Nell’ordinamento italiano è prevista ormai da diversi anni la solidarietà passiva a carico dell’acquirente nel caso in cui il cedente non versi l’IVA relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori il valore normale. Nella recente circolare operativa n. 1/2018 della Guardia di Finanza viene esaminata la particolare casistica e le condizioni che ne determinano l’applicazione.
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1) Quando scatta la solidarietà nel pagamento dell'Iva
Con l’introduzione dell’art. 60-bis nel D.P.R. n. 633/1972, avvenuto ad opera dell’art. 1, comma 386 della L. 311/2004 (Finanziaria del 2005), il legislatore ha voluto rendere più efficace l’azione di contrasto alle frodi IVA, anche in ambito comunitario, prevedendo una responsabilità solidale del cessionario per l’imposta non versata dal cedente.
Sul piano meramente soggettivo va evidenziato che l’obbligo di solidarietà si ha solo e soltanto nel caso in cui l’acquirente sia un soggetto passivo IVA (e non quindi un consumatore finale) ed abbia effettuato l’acquisto nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
Il discorso cambia nei casi previsti dal comma 3-bis del citato articolo 60-bis, ovvero nei casi di cessioni aventi ad oggetto un immobile ed in particolare nelle ipotesi in cui l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione di un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo. In tali circostanze il cessionario è responsabile in solido con il cedente anche se non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
2) Il Manuale della Guardia di Finanza tratta le condizioni di solidarietà passiva
Come rilevato nella circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, intitolata “Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali”, il principio di responsabilità solidale va applicato con esplicito riferimento alle categorie di beni indicati nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2005.
I beni in argomento sono i seguenti:
- autoveicoli, motoveicoli, rimorchi;
- prodotti di telefonia e loro accessori;
- personal computer, componenti ed accessori;
- animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche.
A tali beni vanno inoltre aggiunti quelli individuati dal Decreto Ministeriale del 31 ottobre 2012:
- pneumatici nuovi, di gomma;
- pneumatici rigenerati o usati, di gomma;
- gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma.
Nel documento di prassi della Guardia di Finanza vengono poi elencate le condizioni che devono concorrere contemporaneamente affinché venga applicata la solidarietà del cessionario.
Si tratta delle seguenti quattro condizioni:
- cessioni di specifici beni individuati con il richiamato decreto;
- cessioni intervenute fra soggetti IVA;
- effettuazione dell’operazione a prezzi inferiori al valore normale;
- mancato versamento dell’imposta relativa a dette cessioni, da parte del cedente.
La circolare n. 1/2018 specifica infine che la presenza contestuale di queste condizioni configura una sorta di “presunzione” di evasione, basata sull’accordo fra il cedente ed il cessionario.
3) Le indicazione dell'Agenzia delle Entrate sulla solidarietà passiva
L’agenzia delle Entrate ha fornito utili delucidazioni circa l’applicazione dell’art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972.
In particolare, mediante la circolare n. 41/E del 26 settembre 2005 (“Legge 30 dicembre 2004, n. 311 – Nuove disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”), l’Amministrazione finanziaria ha specificato in primis che la responsabilità del cessionario “soggetto IVA” è limitata alla sola imposta e non si estende alle sanzioni applicabili al cedente per la violazione dell’obbligo di versamento.
L’agenzia delle Entrate ha inoltre ricordato cosa debba intendersi per “valore normale”. Per tale locuzione bisogna fare riferimento all’art. 14 del D.P.R. n. 633/1972, ove il legislatore ha indicato che il valore normale è il prezzo mediamente praticato:
- per i beni della stessa specie o similari;
- in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione;
- nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquistati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
Nella circolare n. 41/E del 2005 è stato inoltre osservato che per determinare il valore normale si può fare riferimento alle leggi in vigore se i beni sono soggetti alla disciplina legale dei prezzi, ovvero alle mercuriali e ai listini della camera di commercio se si tratta di beni in condizioni di libero mercato.
4) La Solidarieta' nel pagamento dell'imposta - testo normativo
Testo Art. 60-bis. - Solidarieta' nel pagamento dell'imposta
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, e' obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.
3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 puo' tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni e' stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non e' connesso con il mancato pagamento dell'imposta.
((3-bis. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, e' responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonche' della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni puo' regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione)).