Il trasferimento dei beni al trustee avviene a titolo gratuito, non essendovi alcun corrispettivo. Il disponente vuole che il trustee gestisca il patrimonio in favore dei beneficiari, segregandolo per la realizzazione dello scopo indicato nell’atto istitutivo del trust. L’intestazione dei beni al trustee deve ritenersi solo momentanea, fino allo scioglimento del trust. L’atto è a titolo gratuito ed è soggetto a imposte di Registro, Ipotecarie e Catastali in misura fissa. Questa la conclusione della Cassazione civile nella sentenza n. 975 del 17 gennaio 2018
IL CASO
Con rogito notarile stipulato il 12/02/2003 e registrato in data 03/03/2003, veniva disposto il trasferimento di un fabbricato, conferendolo in trust, con assoggettamento all’imposizione fissa.
L’Agenzia delle Entrate emanava Avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta suppletiva di Registro, Ipotecaria e Catastale proporzionale.
Contro detto Avviso, i contribuenti proponevano ricorso che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone.
L’Ufficio presentava Appello e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in accoglimento dello stesso, riformava la decisione di Primo Grado, rilevando che, nel caso di specie:
1. Si è in presenza di un trasferimento di proprietà non sottoposto ad alcun obbligo di amministrazione, corretta gestione e restituzione in un tempo prefissato;
2. Mancano tutti gli elementi per l'individuazione di un negozio fiduciario che è proprio della nozione di trust;
3. Va applicato all'atto di trasferimento in esame l'art. 9 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. N. 131 del 1986, che tassa nella misura proporzionale del 3% siffatta tipologia di negozi.
I contribuenti ricorrono, allora, per ottenere la cassazione della sentenza .
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Per approfondire scarica il commento completo "Trust, la Cassazione conferma: Registro e Ipocatastali in misura fissa " di P.Soro (PDF -10 pagine)
1) Tassazione del Trust: la posizione dell'Agenzia
L’Agenzia delle Entrate si è espressa con le circolari 48/E/2007 e 3/E/2008, in merito alla tassazione del trust.
Il trust, attraverso una sorta di finzione giuridica esclusivamente valevole dal punto di vista fiscale, viene equiparato agli enti non commerciali (salvo non svolga in proprio anche un’autonoma attività commerciale) e diventa, in quanto tale, soggetto passivo.
L’atto di donazione andrà tassato applicando l’imposta sulle Successioni e Donazioni, assumendo le aliquote (e le eventuali franchigie) in funzione del rapporto di parentela esistente tra il disponente e i beneficiari. Fermo restando che, al termine del trust, allorquando i beni verranno trasferiti dal trustee ai beneficiari finali, detti trasferimenti non sconteranno più alcuna ulteriore imposta di Successione.
Per quanto riguarda,le imposte di Registro, Ipotecarie e Catastali, queste vanno liquidate in tutti i casi in cui avviene un trasferimento (rectius, nuova intestazione) dei beni. E, dunque: sia dal disponente al trustee, sia da un trustee a un altro (in caso di variazione del trustee), sia dal trustee ai beneficiari.
Considerato, inoltre, che l’atto concerne dei beni, deve per ciò stesso qualificarsi come atto di natura economica a titolo oneroso, indipendentemente dal fatto che sia di tipo liberale (ossia, a titolo gratuito, senza pagamento di alcun corrispettivo). Conseguentemente, si applica l’art. 9 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. N. 131 del 1986, con tassazione nella misura proporzionale del 3%.
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2) Tassazione trust : la Giurisprudenza di Legittimità
Nonostante la maggioranza della Giurisprudenza di Merito e della Dottrina (Studio del Notariato 58/2010/T) avessero ampiamente sconfessato la suddetta tesi dell’Agenzia delle Entrate, la Cassazione si era espressa inizialmente con delle ordinanze ravvicinate (3735, 3737, 3886, 5322 del 2015), a dire il vero assai poco condivisibili, tramite le quali affermava che:
- Il trust è soggetto passivo, posto che comunque viene acquisita una generica utilità economica, come tale valido indice di capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione.
- Al trust viene applicata l’imposta sui vincoli di destinazione, come disciplinata dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 47 e 49, convertito con modificazioni dalla L. n. 286 del 2006, che, reintroducendo l'imposta sulle donazioni e successioni (viene espressamente richiamato il D.Lgs. n. 346 del 1990), assoggetta all'imposta anche la costituzione di vincoli di destinazione di beni.
- Le aliquote (ed eventuali franchigie) sono applicate in funzione della relazione di parentela tra disponente e beneficiari.
- L’imposta di Registro va dunque al 3% (proporzionale) e sempre su base proporzionale si liquidano le Ipocatastali.
Queste decisioni, al di là del fatto di essere state pronunciate nella forma di ordinanze e non di sentenze, non convincono sotto svariati aspetti sostanziali (...)
Successivamente, è intervenuta proprio la Sezione Tributaria principale della Cassazione (Sentenza 21614/2016), la quale, esprimendosi in materia di un trust c. d. auto-dichiarato, ha smontato completamente le anzidette ordinanze (...)
TRATTO DA "Trust, la Cassazione conferma: Registro e Ipocatastali in misura fissa " di P.Soro - Commento alla sentenza di Cassazione n. 975 del 17.1.2018