Con il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, era stato istituito il registro pubblico delle opposizioni che permetteva agli interessati le cui numerazioni venivano riportate negli elenchi di abbonati di iscriversi al registro al fine di opporsi al trattamento delle medesime numerazioni per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale effettuate mediante l'impiego del telefono.
Tale norma ha costituito il passaggio da un sistema basato sul “silenzio-diniego” (non puoi contattarmi a meno che io non ti dia il permesso esplicito) ad un sistema basato sul “silenzio-assenso” (sei libero di contattarmi a meno che io non te lo vieti esplicitamente).
Il principio di riferimento è stato quello dell’opt out: le aziende interessate sono legittimate a contattare chiunque non abbia preventivamente presentato la propria opposizione, attraverso l’iscrizione ad un apposito registro.
Questo intervento normativo, però, nel corso degli anni non ha sortito gli effetti sperati in quanto non ha funzionato come argine all’invadenza degli operatori telefonici, per cui il Legislatore ha inteso correre ai ripari attraverso la Legge 11 gennaio 2018, n. 5 - Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato -(GU n.28 del 3-2-2018) entrata in vigore lo scorso 04/02/2018, la quale stabilisce una serie di importanti novità a favore dell’utente che intenda avvalersi di tale diritto.
La violazione delle regole richiamate al precedente capoverso comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
La norma disciplina, altresì, la fattispecie riguardante la cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, rispetto alla quale il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti.
Il Legislatore ha inteso coinvolgere in prima persona il titolare del trattamento dei dati personali rendendolo responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l'effettuazione delle chiamate telefoniche.
È stabilito in maniera esplicita l’obbligo, in capo agli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità e vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche, di consultare mensilmente e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.
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1) Come iscriversi al registro delle opposizioni
L’iscrizione al registro avviene dietro specifica richiesta dell’utente e può riguardare sia le utenze di telefonia fisse che quelle mobili. Tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore, con l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, potranno avvalersi di tale legge.
Gli operatori telefonici, da loro canto, dovranno notificare al gestore del registro anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati, con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.
L’iscrizione al registro delle opposizioni produce come effetto la revoca di tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Tale preclusione, per le medesime finalità, si estende all'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati.
Restano esclusi, però, i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.
Così come resta valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (cioè dal 04/02/2018), sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro delle opposizioni, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.
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2) Sanzione per chi non rispetta il registro delle opposizioni
La violazione delle regole richiamate al precedente capoverso comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
La norma disciplina, altresì, la fattispecie riguardante la cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, rispetto alla quale il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti.
Il Legislatore ha inteso coinvolgere in prima persona il titolare del trattamento dei dati personali rendendolo responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l'effettuazione delle chiamate telefoniche.
È stabilito in maniera esplicita l’obbligo, in capo agli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità e vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche, di consultare mensilmente e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste
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3) La consultazione del registro delle opposizioni è a pagamento
Poiché in passato la consultazione del registro delle opposizioni, da parte dei gestori, comportava il dovere sostenere dei costi la legge ha stabilito che il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto emanerà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (dal 04/02/2018) i criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe.
Suddetto regolamento dovrà conformarsi ai seguenti criteri:
- promuovere l'adozione da parte del gestore del registro e degli operatori di forme tecniche, anche mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine di contenere il costo delle tariffe di consultazione preliminare del registro;
- prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, le sanzioni di cui all'articolo 162, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;
- prevedere comunque, nella determinazione delle tariffe, l'integrale copertura dei costi di tenuta del registro.
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4) L'operatore del call center deve identificarsi
È fatto carico agli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili dover garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante. A tale proposito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individuerà due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.
Gli operatori esercenti l'attività di call center provvederanno ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni previsto al periodo precedente, oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati.
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