Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, n. 24 del 30 gennaio 2018, della delibera CONSOB del 17 gennaio 2018 n. 20264, viene modificato il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche.
Le modifiche apportate dalla delibera riguardano la predisposizione di sistemi che consentano, agendo direttamente dall’interno, di poter segnalare eventuali violazioni, chiamate in gergo tecnico whistleblowing, da parte dei soggetti che gestiscono tali piattaforme on line.
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1) Per i gestori di piattaforme on-line procedure per segnalare le violazioni
Attraverso tale delibera, dopo l'art. 20 del regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, e successive modifiche, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito l’art. 20-bis (Procedure per la segnalazione delle violazioni).
Con la nuova disciplina, che tende ad individuare solo i requisiti più importanti, viene lasciato, agli operatori, la facoltà di scegliere quali soluzioni, sia tecniche, che organizzative, ritenute le più efficaci, facendo leva sulle caratteristiche, non solo della propria struttura organizzativa, ma anche facendo riferimento alle attività svolte in maniera concreta dalla piattaforma on line.
Le procedure che attengono ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni, considerando le dimensioni contenute delle strutture operative, anche facendo riferimento alla complessità organizzativa, previste dall'art. 4-undecies del TUF, sono approvate dall'organo di amministrazione del gestore e definite in linea con il principio di proporzionalità, comma 1 art. 20 bis.
Il gestore ha il compito di nominare un responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il quale ne assicura la corretta funzionalità e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali competenti le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti.
Le procedure approvate, attinenti i sistemi interni di segnalazione delle violazioni, prevedono che, i soggetti preposti alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni e ogni altro soggetto coinvolto, sono obbligati ad assicurare la confidenzialità delle informazioni ricevute.
Le procedure indicate al citato comma 1 prevedono, inoltre:
• le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni;
• i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;
• le modalità e i tempi delle fasi procedurali concernenti la trattazione di una segnalazione e dei soggetti coinvolti;
• le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato devono essere informati sugli sviluppi nella trattazione di una segnalazione;
• l'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione;
• nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.
Con l’obiettivo di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il gestore illustra al proprio personale, in maniera chiara, precisa e completa, il processo di segnalazione interno, indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.
Infine, è bene sottolineare che, è fatto salvo al gestore di poter esternalizzare l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di violazioni.
La predetta delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, quindi a partire dal 31 gennaio 2018.
In allegato il testo.
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