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COMUNICAZIONE SPESE ASILO NIDO: PROROGA AL 9 MARZO 2018

Comunicazione spese asilo nido: proroga al 9 marzo 2018

Gli asili nido avranno tempo fino al 09.03 per comunicare i dati delle spese di frequenza sostenute dai genitori nel 2017

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L'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 09.03.2018 il termine, inizialmente previsto per il 28.02.2018, per l'invio dei dati da parte degli asili nido delle  spese sostenute nel 2017 dai contribuenti (generalmente i genitori), per la frequenza agli asili. A stabilirlo il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 46319 del 27.02.2018, con cui sono stati prorogati anche i termini per l'invio dei dati da parte degli amministratori di condominio, e quelli da parte degli Enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale.

L'invio dei dati deve avvenire con modalità telematiche, utilizzando l'apposito software reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, direttamente dal soggetto obbligato o tramite intermediario.

I dati inviati saranno utilizzati poi dall'Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

I contribuenti che non vogliono rendere disponibili tali dati possono fare opposizione, entro il novo termine del 9.3.2018 (anch'esso prorogato), presentando un apposito modello all'Agenzia delle Entrate, tramite e-mail o fax.

SOGGETTI

ADEMPIMENTO

VECCHIA SCADENZA

NUOVA SCADENZA

Asili nido

Invio dati spese rette asili nido

28.02.2018

09.03.2018

Contribuenti che hanno sostenuto spese per rette di asili nido

Opposizione utilizzo dati relativi alle spese per rette ad asili nido

1) Comunicazione spese asilo nido: chi è tenuto all'obbligo

         Asili nido ma non solo  .       

La comunicazione deve essere effettuata da:

  • asili nido pubblici e privati, di cui all'art. 70 della L. 448/200, ossia le "strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle  bambine  e  dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i  tre  anni  ed  a  sostenere  le famiglie ed i genitori";
  • gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido;
  • i soggetti che erogano i rimborsi relativi alle spese di frequenza dell'asilo nido.
     

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2) Comunicazione spese asilo nido: quando e come farla

Entro il 9 marzo 2018 (termine prorogato dal Provvedimento del 27.02.2018), in via telematica.

La comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2017 deve essere inviata telematicamente entro il 09.03.2018, utilizzando i software messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, attraverso Entratel/Fisconline:

L'invio può essere effettuato direttamente dal soggetto interessato oppure da un intermediario.

Ci sono tre tipologie di invio:

  • invio ordinario: è la comunicazione con cui sono inviati i dati richiesti. E' possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione successiva alla prima, sono considerati in aggiunta rispetto a quelli precedentemente comunicati;
  • invio sostitutivo: è la comunicazione con cui si effettua la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo;
  • annullamento: è la comunicazione con cui si chiede l'annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo.

L'annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.


Se, una volta inviata la comunicazione:

  • il file viene scartato dal sistema, è necessario provvedere ad un nuovo invio ordinario entro il 28.02 oppure entro i 5 giorni successivi alla segnalazione (se più favorevole);
  • il sistema segnala la presenza di codici fiscali non validi, è necessario effettuare un nuovo invio ordinario contenente solo i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro il 28.02 oppure se più favorevole entro i 5 giorni successivi dalla segnalazione.

Nei casi diversi da quelli sopra elencati, la correzione dei dati trasmessi entro il 28.2 deve essere effettuata entro i 5 giorni successivi a tale termine.

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito di esito positivo dell'elaborazione, ed è comunicata mediante ricevuta, in cui sono indicati:

  • data e ora di ricezione del file;
  • identificativo del file attribuito dall'utente;
  • protocollo attribuito al file;
  • numero delle comunicazioni contenute nel file.

Salvo cause di forza maggiore le ricevute sono rese disponibili in via telematica entro 5 giorni successivi dal momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni.

