Il Bonus asilo nido è una misura strutturale (cioè che non scade) e consiste in un contributo economico ai genitori di figli nati, adottati o affidati fino a tre anni d’età per (a scelta):
- le spese di frequenza dell’asilo nido oppure
- per spese di baby sitter presso la propria abitazione, in caso di bambini che non possono frequentare l’asilo perché affetti da gravi patologie.
Per l'invio della domanda si può utilizzare personalmente il servizio online dedicato sul sito INPS oppure ci si può rivolgere ai patronati.
Gli importi dei contributi sono stabiliti in base all’ ISEE minorenni, come segue:
- per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 25.000 euro, il bonus asilo nido è di 3mila euro all'anno (270 euro mensili)
- per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000, il bonus asilo nido è di 2500 euro all'anno (227 mensili=
- per tutti gli altri (ISEE oltre 40mila euro) l'importo è di 1500 euro annui (circa 137 euro mensili).
Se non si presenta l'ISEE valido, INPS eroga l’importo minimo.
Le istruzioni 2022 sono state fornite dall'INPS con il messaggio n. 925 2022 (Qui i dettagli)
E' stata comunicata in data 11 aprile la proroga per il caricamento delle fatture delle rette degli ultimi mesi del 2022 al 30 giugno 2023.(Qui i dettagli)
Per il 2023 è stato pubblicato il messaggio 889 del 3 marzo 2023 sulla riapertura della piattaforma delle nuove domande avvenuta 27 febbraio 2023. Vedi i dettagli in Bonus nido 2023 domande al via
Leggi anche ISEE cos'è e come si ottiene e ISEE quali documenti servono per la domanda?
Rivediamo di seguito le regole generali. E' disponibile sul sito INPS anche un video tutorial che illustra in dettaglio le modalità di richiesta.
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1) Bonus nido: requisiti, come fare domanda
Il bonus nido /supporto domiciliare è un contributo economico, cui ha diritto ogni bambino fino a tre anni da utilizzare:
- come rimborso per le spese di asilo nido oppure
- come supporto alle spese di assistenza in famiglia, per i bimbi con particolari patologie che non possono frequentare gli asili.
- Nel primo caso gli assegni vengono erogati mensilmente alla famiglia, in 11 rate. Il genitore deve presentare copia delle ricevuta di pagamento delle rette dell'asilo. Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.
- Nel secondo caso invece il contributo arriva ai richiedenti in una unica soluzione, a seguito di presentazione di un’attestazione rilasciata dal pediatra che dichiari “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica” per l’intero anno di riferimento.
Nel messaggio 802 2021 INPS ricordava che , visti i differenti importi legati alle diverse fasce ISEE se non viene presentato un ISEE minorenni aggiornato il contributo sarà erogato con l'importo minore, e sarà eventualmente conguagliato, al momento della presentazione dell'Indicatore , con le mensilità successive
Nessun adeguamento invece è previsto per il contributo per il supporto domiciliare, in quanto pagato in unica soluzione.
CHI HA DIRITTO AL BONUS ASILO NIDO L. 232/2016
I requisiti generali del soggetto richiedente sono:
- residenza in Italia
- cittadinanza italiana o comunitaria oppure in caso di cittadino di Stato extracomunitario con permesso di soggiorno UE (non più necessario il permesso di lungo periodo - vedi ulteriori dettagli in "Bonus asilo nido confermato a extracomunitari regolari")
- Per il supporto presso la propria abitazione è necessario che il genitore richiedente sia convivente con il bambino
- figlio nato o adottato dal 1.1.2016 al 31.12.2022
Come fare domanda per il Bonus asilo nido
Il contributo va richiesto con una delle seguenti modalità:
- in via telematica sul sito www.inps.it (cliccando sul banner Accedi al Servizio) ( serve lo SPID o la CIE o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- telefonicamente con il Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
- attraverso gli enti di Patronato.
Nel momento in cui viene presentata l’istanza bisogna specificare quale forma di agevolazione si richiede e per quale anno e mese scolastico, nel caso degli asili nido.
Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido dovrà specificare:
- se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare denominazione, codice fiscale della struttura, estremi del provvedimento autorizzativo.
- le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica per le quali intende ottenere il beneficio ma ATTENZIONE! per mesi ulteriori rispetto a quelli già indicati nella domanda sarà necessario presentare una nuova domanda, che sara sottoposta alla verifica della disponibilità dei fondi
Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione che dimostra il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza oppure la documentazione da cui risulti l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
vedi sotto la procedura per allegare le fatture
Bonus per supporto domiciliare
In caso di richiesta del bonus per il supporto a bambini fino a tre anni che non possono frequentare l'asilo, come detto, va allegata alla domanda una dichiarazione del pediatra di base che attesta tale impossibilità per tutto l'anno di riferimento.
