HOME

/

DIRITTO

/

IL CONDOMINIO 2024

/

SPESE CONDOMINIALI: ECCO I CRITERI DI RIPARTO

Spese condominiali: ecco i criteri di riparto

Secondo quali criteri vanno ripartite tra i condòmini le spese condominiali? Secondo convenzione, secondo proporzionalità, secondo l'uso.

Ascolta la versione audio dell'articolo

La questione non è per la verità disciplinata con chiarezza nel codice; e tale vaghezza contribuisce a creare contenzioso in un settore, il pagamento di spese, già di per sè potenzialmente delicato. Al di là della scarsa chiarezza delle norme, che stiamo per commentare, l'applicazione concreta di tali criteri nella prassi è infatti resa assai controversa per il contrapporsi di interessi tra i condòmini, dal momento che una differente scelta comporta una quota di differente importo a carico di ciascuno.

Ad ogni modo, come vedremo, il condominio può prevedere criteri differenti mediante convenzione.

Ma passiamo a vedere cosa dicono le norme.

Le norme di riferimento generali sono nell'articolo 1123 c.c.; altre norme disciplinano invece il riparto per casi specifici (ad es. riparto in caso di manutenzione e sostituzione di scale e ascensori, ex art. 1124, c.c., manutenzione e ricostruzione di soffitti, volte e solai, ex art. 1125, c.c., lastrici solari ad uso esclusivo, ex art. 1126, c.c.).

L'articolo continua dopo la pubblicità

Per approfondire ti potrebbe interessare il seguente ebook: L'Amministratore di condominio: requisiti e obblighi (ed. novembre 2017)

Segui il Dossier gratuito Il condominio 2018 - Norme civilistiche e fiscali

Software ed ebook sul Condominio nel Focus dedicato agli amministratori di Condominio

1) Riparto delle spese secondo proporzionalità e secondo convenzione

L'art. 1123, co.1, c.c. stabilisce che le spese "sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione".

A differenza della comunione, dove le parti si presumono uguali (v. art. 1100 c.c.), nel condominio le quote sono stabilite in proporzione alla proprietà. Tale proporzione è indicata dalle tabelle millesimali.

L'art. 68, co.1, disp. att. trans c.c. dispone che, ove non precisato dal titolo (ad es. atto di acquisto), per gli effetti indicati (anche, ma non solo) dall'art. 1123 c.c., "il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio".

Come anticipato, l'assemblea può, mediante convenzione, regolare diversamente la ripartizione delle spese (v. ad es. Trib. Milano, 19/09/2017).

2) Riparto delle spese secondo l'uso

Sempre l'art. 1123, al co.2, c.c. stabilisce però che "se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne".

L'espressione "ciascuno può farne", come ormai pacificamente affermato, sta ad indicare l'utilità oggettiva che ciascun condòmino può trarre e non quella che egli trae nel concreto (v. Cass. 13160/1991).

3) Riparto delle spese nei condominii parziali

Infine, l'art. 1123 co.3, c.c. stabilisce che "qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità". La norma si riferisce a quello che è stato definito il condominio parziale; in realtà, come è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione, molte volte la verifica se si tratti nel concreto di condominio parziale, oppure di condominio classico va effettuata caso per caso (v. ad es. Cass. 1785/2013 e Cass. 5179/1992).

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

IL CONDOMINIO 2024 · 22/11/2024 Bonus colonnine domestiche 2024: in chiusura alle 12 del 22.11

Regole per il bonus istallazione coloninne ricarica per privati e condomini per le spese 2024: avviso MIMIT che informa della chiusura alle ore 12 del 22.11

Bonus colonnine domestiche 2024: in chiusura alle 12 del 22.11

Regole per il bonus istallazione coloninne ricarica per privati e condomini per le spese 2024: avviso MIMIT che informa della chiusura alle ore 12 del 22.11

Il divieto di tenere animali in condominio

Il diritto di libertà di tenere con sé animali di affezione non è assoluto o illimitato

Vendita appartamento in condominio

Vendita di appartamento in condominio e attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali del venditore: consigli utili per l’acquirente

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.