I lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione hanno diritto all'erogazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, con requisiti normali, inizialmente prevista dal d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successivamente modificata dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 .
Dal 2013 erano state infatti istituite due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito:
- l’ASpI, che sostituiva l’indennità di disoccupazione non agricola e
- MINI-ASpI, che sostituiva l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti;
A decorrere dal 1 gennaio 2017, l’ASpI ha sostituito anche l’indennità di disoccupazione speciale edile e la mobilità. Infine, il d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, ha dettato nuove norme in materia di ammortizzatori sociali,; in particolare, ha istituito a decorrere dal 1° maggio 2015, la nuova indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), che sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI.
Dal 23.2.2018 la domanda per ottenere la Naspi è precompilata dall'Inps. Il servizio di accesso semplificato alla domanda di Naspi precompilata, è partito in via sperimentale su un campione di soggetti. Per ora, è destinato a lavoratori dipendenti che hanno perduto involontariamente il lavoro e che potrebbero avere diritto alla Naspi, se in possesso dei requisiti legislativamente previsti. Gradualmente, verrà esteso alla "generalità degli assicurati, con contratto di lavoro dipendente, cessati involontariamente". Alla domanda, l'interessato dovrà aggiungere solo altri eventuali elementi in suo possesso.Per fruire del servizio l'assicurato dovrà accedere, tramite il proprio PIN, all'Area MyINPS – I tuoi avvisi – dove troverà un avviso e il link alla domanda precompilata. Se in possesso di PIN ordinario, al termine della compilazione della domanda il lavoratore deve convertire il PIN in PIN dispositivo.
Sempre in tema di funzioni telematiche dal 10 settembre 2018 , l' Inps ha reso disponibile sul proprio sito una nuova funzione che consente di conoscere con precisione l’importo delle rate della NASpI, la durata e la tempistica per ricevere il contributo disoccupazione . Il percorso da seguire è il seguente: “Tutti i servizi” - “Nuova Assicurazione sociale per l’impiego ( NASpI): consultazione domande”, si apre la finestra in cui inserire le proprie credenziali (PIN o SPID) , e si trovano quindi le informazioni sulla propria domanda (l'ultima , nel caso ce ne siano altre) . E' possibile inoltre verificare online l’esito della domanda e gli accrediti accedendo alla propria sezione “MyInps” e cliccando sulla voce “I tuoi avvisi”.
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1) NASPI: chi ne ha diritto?
A CHI SI APPLICA
Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, a PARTIRE DAL 1.5.2015, ivi compresi:
1) gli apprendisti;
2) i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
3) il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
4) i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.
A CHI NON SI APPLICA
Non sono destinatari della indennità di disoccupazione NASpI:
a) i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
b) gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
c) i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.
d) non possono accedere all'indennità di disoccupazione NASpI i lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.
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2) NASPI: i requisiti
I requisiti per avere diritto alla Naspi sono principalmente tre:
- stato di disoccupazione involontario cioè cessazione del rapporto di lavoro nella forma delle dimissioni per giusta causa o licenziamento;
- requisito contributivo: almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge n. 638/1983 e legge n. 389/1989). Nel messaggio 710 del 15.2.2018 l'INPS ha ulteriormente specificato che si conteggiano anche:
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria sia in costanza di rapporto di lavoro, sia nell' ipotesi in cui l’astensione inizi entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
- i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di ( cioè: durante ) un rapporto di lavoro.
- requisito lavorativo: servono almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari – per i quali non si dispone di un dato relativo al numero di giornate effettivamente lavorate – la presenza al lavoro per almeno trenta giornate negli ultimi 12 mesi si determina con riferimento al sistema in uso per l’accredito della contribuzione e per il pagamento delle prestazioni relative ai lavoratori domestici: la presenza di contribuzione per almeno cinque settimane - considerate convenzionalmente di sei giorni ciascuna - equivale a trenta giornate di lavoro. Tenuto conto che per l’accredito delle settimane si fa riferimento al trimestre solare e che per la copertura di una settimana sono necessarie 24 ore, le settimane accreditate nel trimestre si calcolano sommando tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre e dividendo le stesse per 24: ad esempio, 80 ore lavorate nel trimestre/24=3,33 settimane di contribuzione, arrotondate a 4.
Il requisito si intende soddisfatto quando, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, il numero di settimane risultante dalla somma dei contributi settimanali riconosciuti per ciascun trimestre – e versati dal datore di lavoro o dai datori di lavoro se il lavoratore aveva in essere più rapporti - è pari o superiore a cinque.
Per le altre categorie di lavoratori in relazione alle quali non è possibile risalire al dato delle giornate lavorate (lavoratori a domicilio, lavoratori con dati contributivi derivanti da formulari esteri), il requisito è soddisfatto se sono presenti cinque settimane di contribuzione utile nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione.
Per i lavoratori agricoli, qualora il dato delle giornate lavorate non risulti dagli archivi telematici o non risultino ancora aggiornati e tuttavia risultino decisivi ai fini della verifica della sussistenza del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi, si fa ricorso alle buste paga del lavoratore agricolo.(v. sotto)
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3) Naspi e lavoratori agricoli
La disciplina dell'indennità di disoccupazione in agricoltura è una materia controversa. In materia si è espressa con gli ultimi chiarimenti l'INPS nel messaggio 3180 2017 chiarendo i casi in cui i lavoratori agricoli possono avere "eccezionalmente" accesso alla Naspi, in quanto di regola sono destinatari di un trattamento specifico , ossia "l'indennità di disoccupazione agricola". Sono stati evidenziati però numerosi casi in cui i lavoratori agricoli restano esclusi da entrambe le prestazioni assistenziali per una insufficente integrazione delle due discipline. In particolare , quindi , l'Istituto ha specificato che:
"È considerato lavoratore agricolo colui che presta la propria opera presso un imprenditore agricolo che è, come definito dall’art. 2135 c.c., “[…] chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. Tali lavoratori sono assoggettati , come la generalità dei lavoratori subordinati nei settori produttivi non agricoli, all’obbligo dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
I lavoratori agricoli hanno diritto all’indennità di disoccupazione non agricola (NASPI o ASPI) solo se:
- nel biennio precedente sono stati prevalentemente lavoratori agricoli (nel qual caso acquisiscono diritto all'ASpI) oppure se
- nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi (nel qual caso acquisiscono il diritto alla NASpI).
