possesso della partecipazione totalitaria e della tassazione consolidata susisstano ininterrottamente a partire dall'esercizio in cui sono stati sostenuti i costi."

Allegato

Decreto del MEF del 01.03.2018 - Consolidato nazionale
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