La proroga della CIGS per riorganizzazione aziendale o crisi aziendale (art. 22 bis D.Lgs 148/2015) deve intendersi come prosecuzione - anche con soluzione di continuità - di un trattamento CIGS già riconosciuto all’impresa richiedente sia esso in corso o conclusosi nel 2017 (Circ. Min. Lav. 7 febbraio 2018 n. 2).
Campo di applicazione:
Sono destinatarie le imprese che hanno (art. 22 bis, c. 1, D.Lgs 148/2015):
un organico superiore a 100 unità lavorative;
rilevanza economica strategica anche a livello Regionale;
rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale;
stipulato un accordo in sede governativa presso il Ministero del Lavoro con la presenza della regione interessata o delle regioni interessate (per le imprese con unità produttive ubicate in due o più regioni).
Condizioni per la concessione della proroga:
Le causali, le condizioni e la relativa durata della proroga della CIGS sono indicate in tabella:
Causali |
Condizioni (1) |
Durata della proroga |
a) Riorganizzazione aziendale |
Il programma di riorganizzazione aziendale (art. 21, c. 2, D.Lgs 148/2015) deve presentare: - investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi (art. 22, c. 1, D.Lgs 148/2015); - piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi (art. 22, c. 1, D.Lgs 148/2015). |
12 mesi |
b) Crisi aziendale |
Il piano di risanamento (art. 21, c. 3, D.Lgs 148/2015) deve presentare: - interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi (art. 22, c. 2 D.Lgs 148/2015). |
6 mesi |
(1) Le imprese per usufruire della proroga devono presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale attraverso specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata o con le regioni interessate in caso di aziende plurilocalizzate. |
Gli interventi sono concessi entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (art. 22 bis, c. 1, D.Lgs 148/2015).
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1) Presentazione della domanda di proroga CIGS
La domanda di proroga del trattamento CIGS va presentata telematicamente sull’applicativo cigsonline del Ministero del Lavoro e prescinde dal procedimento per la concessione della CIGS (art. 25, D.Lgs. n. 148/2015).
Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
- l’accordo governativo e;
- una relazione che attesti la presenza dei requisiti per beneficiare della proroga.
Le istanze sono istruite in base all’ordine cronologico di presentazione risultante dall’invio ed entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate per ciascun anno di riferimento.