In ogni caso, ha ribadito l'INPS, tutta la normativa e la giurisprudenza in materia , compresa la Corte Costituzionale confermano l'operato dell'Istituto anche nel caso limite di un lavoratore agricolo con qualifica di operaio a tempo indeterminato (OTI) che sia stato licenziato il 31 dicembre dell’anno di competenza della prestazione ed abbia svolto attività lavorativa per l’intero anno, al quale non può essere erogata alcuna indennità di disoccupazione agricola in quanto - secondo la legislazione che regola la prestazione di disoccupazione nel settore agricolo - non residuano giornate indennizzabili (circ. INPS n.139 del 20/6/1988 esplicativa dell’art. 7, co. 4, del D.L. 21/3/1988 n. 86 convertito con modificazioni dalla legge 20/5/1988 n. 160).
4) NASPI come si calcola l'importo - riduzioni
La misura della prestazione è pari :
- al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e (per l'anno 2018 pari ad € 1.208,15)
- al 75% dell'importo stabilito + il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed il limite di euro 1.208,15, se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.
Per ottenere tale media vanno:
- sommate le retribuzioni imponibili degli ultimi quattro anni
- suddiviso l'importo per il numero di settimane lavorate
- moltiplicato l'importo per il coefficente 4,33.
L'importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge (per l’anno 2018 pari ad € 1.314,30.). All'indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione).
Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Familiare se richiesti e spettanti.
ALCUNI CASI DI RIDUZIONE
a) se il beneficiario svolge lavoro autonomo anche occasionale , che generi un reddito corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – e cioè pari o superiore a 4.800 euro, la NASPI viene ridotta di un importo pari all'80% dei redditi presunti Il soggetto, a pena di decadenza dalla prestazione, è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro autonomo, o dalla data di presentazione della domanda di NASpI se l’attività preesisteva, il reddito derivante dalla stessa;
b) nei casi di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato che produca un reddito corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del TUIR e cioè pari a 8.000 euro, l’indennità viene ridotta di un importo pari all’80% dei redditi previsti, rapportati al periodo tra la data iniziale del lavoro subordinato e la data in cui termina l’indennità o, se anteriore, la fine dell’anno, a condizione:
- che il percettore comunichi all’INPS il reddito annuo previsto, entro un mese dall’inizio dell’attività;
- che il datore di lavoro o l’utilizzatore, nel caso di contratto di somministrazione, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la propria attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha dato luogo alla NASpI, e che risultino collegamenti ovvero assetti proprietari coincidenti.
c) nell’ipotesi di rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, qualora il reddito prodotto sia tale da consentire il mantenimento dello stato di disoccupazione. In tal caso l’importo della NASpI è ridotto di un importo pari all’80% del predetto reddito
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5) Cumulabilità Naspi, attività lavorative e limiti di reddito
Nella circolare n. 174 del 23.11. 2017 ha chiarito la compatibilità dell' indennità di disoccupazione NASpI, con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito come borse di studio, rimborsi per stage e tirocini professionali, e con i redditi da attività sportiva dilettantistica, da attività professionale e per prestazioni occasionali.
In particolare viene precisato che:
- i percettori di NASPI che siano anche titolari di borse di studio e assegni di ricerca , cosi come sindaci, amministratori o revisori di societa sono tenuti a comunicare tali redditi all'INPS , con riduzione dell'assegno e limite massimo di reddito a 8mila euro.
- per borse di lavoro e tirocinio professionale, attività sportive dilettantistiche e per prestazioni con contratto di lavoro occasionale (Prest0) c'è compatibilità totale con NASPI , e esenzione dalla comunicazione
- Per i redditi derivanti da attività professionale c'è l'obbligo di comunicazione all'Inps e limite di reddito fissato a 4800 euro.
AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2018
Nel messaggio 3640 del 21.9.2018 l'istituto è intervenuto nuovamente in tema di limite di reddito cumulabile con l'erogazione della NASPI , per specificare che :
"Per quanto riguarda il reddito derivante dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo in agricoltura, con la risoluzione n. 77/2005 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “gli imprenditori agricoli individuali continuano ad essere assoggettati al regime di cui all'articolo 32 del TUIR, che consente di applicare le stime catastali ai fini della determinazione del reddito, dominicale e agrario, derivante dall'esercizio delle attività agricole purché rispettino i limiti previsti dallo stesso articolo 32. Ne consegue che […] i terreni utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, nei limiti imposti dal citato articolo 32, concorrono alla formazione del reddito sulla base delle risultanze catastali.”
Pertanto, ai fini delle verifiche reddituali , sempre nel rispetto del limite annuo di 4.800 euro, il reddito derivante da attività lavorativa autonoma agricola va individuato:
- nel reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, se sono rispettati i limiti di sfruttamento della potenzialità del terreno ivi stabiliti, ovvero
- nel reddito di impresa, se sono superati i predetti limiti".