HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

DEMANSIONAMENTO: IL LAVORATORE NON PUO RIFIUTARE LA PRESTAZIONE DI LAVORO

Demansionamento: il lavoratore non puo rifiutare la prestazione di lavoro

Il rifiuto di svolgere mansioni inferiori è possibile solo a certe condizioni. Necessario l'avallo giudiziario per rifiutare la prestazione.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel rapporto di lavoro è legittimo  il rifiuto da parte del lavoratore di essere addetto allo svolgimento di mansioni che non gli spettano , sempre che tale rifiuto sia proporzionato all'illegittimo comportamento del datore di lavoro e sia conforme a buona fede. 

Questo il principio ribadito ancora una volta dalla Cassazione lavoro nella sentenza n. 836 del 16.1.2018.
Nel caso specifico,  ad esempio la Corte di Cassazione  ha ritenuto non giustificato il rifiuto della prestazione da parte del dipendente,  e legittimo il suo licenziamento motivato dall'assenza  dal  posto di lavoro, dopo che per due mesi era stato adibito a mansioni inferiori 

La Suprema Corte conferma la legittimità del licenziamento e  ricordando precedenti giurisprudenziali conformi,  afferma che  il lavoratore  vittima di demansionamento può far presente l’illecito e rivolgersi al giudice del lavoro, ma non può di sua iniziativa sospendere del tutto la prestazione lavorativa , cui è obbligato per contratto, fintantoché il datore di lavoro, da parte sua, onora il  principale obbligo contrattuale che è l’erogazione della retribuzione. 

L'articolo continua dopo la pubblicità

tratto da "Licenziamento e rifiuto di mansioni inferiori" COMMENTO alla sentenza di Cassazione lavoro n. 836-2018 dell'avv. R. Staiano. 

Ti puo interessare l'abbonamento ai COMMENTI ALLA GIURISPRUDENZA FISCALE E DEL LAVORO: I nostri esperti legali commentano settimanalmente le pronunce piu interessanti con analisi normative , orientamenti giurisprudenziali e  testo integrale delle sentenze.

1) Il caso: licenziamento e rifiuto della prestazione lavorativa

 Un lavoratore, assegnato per  2 mesi a mansioni inferiori alla sua qualifica contrattuale,  aveva richiesto la rassegnazione alle mansioni precedenti  con una raccomandata e  dal giorno successivo si era assentato dal lavoro,  per piu di quattro giorni.

L'azienda lo ha licenziato per assenza ingiustificata dal posto di lavoro.
Presso il giudice del lavoro il ricorso era stato respinto mentre la Corte di appello  ha ritenuto sussistente una legittima forma di autotutela del lavoratore  (aart. 1460 c.c.)  e ha giudicato illegittimo il licenziamento , con conseguente condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
La società ha presentato ricorso in Cassazione   che è stato accolto.
ll Collegio ha voluto confermare l'orientamento già enunciato in precedenti ipotesi concernenti il rifiuto della prestazione a seguito di adibizione a mansioni inferiori, orientamento in base al quale il lavoratore non può rendersi totalmente inadempiente alla prestazione sospendendo ogni attività lavorativa, fintanto che il datore di lavoro assolve  i propri obblighi (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale e assicurativa, assicurazione del posto di lavoro) . Infatti  in un contratto , una  parte contrattuale puo  rendersi totalmente inadempiente e invocare l'art. 1460 c.c. soltanto se è totalmente inadempiente l'altra parte.
I giudici hanno  dunque cassato la sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale non si era  soffermata sulla tempistica degli avvenimenti, e in particolare sull'assenza dal posto di lavoro già nel giorno immediatamente successivo alla lettera di diffida inoltrata al datore di lavoro,  elemento non trascurabile,  che evidenzia la mancanza di buona fede  richiesta dall'art. 1460 c.c., nell'ambito della valutazione complessiva del comportamento del lavoratore . 
Hanno quindi rigettato le domande di accertamento della illegittimità del licenziamento e di applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e accolto la richiesta dell'azienda datrice di lavoro.

2) Precedenti giurisprudenziali sul rifiuto della prestazione e dequalificazione

 Tale principio è stato seguito anche da precedenti pronunce giurisprudenziali di legittimità:

- Cassazione civile, sez. lav., 26/06/1999,  n. 6663

- Cass. civ., Sez. lavoro, 19/12/2008, n. 29832

- Cassazione civile, sez. lav., 20/07/2012,  n. 12696

- Cassazione civile, sez. lav., 29/01/2013,  n. 2033

- Cassazione civile, sez. lav., 23/04/2015,  n. 8300: 

Per tanti altri prodotti editoriali visita la sezione dedicata agli E-book Lavoro e la Collana dei Pratici fiscali e la Collana Facile per tutti

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 22/11/2024 INAIL: pubblicate due nuove norme UNI per la sicurezza

Norma Uni 45004 in tema di prevenzione e la sicurezza e UNI 11958 sugli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento

INAIL:  pubblicate due nuove norme UNI per la sicurezza

Norma Uni 45004 in tema di prevenzione e la sicurezza e UNI 11958 sugli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento

Licenziamento valido anche in caso di cessione del contratto di lavoro

Cassazione: Legittima la comunicazione di licenziamento da parte del cessionario di un rapporto di lavoro e conferma della risoluzione del contratto già intimato dal cedente

Appalti:  decreto MIT sulla qualificazione delle stazioni

Guida normativa e orientamenti operativi per l'attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023).

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.