Le caratteristiche della SRL Unipersonale consistono soprattutto nell'attribuzione dell'autonomia patrimoniale perfetta in quanto in questa tipologia di società vengono soddisfatte le esigenze di molte imprese miranti all'esercizio individuale dell'attività e che hanno ritenuto di raggiungere una valida alternativa allo svolgimento della stessa attività in forma collettiva.
Infatti l'articolo 2462 C.C. ha sancito la responsabilità limitata per le obbligazioni sociali anche nel caso di società con un socio unico, ma deve essere rispettata la pubblicità prevista dall'articolo 2470 C.C. e inoltre i conferimenti devono essere effettuati secondo l'articolo 2464 C.C.
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Ti segnaliamo il Formulario commentato delle Srl (eBook) utile raccolta di 68 Formule commentate delle società a responsabilità limitata Ordinaria, semplificata e con unico socio, dalla costituzione alla liquidazione
1) Le condizioni limitative della responsabilità nella società unipersonale
Devono essere rispettate le due condizioni ossia:
- I conferimenti devono essere effettuati ai sensi dell'articolo 2464 C.C.
- La pubblicità deve essere effettuata in linea con l'articolo 2470 C.C.
Tutti i conferimenti devono essere interamente effettuati in denaro oppure deve essere stipulata la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria e devono essere soddisfatte le prescrizioni relative all'art. 2464 C.C. che sanciscono – nel caso del venir meno della pluralità dei soci – di effettuare i versamenti dovuti ancora nel termine di 90 giorni successivi.
L'Articolo 2462 C.C. richiama le disposizioni dell'art. 2464 C.C. ossia le norme che disciplinano anche i conferimenti in natura e di opere e servizi.
Pertanto il venir meno a queste singole condizioni comporta la responsabilità illimitata del socio unico ai sensi degli articoli del C.C. sopra citati.
L'inottemperanza delle condizioni per la costituzione porta anche alla illegittima stipulazione dell'atto costitutivo con la conseguente sanzione a carico del notaio per non aver rispettato l'art. 28 della Legge notarile.
L'aspetto della responsabilità attribuita al socio unico della SRL per estensione del fallimento della società all'unico socio ex art. 147 l.f. é stata definita dalla riforma del diritto fallimentare conseguita dal D.Lgs. n. 5/2006 ossia che la regola del fallimento in estensione si applica soltanto ai soci illimitatamente responsabili di SNC, SAS e SAPA e di conseguenza viene escluso la responsabilità illimitata del socio unico nelle SRL oppure SPA ma questi restano responsabili illimitatamente soltanto ai sensi degli articoli 2325 comma 2 e dell'articolo 2462 comma 2 del C.C.
Per quanto riguarda l'altro requisito ossia la pubblicità occorre che siano osservati gli oneri di pubblicità previsti affinché i terzi siano messi in condizione di conoscere la natura unipersonale della società ovvero che la stessa è posta nella forma e nella sostanza nelle mani di un unico soggetto.
In questo caso – vedi l'articolo 2470 del C.C. - le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate per la iscrizione nel registro delle imprese e comprendere l'indicazione del cognome e del nome e di tutti i requisiti anagrafici dell'unico socio.
L'onere relativo alla pubblicità può essere assolto anche dal socio unico oppure da quello che ha cessato di essere tale in quanto vi è il fondato rischio di perdere la responsabilità limitata.
Da notare che attualmente il beneficio della responsabilità limitata è riconosciuto anche nell'ipotesi in cui il socio unico sia una persona giuridica ossia socio unico di altre società.
La posizione che assume il socio unico nella organizzazione societaria produce la corresponsabilità solidale con gli amministratori.
Questa è opponibile ai creditori dei contratti intercorsi tra il socio e la società per le operazioni effettuate a favore di quest'ultimo a patto che gli atti relativi siano annotati nel libro delle decisioni degli amministratori oppure che risultino da atti scritti aventi data certa anteriore ad esempio al pignoramento – vedi art. 2478 c.c. -.
Negli atti deve essere indicato che la società è partecipata da un unico socio ex art. 2250 c.c. , ma il mancato rispetto di tale pubblicità non determina la perdita del beneficio della responsabilità limitata.
Il comportamento omissivo degli amministratori rileva la loro responsabilità come da art. 2630 c.c.
Allo scopo di tutelare i terzi, tutti gli atti compiuti prima dell'iscrizione e nella fase costitutiva, sono di responsabilità illimitata e solidale del socio unico e da parte di chi ha agito.
Al socio unico in particolare viene estesa la responsabilità nelle more dell'acquisto della personalità giuridica. Vedi il combinato disposto degli articoli 2331 e 2463 c.c.
Alla responsabilità del socio viene aggiunta quella solidale della società nel caso di operazioni compiute o iniziate in precedenza.
Il rapporto tra società e socio unico - nel caso che questi sia anche amministratore – ha fatto emergere il problema di un conflitto di interessi.
Per questo motivo l'art. 2478, comma 3, c.c. richiede che - tutti gli atti risultino iscritti nel libro delle decisioni degli amministratori oppure da atto scritto che abbia data certa anteriore al pignoramento - ai fini dell'opponibilità ai creditori sia per le operazioni intercorse tra società e socio unico che per le operazioni a favore di quest'ultimo.
Il legislatore ha inteso in questo modo rendere più trasparenti tutti i rapporti intercorrenti tra società e socio unico.
A conclusione si ritiene che in difetto della documentazione richiesta dalla legge, il socio non potrà far valere i diritti che gli derivino dai contratti conclusi con la società e dalle operazioni a suo favore e qualora li avesse già esercitati, dovrà restituire quanto ricevuto indebitamente.
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