L’INPS provvede nelle modalità di pagamento indicate nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).
Vengono erogati anche eventuali arretrati tra il momento della richiesta e quello dell'erogazione ma sempre nel limite di 3 annualità totali.
L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande.
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2) Bonus nido : decadenza dal diritto e cambio intestatario
L’erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo. In particolare se si verifica uno dei seguenti eventi:
- perdita della cittadinanza;
- decesso del genitore richiedente;
- decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi)
l’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza.
E' però possibile il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, come l'altro genitore, se in possesso dei requisiti.
Il cambio di intestatario va richiesto entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza .
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3) Cumulabilità con altri bonus e con il welfare aziendale
Il bonus asilo nido non è cumulabile:
- con la detrazione prevista dall'art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.
E' sempre cumulabile, invece, con l'assegno unico universale per i figli.
Leggi in proposito Assegno Unico figli: regole e tabelle e Assegno Unico 2023 chi deve fare domanda
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CUMULABILITA' CON FRINGE BENEFITS
La compatibilità di questo bonus asilo nido con l’esenzione delle spese per l'asilo dal reddito imponibile segue regole particolari nel caso in cui il lavoratore riceva dal datore di lavoro benefits aziendali per servizi di educazione e istruzione dei figli .
L’Agenzia delle Entrate ha precisato (risposta ad Interpello n. 164 del 28.12.2018) infatti che l'esenzione dall'IRPEF delle spese per l'asilo nido se tali spese "non siano rimaste effettivamente a carico del contribuente" come appunto nel caso in cui sia stato ricevuto dall'INPS il bonus asilo nido che già non concorre a formare il reddito imponibile .
In questo caso l’esenzione dal reddito di lavoro dipendente opera solo sulla differenza tra l'importo del rimborso erogato dal datore di lavoro e quello relativo al contributo percepito dall'INPS , che effettivamente resta a carico del lavoratore.
La stessa interpretazione è valida qualora il rimborso delle spese per la frequenza dell'asilo nido sia corrisposto in sostituzione del premio di risultato.
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4) Bonus nido: allegazione fatture e eliminazione mensilità
Le ricevute di pagamento delle rette successive devono essere allegate entro la fine di ciascun mese di riferimento e, comunque, per le richieste effettuate nel 2022, non oltre il 1° aprile 2023.
Si deve utilizzare:
- la funzione “Allegati” del servizio on line di presentazione della domanda, accessibile direttamente dai cittadini in possesso di PIN Inps (o SPID o Carta Nazionale dei Servizi);
- l’applicazione INPS mobile, attraverso il servizio “Bonus nido allegazione”.
La documentazione di avvenuto pagamento (ricevuta, fattura o attestazione del datore di lavoro per i nidi aziendali) dovrà sempre indicare:
- la denominazione e la partita iva dell’asilo nido;
- il codice fiscale del minore;
- il mese di riferimento;
- gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;
- il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
Il documento, anche cumulativo, deve essere allegato sempre con riferimento al mese a cui si riferisce.
Per consentire una rapida ed agevole definizione del pagamento INPS raccomanda di
- allegare nel più breve tempo possibile i giustificativi oppure, se non se ne è in possesso per quel mese
- di eliminare la mensilità richiesta onde liberare il budget prenotato.
Si seguitto due estratti dal manuale utente per compiere correttamente le due operazioni.
1. Allegazione fatture
Utilizzando il link “Allegati domande” presente nel menù a sinistra, è possibile procedere alla funzionalità di allegazione delle fatture relative al pagamento delle rette dell’asilo nido per soli i mesi di frequenza indicati nella domanda durante la fase di acquisizione domanda.
Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mensilità ulteriori rispetto a quelle già prenotate, è necessario presentare una nuova domanda, senza annullare la precedente.
Per procedere con l’allegazione è necessario selezionare dall’elenco domande la domanda protocollata riferita al minore di interesse.
2. Eliminazione mensilità
La funzione di rinuncia mesi permette di rinunciare a uno o più mesi richiesti in domanda.
Tale funzione è accessibile sul portale seguendo il percorso “Variazioni Domanda\ Invia Richiesta”, motivo richiesta di variazione “Rinuncia Mensilità Richieste”.
La funzione è utilizzabile per le domande di bonus nido, relative al beneficio di cui all’Art.3, ed è disponibile fino alla data termine prevista per la presentazione della documentazione di spesa
I mesi proposti per la rinuncia sono tutti quelli richiesti in domanda non ancora in corso di pagamento.
Nell’ambito di una domanda, si può rinunciare soltanto una volta a una mensilità e il processo non è reversibile.
Un mese a cui si è rinunciato può essere richiesto inserendo una nuova domanda, sempre nei limiti delle undici mensilità consentite.
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