Le comunicazioni si considerano non inviate se il file è scartato:

  • in via preliminare per:
    • mancato riconoscimento del codice di autenticazione Entratel/codice di riscontro Fisconline;
    • codice di autenticazione per il servizio Entratel/ codice di riscontro Fisconline duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto più volte;
    • file non elaborabile in quanto non predisposto utilizzando l'apposito software di controllo;
    • mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla comunicazione, nel caso di trasmissione effettuata da un intermediario;
    • file che presenta errori tali da pregiudicare le informazioni in esso contenute;
  • per incongruenze, comunicato mediante ricevuta di scarto in cui sono indicati i seguenti dati:
    • data e ora di ricezione del file;
    • identificativo del file attribuito dall'utente;
    • protocollo attribuito al file;
    • motivo dello scarto.

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3) Comunicazione spese asilo nido: quali sono i dati da comunicare

I dati sono elencati nelle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del 09.02.2018

In sintesi si tratta di:

  • codice fiscale del soggetto obbligato all'invio: deve essere sempre riportato il codice fiscale, la partita Iva non è ammessa;
  • dati identificativi del soggetto obbligato all'invio:
    • denominazione, comune e provincia del domicilio fiscale, se persona giuridica;
    • cognome, nome, sesso, data di nascita, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita se persona fisica;
  • tipologia di soggetto obbligato all'invio, indicando il codice:
    • 0, per asili nido privati o pubblici;
    • 1, per i soggetti diversi dagli asili nido, cui sono versate le rette;
    • 2, per i soggetti diversi dai precedenti che erogano rimborsi;
  • anno di riferimento: 2017;
  • dati del soggetto che assume l'incarico alla trasmissione telematica: occorre riportare il codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione e il codice:
    • 1, se la comunicazione è predisposta dal contribuente e quindi l'intermediario si limita all'invio;
    • 2, se la comunicazione è anche predisposta dall'intermediario;
  • dati relativi alla spesa sostenuta, indicando:
    • codice fiscale dell'iscritto all'asilo;
    • codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa (solo persona fisica, il numero di partita Iva non è ammesso). Si segnala che tale dato è obbligatorio a partire dalle spese sostenute nel 2018. Per le spese relative al 2017 è possibile indicare l'indisponibilità del codice fiscale, indicando il codice "1" nel campo "flag soggetto che ha sostenuto la spesa";
    • spese sostenute nell'anno di riferimento. L'importo va indicato al lordo di eventuali rimborsi e va arrotondato all'unità di euro;
  • dati relativi ai rimborsi erogati, indicando:
    • codice fiscale dell'iscritto all'asilo;
    • codice fiscale del soggetto che ha ottenuto il rimborso (solo persona fisica, il numero di partita Iva non è ammesso);
    • anno solare in cui è stata sostenuta la spesa. Può essere anche l'anno antecedente a quello di riferimento (ad esempio rimborso erogato nel 2017 ma relativo alle spese di frequenza del 2016);
    • importo del rimborso erogato nell'anno di riferimento, arrotondato all'unità di euro.

4) Comunicazione spese asilo nido: cos'è l'opposizione

L'opposizione è dire no all'uso dei dati.

Coloro che hanno sostenuto spese per le rette relative alla frequenza degli asili nido (generalmente i genitori dei figli che frequentano gli asili) possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati di tali spese e dei relativi rimborsi ricevuti, e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata.
Si parla in questo caso di opposizione, e per esercitarla il soggetti interessato deve utilizzare l'apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (modello di opposizione all'utilizzo dei dati delle rette per la frequenza di asili nido), e inviarlo all'Agenzia delle Entrate:

L'opposizione può essere effettuata dal 1° gennaio al 28 febbraio di ciascun anno. Relativamente alle spese sostenute nel 2017 l'Agenzia ha concesso la proroga al 09.03.2018, come per l'invio dei dati delle spese da parte degli asili nido.


 

Allegato

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 09.02.2018 n. 34419 - Asili nido
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Commenti

Silvia - 25/03/2018

Cosa succede se non si è adempiuto all'obbligo entro il 9 marzo? Sono titolare di un asilo nido e non sapevo ci fosse una scadenza così imminente, né tanto meno di dover essere in possesso dei codici fiscali dei frequentanti. Cosa devo fare?

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