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AGRITURISMI: COME FARE LA DOMANDA PER IL BONUS RIQUALIFICAZIONE 2018

Agriturismi: come fare la domanda per il bonus riqualificazione 2018

Bonus agriturismi: cos'è, le spese ammissibili e come fare la domanda. Invio telematico dalle ore 10.00 del 26 Febbraio alle ore 16.00 del 27 Febbraio

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Al via il bonus fiscale del 65% per la riqualificazione degli alberghi e degli agriturismi.

Alle imprese alberghiere e agli agriturismi, esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d’imposta del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 relative a interventi di ristrutturazione edilizia, che abbiano anche finalità di riqualificazione di incremento dell’efficienza energetica o riqualificazione antisismica, ovvero per le spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo. Il tutto a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo.

È considerata struttura che svolge attività agrituristica, quella disciplinata sia dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 sia dalle norme regionali.

Ricordiamo che il credito d’imposta oggetto, inizialmente riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute nel triennio 2014-2016, è stato modificato dalla Finanziaria 2017, la quale, oltre ad aver previsto tra i beneficiari anche le strutture che svolgono attività agrituristica, lo ha confermato anche per il 2017 e il 2018 ma nella misura del 65% purché gli interventi abbiano anche le finalità di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica / antisismica, acquisto di mobili ed elettrodomestici, inoltre a differenza di quello inizialmente riconosciuto ora il bonus viene ripartito in 2 quote annuali di pari importo (anziché 3) e utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

1) Spese ammissibili

Alle imprese alberghiere e agrituristiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, relative ai seguenti interventi di:

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e di risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • gli interventi volti ad eliminare le barriere sensoriali e della comunicazione;
  • adozione di misure antisismiche;
  • interventi di incremento dell’efficienza energetica;
  • spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo.

2) Compilazione e presentazione delle domanda telematica

Doppio step per la presentazione della domanda di accesso al credito d’imposta del 65 % per la riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere e degli agriturismi.

  1. Nella prima fase, cosiddetta preparatoria, il legale rappresentante dell’impresa ricettiva dalle ore 10,00 del 25 gennaio 2018 e fino alle ore 16,00 del 19 febbraio 2018 può compilare l’istanza con la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute sul portale di beni culturali https://procedimenti.beniculturali.gov.it.
  1. Nella seconda fase, quella vera e propria del click day, il legale rappresentante dalle ore 10.00 del 26 Febbraio alle ore 16.00 del 27 Febbraio 2018 conclude il procedimento di presentazione con l’invio telematico dell’istanza e dell’attestazione di effettività delle spese sostenute, già perfezionate dalle firme digitale. Queste le date per l’invio telematico dell’istanza del tax credit riqualificazione strutture ricettive e agriturismo fissate dal ministero dei beni culturali.

Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà essere specificato:

  • il costo complessivo degli interventi e l’ammontare totale delle spese eleggibili;
  • l’attestazione di effettività delle spese sostenute;
  • il credito d’imposta spettante;
  • gli estremi dei titoli abilitativi acquisiti, nel caso di ristrutturazione edilizia che comporti aumento della cubatura complessiva.

Le imprese devono, altresì, contestualmente alla domanda di tax credit, presentare al Ministero:

  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Allegando, inoltre, a pena di inammissibilità, la documentazione amministrativa e tecnica:
  • dichiarazione dell’imprenditore che elenca i lavori effettuati,
  • attestazione dell’effettivo sostenimento delle relative spese e degli estremi dei titoli abilitativi acquisiti nel caso di ristrutturazione edilizia che comporti un aumento della cubatura complessiva.

Il credito d’imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili.

Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande, il Ministero dei beni culturali comunica all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante.

Ricordiamo che le risorse sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

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